Processo amministrativo – Giudizio impugnatorio – Ricorso – Avverso atto endoprocedimentale – Interesse – Insussistenza – Conseguenze
Il gravame proposto avverso un atto endo-procedimentale è inammissibile per carenza di interesse, in quanto tale atto è connotato da determinazioni non definitive (nella specie, trattasi del parere della Commissione medica ospedaliera che non aveva riconosciuto l’aggravamento dell’infermità per cause di servizio del ricorrente).
N. 01093/2013 REG.PROV.COLL.
N. 00785/2012 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 785 del 2012, proposto da:
A. C., rappresentato e difeso dagli avv.ti Fabio Giuseppe Angelini, Eugenio Sigona e Francesco Luigi De Cesare, con domicilio eletto presso lo studio di quest’ultimo in Bari, alla via Dalmazia n.179 (scala B);
contro
Ministero Della Difesa, Commissione Medica Ospedaliera 1^ – Dip. Militare Medicina Legale Bari – Aeronautica Militare, Ministero dell’Economia e delle Finanze, Comando Generale della Guardia di Finanza, Comando Reparto Tecnico Logistico Amministrativo della Guardia di Finanza di Bari, in persona dei rispettivi legali rappresentanti p.t., rappresentati e difesi per legge dall’Avvocatura distrettuale dello Stato e presso la stessa domiciliata in Bari, alla via Melo n. 97;
per l’annullamento
-del verbale n.513 emesso dalla Commissione Medica Ospedalera (C.M.O.) presso il Dipartimento Militare di Medicina Legale di Bari il 21 marzo 2012, a mezzo del quale non è stato riconosciuto l’aggravamento delle infermità da cui è affetto il ricorrente;
-di tutti i provvedimenti presupposti, connessi e/o consequenziali all’atto impugnato;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa, della Commissione Medica Ospedaliera 1^ – Dip. Militare Medicina Legale Bari – Aeronautica Militare, del Ministero dell’Economia e delle Finanze, del Comando Generale della Guardia di Finanza e del Comando del Reparto Tecnico Logistico Amministrativo della Guardia di Finanza di Bari;
Viste le memorie difensive;
Visti gli artt. 35, co. 1, e 85, co. 9, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 3 luglio 2013 la dott.ssa Giacinta Serlenga e uditi per le parti i difensori avv.ti Mariano Alterio, per delega dell’avv. Fabio Giuseppe Angelini e Lucrezia Principio;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con il gravame in epigrafe il ricorrente ha impugnato il verbale n. 513 in data 21.3.2012 della Commissione medica ospedaliera, dal quale emerge la determinazione negativa in relazione alla richiesta di riconoscimento dell’aggravamento delle infermità dipendenti da cause di servizio di cui è affetto.
Si sono costituite in giudizio le Amministrazioni intimate chiedendo la reiezione del ricorso.
All’udienza del 3 luglio 2013 la causa è stata trattenuta in decisione.
Il gravame è inammissibile per carenza di interesse poichè proposto avverso un atto endo-procedimentale.
Ai sensi del combinato disposto degli artt. 7 del D.P.R. n.461/2001 e 198 del d.lgs. n.66/2010, infatti, la Commissione deve trasmettere all’Amministrazione competente il verbale redatto all’esito della visita medica entro quindici giorni dalla visita conclusiva (art.198, comma 5); e l’Amministrazione, entro i trenta giorni successivi alla recezione, deve inviare al Comitato (leggi Comitato di verifica sulla dipendenza dalla causa di servizio) il verbale stesso unitamente ad una relazione nella quale siano riassunti gli elementi informativi disponibili relativi al nesso causale tra l’infermità o lesione e l’attività di servizio, nonchè l’eventuale documentazione prodotta dall’interessato (art. 7, comma 1).
Di tutta evidenza appare, pertanto, la non definitività delle determinazioni oggetto del presente giudizio.
Del resto, parte ricorrente stessa, prima di formulare il petitum, chiarisce nell’atto introduttivo che il gravame viene proposto “allo stato in via meramente cautelativa”.
Il ricorso deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile per carenza di interesse. In considerazione della natura della controversia, tuttavia, si ritiene opportuno compensare le spese di giudizio.
P.Q.M.
il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile per carenza di interesse. Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 3 luglio 2013 con l’intervento dei magistrati:
Corrado Allegretta, Presidente
Giacinta Serlenga, Primo Referendario, Estensore
Francesca Petrucciani, Primo Referendario
L’ESTENSORE | IL PRESIDENTE | |
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 04/07/2013
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)