1. Beni paesaggistici e ambientali – Richiesta autorizzazione paesaggistica – Provvedimento di diniego – Carenza motivazionale -Conseguenze
2. Richiesta autorizzazione paesaggistica – Provvedimento di diniego – Carenza motivazionale Istanza cautelare – Conseguenze
1. àˆ illegittimo per difetto di motivazione il provvedimento di diniego di autorizzazione paesaggistica ex D.P.R. n. 139/2010 ove non rechi la specificazione delle norme che ne costituiscono il fondamento.
2. Merita accoglimento, a fini di riesame, l’istanza di sospensione dell’efficacia del provvedimento di diniego di autorizzazione paesaggistica ove questo appaia,prima facie, carente di motivazione.
N. 00364/2013 REG.PROV.CAU.
N. 00756/2013 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 756 del 2013, proposto da:
Domenico Di Monte, rappresentato e difeso dagli avv.ti Livia Palmieri e Emanuele Vocino, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Felice Eugenio Lorusso in Bari, via Amendola, n. 166/5;
contro
Comune Di Cagnano Varano;
per l’annullamento
previa sospensione dell’efficacia,
a) del provvedimento dirigenziale prot n. 2138 riscontro 1472 del 25.3.2013, recante diniego di autorizzazione paesaggistica ex art. a D.P.R. 139/2010, emesso dal Dirigente dell’Ufficio Tecnico del Comune di Cagnano Varano, comunicato al ricorrente il 25.03.2013;
b) di ogni ulteriore atto e/o provvedimento amministrativo connesso e/o conseguenziale, antecedente o successivo, ancorchè non conosciuto
nonchè per l’accertamento della fondatezza della pretesa all’emanazione dell’autorizzazione semplificata paesaggistica
e per la condanna dell’Ente comunale all’adozione dell’autorizzazione paesaggistica semplificata in favore del ricorrente.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Vista la domanda di sospensione dell’esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l’art. 55 c.p.a.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 4 luglio 2013 la dott.ssa Rosalba Giansante e udito per la parte ricorrente il difensore, l’avv. Emanuele Vocino;
CONSIDERATO che, ad un primo esame sommario proprio della fase cautelare, emergono profili che inducono a ritenere fondato il ricorso, tenuto conto in particolare che il provvedimento impugnato deve ritenersi illegittimo per carenza di motivazione, non avendo specificato quali sono le norme poste a fondamento del provvedimento di diniego, oggetto di gravame, e tenuto conto che la recinzione metallica apparirebbe compatibile;
CONSIDERATO che, alla luce di quanto sopra, la domanda può ricevere accoglimento nei limiti dell’ordine al Comune di Cagnano Varano di riesaminare il provvedimento oggetto di gravame, alla luce dei motivi di ricorso;
RITENUTO altresì che sussiste il pregiudizio grave e irreparabile richiesto dall’articolo 55 del Decreto Legislativo 2 luglio 2010 n. 104 per la concessione della misura cautelare;
RITENUTO, quanto alle spese della presente fase cautelare, che sussistono i motivi che giustificano la compensazione integrale delle spese tra le parti;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Terza) accoglie la suindicata domanda incidentale di sospensione, ai soli fini del riesame del provvedimento impugnato, nei termini di cui in motivazione.
Spese compensate.
La presente ordinanza sarà eseguita dall’Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 4 luglio 2013 con l’intervento dei magistrati:
Sergio Conti, Presidente
Antonio Pasca, Consigliere
Rosalba Giansante, Primo Referendario, Estensore
L’ESTENSORE | IL PRESIDENTE | |
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 05/07/2013
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)