Edilizia e urbanistica – Attività edilizia privata – Diniego permesso in sanatoria – DM 17/10/94 e DM 8/2/97- Vincoli di inedificabilità – Sussistenza – Ordinanza riduzione in pristino – Legittimità
àˆ illegittimo il manufatto realizzato in violazione dei vincoli insistenti sull’area in virtù del DM 17/10/94 e del DM 8/2/97 che comportano assoluto divieto di edificazione, ivi compreso di tutte le attività di trasformazione colturale, le operazioni di cavo o di sterro e qualunque altra attività che ne alteri la configurazione ambientale e orografica, con la conseguente legittimità della relativa ordinanza di riduzione in pristino.
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vedi Cons. St., sez. VI, ordinanza 25 settembre 2013, n. 3742 – 2013; ric. n. 6650 – 2013
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N. 00366/2013 REG.PROV.CAU.
N. 00792/2013 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 792 del 2013, proposto da:
Giuseppe Muolo, rappresentato e difeso dagli avv. Pierfelice Annese, Natalia Pinto, con domicilio eletto presso Francesca Siciliani in Bari, via Abbrescia,78/C;
contro
Comune Di Monopoli, rappresentato e difeso dall’avv. Lorenzo Dibello, con domicilio eletto presso Francesco Semeraro in Bari, via Dante N. 51;
Ministero per i Beni e le Attività ‘ Culturali, la Soprintendenza per Beni Architettonici e Paesaggistici per le Province di Bari, Foggia e Bat, rappresentati e difesi per legge dall’Avvocatura Distr.le Stato Di Bari, domiciliata in Bari, via Melo, 97;
per l’annullamento
previa sospensione dell’efficacia,
– dell’ordinanza ripristino stato dei luoghi” prot. n. 016555- Reg. Ord. n. 00126 del 3.4.2013, notificata il 4.4.2013, a firma del Dirigente dell’Area Organizzativa Edilizia Privata – Urbanistica – Ambientale del Comune di Monopoli, avente ad oggetto “Ordinanza, a carico di Muolo Giuseppe, per la demolizione delle opere edilizie abusivamente realizzate in Contrada San Vincenzo (in catasto al fg. 40, part. 40 e 238) ed il ripristino della stato dei luoghi. V.E. 2196196” ;
– del provvedimento di diniego del permesso in sanatoria prot. n. 16369 del 2.4.2013, notificato il 5.4.2013, a firma del Dirigente dell’Area Organizzativa Edilizia Privata – Urbanistica – Ambiente del Comune di Monopoli, avente ad oggetto “pratica edilizia N. pdc-0127-2012-GA in sanatoria, prot. N. 030883/2012, istanza del 01/06/2012. Violazione edilizia n. 2196. Comunicazione diniego”,
nonchè di ogni altro atto ai predetti¢: comunque connesso, presupposto e/o consequenziale, ancorchè non conosciuto dal ricorrente, comunque lesivo, ivi compresi:
– il parere espresso dalla Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici per le Province di Bari, Barletta -Andria – Trani e Foggia con la nota prot. n. 4067 del 19.3.2013, conosciuta il 5.4.2013;
– il verbale n. 254 del 10.9.2011 e la nota prot. n. 42618 del 20.9.2011, entrambi del Comando della Polizia Municipale di Monopoli;
– l’ordinanza prot. n. 43118- n. 487/reg. gen. del 23.9.2011, a firma del Dirigente dell’Area Organizzativa Edilizia Privata – Urbanistica – Ambiente del Comune di Monopoli;
– le note prot. n. 36881 del 6.7.2012 e prot. n. 55163 del 9.11.2012, a firma del Dirigente dell’Area Organizzativa Edilizia Privata – Urbanistica – Ambiente del Comune di Monopoli;
– ogni atto istruttorio e accertamento relativi al procedimento.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Monopoli, del Ministero per i Beni e le Attività ‘ Culturali e della Soprintendenza per Beni Architettonici e Paesaggistici per le Province di Bari, Foggia e Bat;
Vista la domanda di sospensione dell’esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l’art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 4 luglio 2013 il dott. Antonio Pasca e uditi per le parti i difensori Natalia Pinto e Lorenzo Dibello;
Considerato che, pur nei limiti della sommaria cognizione cautelare, non ricorrono nella specie i presupposti per concedere l’invocata tutela interinale, atteso che i manufatti realizzati costituiscono espressione di attività edilizia, in quanto idonei a determinare una trasformazione e modificazione stabile dell’area, in violazione dei vincoli insistenti sull’area medesima in virtù del DM 17/10/94 e del DM 8/2/97, comportanti assoluto divieto di edificazione, ivi comprese tutte le attività di trasformazione colturale, le operazioni di cavo o di sterro e qualunque altra attività che ne alteri la configurazione ambientale e orografica /DM 8/2/97);
Considerato altresì che non può apprezzarsi favorevolmente il dedotto vizio di tardività del negativo parere espresso dalla Soprintendenza vertendosi in ipotesi di procedimento in sanatoria;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Terza), respinge la suindicata domanda incidentale di sospensione.
Compensa tra le parti le spese della presente fase cautelare.
La presente ordinanza sarà eseguita dall’Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 4 luglio 2013 con l’intervento dei magistrati:
Sergio Conti, Presidente
Antonio Pasca, Consigliere, Estensore
Rosalba Giansante, Primo Referendario
L’ESTENSORE | IL PRESIDENTE | |
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 05/07/2013
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)