Pubblica istruzione – Istituti parificati – Assenteismo del personale docente e degli alunni – Revoca della parità  scolastica – Legittimità 

àˆ legittimo il provvedimento di revoca del riconoscimento della parità  scolastica che sia motivato con riferimento all’assenteismo non giustificato e ripetuto del personale docente e degli alunni, trattandosi di episodi integranti “grave irregolarità  di funzionamento” ai sensi dell’art. 4, co. 1 lett. b), del D.M. n. 267/2007.
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Vedi Cons. St., sez. V, ordinanza 28 ottobre 2013, n. 4245 – 2013; ric. n. 6987 – 2013

N. 00360/2013 REG.PROV.CAU.
N. 00713/2013 REG.RIC.           

REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
 
ORDINANZA
 
sul ricorso numero di registro generale 713 del 2013, proposto da Pasternak s.a.s. di Buscicchio Cinzia, rappresentata e difesa dall’avv. Andrea Mangione, con domicilio eletto presso l’avv. Marisa Antelmi in Bari, Stradella Barone, 9;

contro
Ministero dell’Istruzione, dell’Università  e della Ricerca e Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia – Direzione Generale, rappresentati e difesi per legge dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bari, domiciliataria in Bari, via Melo, 97;

per l’annullamento,
previa sospensione dell’efficacia,
– del decreto del Direttore Generale dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia prot. n. MPIA00DRPU/3592/USC del 21.5.2013, notificato il 23.5.2013, con cui è stata revocata, a decorrere dall’1.9.2013, la parità  scolastica riconosciuta all’Istituto Tecnico Economico “Boris Pasternak”, gestito dalla società  ricorrente, e interdetto lo svolgimento della sessione d’esami di idoneità  relativa al corrente anno 2012/2013;
– di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale;
e per la condanna dell’Amministrazione al risarcimento del danno conseguente all’emanazione degli atti impugnati, mediante riparazione pecuniaria;
 

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell’Istruzione, dell’Università  e della Ricerca e dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia – Direzione Generale;
Vista la domanda di sospensione dell’esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l’art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore il dott. Francesco Cocomile e udito nella camera di consiglio del giorno 3 luglio 2013 per la parte ricorrente il difensore avv. Andrea Mangione;
 

Rilevato che ai sensi dell’art. 4, comma 1, lett. b) D.M. n. 267/2007 “La revoca dell’atto di riconoscimento della parità  scolastica è disposta, oltre che nella fattispecie di cui all’articolo 3, nei seguenti casi: ¦ b) gravi irregolarità  di funzionamento accertate ai sensi dell’articolo 3; ¦”;
Ritenuto che, ad un sommario esame proprio della fase cautelare, il gravato provvedimento di revoca della parità  scolastica appare adeguatamente motivato in ordine ai molteplici episodi (ben quattro) di assenteismo non giustificato del personale docente e degli alunni, episodi costituenti “gravi irregolarità  di funzionamento” ai sensi della menzionata disposizione;
Ritenuto, conseguentemente, che non sussiste il presupposto cautelare del fumus boni iuris necessario per la concessione della misura cautelare richiesta;
Ritenuto, infine, che, in considerazione della natura e della peculiarità  della presente controversia, nonchè della qualità  delle parti, sussistono gravi ed eccezionali ragioni di equità  per compensare le spese della presente fase cautelare;
P.Q.M.
respinge l’istanza cautelare.
Compensa le spese della fase cautelare.
La presente ordinanza sarà  eseguita dall’Amministrazione ed è depositata presso la Segreteria del Tribunale che provvederà  a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 3 luglio 2013 con l’intervento dei magistrati:
 
 
Corrado Allegretta, Presidente
Francesco Cocomile, Primo Referendario, Estensore
Francesca Petrucciani, Primo Referendario
 
 
 
 

 
 
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
 
 
 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 04/07/2013
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)