1. Processo amministrativo – Decreto ingiuntivo –  Art. 118 c.p.a. –  Sanzione pecuniaria edilizia – Presupposti ex artt. 633 e ss. c.p.c. – Sussistenza


2. Edilizia e urbanistica – Attività  edilizia privata – Ordinanza di irrogazione sanzione pecuniaria – Valore di diffida e messa in mora – Sussiste

1. Deve ritenersi accoglibile la richiesta di emissione di decreto ingiuntivo avanzata da un Comune, con riferimento ad  una sanzione pecuniaria in materia edilizia, per la minor somma ritenuta legittima nel relativo precedente giudizio amministrativo  avverso tale sanzione, dovendosi ritenere sussistenti i presupposti di cui agli artt. 633 e ss. c.p.c, avuto riguardo alla natura certa, liquida ed esigibile del credito, di cui il Comune ricorrente ha fornito prova scritta.


2. L’ ordinanza di irrogazione di sanzione pecuniaria edilizia, parzialmente riformata in sede giurisdizionale limitatamente all’importo ingiunto, conserva comunque valore di diffida e messa in mora e da tale data decorrono quindi gli interessi legali sulla somma ingiunta.

N. 00303/2013 REG.PROV.PRES.
N. 00789/2013 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA
Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Terza)
Il Giudice delegato
ha pronunciato il presente
 
DECRETO
 
sul ricorso per decreto ingiuntivo numero di registro generale 789 del 2013, proposto da: 
Comune Di Lucera, rappresentato e difeso dall’avv. Maria Carmela D’Aries, con domicilio eletto presso Elena Maria Montagano in Bari, via Andrea Da Bari n. 55; 
contro
Vecchiarino Gennaro; 
per il pagamento
della somma di € 274.805,00, come rimodulata dal TAR Puglia, Sez. Seconda, con sent. n. 494/97, e riveniente dal calcolo della sanzione pecuniaria disposta dal Comune di Lucera nei confronti di Vecchiarino Gennaro, per opere eseguite da quest’ultimo in parziale difformità  dalla concessione edilizia.
 
Visti il ricorso e i relativi allegati;
– ritenuta la sussistenza dei presupposti di cui agli artt. 633 e ss. c.p.c, avuto riguardo alla natura certa, liquida ed esigibile del credito, di cui il Comune ricorrente ha fornito prova scritta, rappresentata da sent. TAR Puglia, II, n. 494/97, che ha confermato, nei limiti della minor somma di € 274.805,00, l’importo ingiunto dal Comune con ordinanza 14.11.1994, n. 324, alla quale occorre comunque far riferimento al fine del computo degli interessi legali, valendo la stessa quale atto di diffida e messa in mora;
– visti gli artt. 118 cod. proc. amm. e 633 e ss. cod. proc. civ;
 
P.Q.M.
Il giudice delegato del Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, Bari, ingiunge a Vecchiarino Gennaro il pagamento, in favore di Comune di Lucera, per la causale sopra descritta, della somma di € 274.805,00, oltre interessi legali dal 14.11.1994 al soddisfo, oltre spese legali, che si liquidano in € 1.500 per onorario, oltre contributo unificato, oltre IVA, nel termine di giorni quaranta dalla notificazione del presente decreto, con l’avvertenza che nel medesimo termine potrà  essere proposta opposizione e che in difetto si procederà  ad esecuzione forzata.
Così deciso in Bari il giorno 4 luglio 2013.
 
 
 
 
 

  Il Giudice delegato
  Roberto Michele Palmieri

DEPOSITATO IN SEGRETERIA
Il 05/07/2013
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)