1. Energia da fonti rinnovabili – Autorizzazione unica – Art. 4 L.R. n. 31/2008 – Collaudo – Ratio
 
2. Energia da fonti rinnovabili – Autorizzazione unica – Art. 4 L.R. n. 31/2008 – Svincolo fidejussione – Collaudo statico – àˆ necessario
 
3. Energia da fonti rinnovabili – Autorizzazione unica – Art. 215 D.P.R. n. 207/2010 – Collaudo tecnico-amministrativo – Finalità 
 
4. Energia da fonti rinnovabili – Autorizzazione unica – Art. 215 D.P.R. n. 207/2010 – Collaudo tecnico-amministrativo – Ambito di applicazione – Opere pubbliche

1.  La ratio della richiesta di collaudo prevista dall’art. 4, c. 4°, della L.R. n. 31/2008 è quella di assicurare che i soggetti titolari dell’autorizzazione unica portino a conclusione e con completezza l’esecuzione delle opere autorizzate.
 
2.vIn tema di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile, l’art. 4, c. 4°, della L.R. n. 31/2008 subordina lo svincolo della fidejussione al solo collaudo statico delle opere, ex art. 67 del D.P.R. n. 380/2001.
 
3. Il fine del collaudo tecnico-amministrativo di cui all’art. 215 del D.P.R. n. 207/2010 è quello di controllare l’esecuzione a regola d’arte e il perfetto funzionamento delle opere commissionate e pagate dalla p.A.
 
4. L’art. 215 del D.P.R. n. 207/2010, recante la disciplina del collaudo tecnico-amministrativo, data la sua finalità , è applicabile soltanto alle opere realizzate su iniziativa pubblica.

N. 01095/2013 REG.PROV.COLL.
N. 01738/2012 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1738 del 2012, proposto da: 
Difesa Wind S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti Antonio Mescia e Giuseppe Mescia, con domicilio eletto presso l’avv. Vincenzo Resta in Bari, via Piccinni 210; 

contro
Regione Puglia, in persona del Presidente pro tempore, rappresentata e difesa dall’avv. Tiziana Colelli, con domicilio eletto presso l’Avvocatura Regionale in Bari, Lungomare N. Sauro 31; 

per l’annullamento
della nota prot. n. 0009249 del 2 ottobre 2012 – successivamente pervenuta alla Società  ricorrente – adottata dal Servizio Energia della Regione Puglia, in persona del Dirigente del Servizio, ing. Giuseppe Rubino, avente ad oggetto: Autorizzazione Unica ai sensi del D.Lgs. 29 dicembre 2003 n. 387 relativa alla costruzione e all’esercizio di un impianto, delle opere di connessione nonchè delle infrastrutture indispensabili per la produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile eolica della potenza di 16 MW sito nel Comune di Faeto (FG) – Località  “Difesa” autorizzate con Determinazione dirigenziale n. 223 del 6.10.2010;
di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale, anche se non conosciuto.
 

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio della Regione Puglia;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore la dott.ssa Francesca Petrucciani;
Uditi per le parti nell’udienza pubblica del giorno 22 maggio 2013 i difensori avv.ti Giuseppe Mescia e Tiziana Colelli;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
 

