Ambiente e ecologia -Piano particolareggiato – Valutazione ambientale strategica – Procedimento – Parere Soprintendenza beni architettonici e paesaggistici – Richiesta – Presupposti – Fattispecie
Sussistono i presupposti per la sospensione dell’efficacia di una provvedimento di esclusione dalla valutazione ambientale strategica di un piano particolareggiato nella parte in cui ha disposto l’acquisizione del parere della Soprintendenza per i beni architettonici e paesaggistici allorchè gli immobili compresi nel piano non siano soggetti ai vincoli disposti dal D.Lgs. n.42/2004, dovendosi considerare, peraltro, che la la fase consultiva dovrebbe comunque precedere l’emissione del provvedimento conclusivo del procedimento.
N. 00362/2013 REG.PROV.CAU.
N. 00750/2013 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 750 del 2013, proposto da:
Giovanna Maria Odegitria Angiuli, Angela Rosa Angiuli e Anna Rosa Mondelli, rappresentate e difese dall’avv. Saverio Profeta, con domicilio eletto presso quest’ultimo in Bari, via Cognetti 25;
contro
Regione Puglia, in persona del Presidente pro tempore, rappresentata e difesa dall’avv. Anna Bucci, con domicilio eletto presso quest’ultima in Bari, Lgm. Nazario Sauro 33;
per l’annullamento
previa sospensione dell’efficacia,
della determinazione dirigenziale prot. n. 201 del 24.9.2012 (conosciuta alle ricorrenti a seguito della nota del Comune di Sannicandro di Bari prot. n. 4785/15.4.2013), con cui la Regione Puglia ha escluso con prescrizioni dalla procedura di VAS un Piano Particolareggiato relativo ad una maglia sita nella zona A2 del Comune di Sannicandro di Bari.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio della Regione Puglia;
Vista la domanda di sospensione dell’esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l’art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 3 luglio 2013 la dott. Francesca Petrucciani e uditi per le parti i difensori avv.ti Saverio Profeta e Anna Bucci;
Considerato che, al sommario esame proprio della presente fase, appaiono sussistenti i presupposti per l’accoglimento dell’istanza cautelare;
Considerato, infatti, che con il ricorso in epigrafe è stato impugnato il provvedimento di esclusione dalla VAS del piano particolareggiato presentato dalle ricorrenti, nella parte in cui ha disposto l’acquisizione del parere della Soprintendenza per i beni architettonici e paesaggistici;
Considerato che dallo stesso provvedimento impugnato risulta che gli immobili oggetto del piano particolareggiato non sono soggetti a vincolo ai sensi del D.Lgs. 42/2004, con conseguente presumibile fondatezza del relativo motivo di impugnazione;
Ritenuto, peraltro, che, anche ammessa la facoltà per l’amministrazione procedente alla VAS di acquisire nel corso di tale procedimento il parere della Soprintendenza, comunque tale segmento istruttorio avrebbe dovuto essere compiuto prima dell’emissione del provvedimento conclusivo del procedimento;
Ritenuto che va pertanto sospesa l’efficacia del provvedimento impugnato nella parte in cui ha disposto la trasmissione del piano particolareggiato alla Soprintendenza per i beni architettonici e paesaggistici per le Province di Bari, Barletta-Andria-Trani e Foggia;
Ritenuto che le spese della presente fase seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, sede di Bari (Sezione Prima), accoglie l’istanza cautelare e per l’effetto sospende l’efficacia del provvedimento impugnato nei termini di cui in motivazione.
Condanna l’amministrazione resistente alla rifusione in favore della ricorrente delle spese della presente fase cautelare, che liquida in euro 1.000 oltre i.v.a. e c.a.p. come per legge.
La presente ordinanza sarà eseguita dall’Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 3 luglio 2013 con l’intervento dei magistrati:
Corrado Allegretta, Presidente
Giacinta Serlenga, Primo Referendario
Francesca Petrucciani, Primo Referendario, Estensore
L’ESTENSORE | IL PRESIDENTE | |
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 04/07/2013
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)