FATTO e DIRITTO
La Difesa Wind s.r.l. ha esposto di essere titolare dell’autorizzazione unica n. 223/2010 per la costruzione e l’esercizio di un parco eolico nel Comune di Faeto, nonchè delle relative opere di connessione alla rete elettrica e di avere regolarmente inviato alla Regione, a seguito del rilascio dell’autorizzazione, le fideiussioni a prima richiesta rilasciate a garanzia della realizzazione dell’impianto e del ripristino dello stato dei luoghi a fine esercizio.
Ultimati i lavori, la ricorrente, con istanza del 14 maggio 2012, aveva richiesto alla Regione lo svincolo e la restituzione della polizza a garanzia della realizzazione dell’impianto, come previsto dall’art. 4, comma 4, L.R. 31/2008, secondo il quale la fideiussione è svincolata entro trenta giorni dal deposito dell’atto di collaudo.
L’Amministrazione non aveva dato riscontro all’istanza, tanto che la ricorrente aveva proposto ricorso ex art. 31 c.p.a. e, solo nell’imminenza dell’udienza di discussione del gravame, era stato comunicato il provvedimento di diniego impugnato, in ragione della mancanza di attestazione in ordine al collaudo di tutte le parti dell’impianto.
A sostegno del ricorso sono state formulate le seguenti censure:
1. violazione e falsa applicazione dell’art. 4, comma 4, L.R. 31/2008, violazione dell’art. 12, comma 1, delle disp. prel. al c.c., eccesso di potere sotto vari profili, in quanto l’art. 4 citato prevedeva lo svincolo della fideiussione entro trenta giorni dal deposito dell’atto di collaudo, da identificarsi con il collaudo statico di cui all’art. 67 del D.P.R. 380/2001, mentre l’Amministrazione aveva richiesto altresì il collaudo finalizzato alla certificazione della esecuzione dell’opera a regola d’arte, di cui all’art. 215 del D.P.R. 207/2010;
2. violazione dell’art. 215 D.P.R. 207/2010, eccesso di potere sotto vari profili, essendo la norma citata applicabile solo nel caso di contratti per l’esecuzione di lavori pubblici;
3. violazione della Dir. 2009/28/CE, recepita con D.Lgs. 28/2001, violazione dell’art. 117 Cost., violazione dell’art. 12 D.lgs. 387/2003, violazione del principio di liberalizzazione della produzione di energia da fonti rinnovabili, non potendo le Regioni introdurre nel procedimento di autorizzazione unica nuovi e diversi adempimenti rispetto a quelli indicati dalle norme statali;
4. violazione dell’art. 41 Cost., violazione dell’art. 12, comma 3, D.Lgs. 387/2003, eccesso di potere, non potendo la Regione introdurre compressioni della libera attività  di produzione di energia elettrica non previste dalle norme statali.
Si è costituita la Regione Puglia resistendo al ricorso.
Alla pubblica udienza del 22 maggio 2013 la causa è stata trattenuta in decisione.
Il ricorso deve essere accolto in quanto fondato.
Come emerge, infatti, dalla lettura del provvedimento impugnato, l’Amministrazione regionale ha fondato il proprio diniego sulla circostanza del deposito, da parte della ricorrente, soltanto dell’atto di collaudo delle opere statiche, in assenza del “collaudo di tutte le ulteriori parti ed elementi dell’impianto”, ritenendo che ai fini dello svincolo della polizza non fosse sufficiente il collaudo statico, ma fosse necessario anche il collaudo tecnico-amministrativo di cui all’art. 215 D.P.R. 207/2010, finalizzato al controllo dell’esecuzione delle opere “a regola d’arte e secondo le prescrizioni tecniche prestabilite, in conformità  del contratto, delle varianti e dei conseguenti atti di sottomissione o aggiuntivi debitamente approvati”.
L’esame del provvedimento porta a ritenere la fondatezza dei primi due motivi del ricorso.
L’art. 4, comma 4, della L.R. 31/2008 prevede che “La fideiussione rilasciata a garanzia della realizzazione dell’impianto è svincolata entro trenta giorni dal deposito dell’atto di collaudo”.
La norma menziona genericamente la nozione di collaudo e non precisa l’oggetto dello stesso.
La ricorrente ha allegato all’istanza di svincolo della polizza il collaudo delle opere statiche e il certificato di ultimazione dei lavori, dal quale risulta che tutti i lavori di cui all’autorizzazione unica n. 223/2010 sono stati ultimati alla data del 16 marzo 2012.
Tali documenti non sono stati ritenuti sufficienti ai fini dello svincolo della polizza dall’Amministrazione regionale che ha ritenuto applicabile, ai fini dell’individuazione della nozione di collaudo, l’art. 215 del Regolamento di esecuzione del codice dei contratti pubblici.
Come evidenziato dalla ricorrente, tuttavia, tale disposizione trova applicazione unicamente, secondo quanto disposto dall’art. 1 del Regolamento, alla materia dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture di cui al D.Lgs. 163/2006 e non può, pertanto, ritenersi applicabile alle opere realizzate su iniziativa privata.
A tale conclusione deve necessariamente addivenirsi, del resto, anche alla luce della ratio della disciplina citata, che mira a garantire, dato il contesto normativo in cui è posta e il suo ambito applicativo, il controllo circa l’esecuzione a regola d’arte ed il perfetto funzionamento delle opere commissionate e pagate dall’amministrazione, finalità  che invece non sussiste con riferimento alle opere private.
Trattandosi invece, nel caso di specie, di autorizzare lo svincolo della fideiussione rilasciata a garanzia della realizzazione di un impianto eolico realizzato da società  privata, deve ritenersi che la produzione del collaudo statico e del certificato di ultimazione dei lavori soddisfi il requisito richiesto dall’art. 4 L.R. 31/2008, volto ad assicurare che i soggetti titolari dell’autorizzazione unica portino a conclusione celermente e con completezza l’esecuzione delle opere autorizzate.
Ne consegue la fondatezza del ricorso, con annullamento dell’atto impugnato e assorbimento degli ulteriori motivi di impugnazione.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, sede di Bari (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto annulla l’atto impugnato.
Condanna la Regione Puglia alla rifusione in favore della ricorrente delle spese di lite, che si liquidano in complessivi euro 2.000 oltre i.v.a. e c.a.p. come per legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità  amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 22 maggio 2013 con l’intervento dei magistrati:
 
 
Corrado Allegretta, Presidente
Francesco Cocomile, Primo Referendario
Francesca Petrucciani, Primo Referendario, Estensore
 
 
 
 

 
 
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
 
 
 
 
 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 04/07/2013
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

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