Edilizia e urbanistica – Attività  edilizia privata – Tutela beni culturali – Potere di ordinare la rimozione o la demolizione di opere – Competenza Ministero dei beni  e delle attività  culturali – Sussiste 

Nell’ipotesi di ordini di riduzione in pristino di opere eseguite in violazione degli obblighi di protezione e conservazione di cui agli artt. 20 e ss. D.Lgs. n. 42/2004 (c.d. Codice Urbani), al fine della tutela del bene culturale, il relativo potere appartiene direttamente al Ministero dei Beni e delle Attività  Culturali, senza interposizioni della locale Soprintendenza (donde, nella specie, l’accoglimento del ricorso avverso l’ordine di demolizione emanato dalla Soprintendenza).

N. 01088/2013 REG.PROV.COLL.
N. 01687/2008 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1687 del 2008, proposto da: 
Raffaele Quatraro, Maria Pia Porreca, rappresentati e difesi dall’avv. Antonio L. Deramo, con domicilio eletto presso Antonio L. Deramo in Bari, via Imbriani, 26; 

contro
Soprintendenza Per i Beni Architettonici e Per il Paesaggio per la Puglia, in persona del Soprintendente p.t; Ministero Per i Beni e le Attività  Culturali, in persona del Ministro p.t, Comune di Acquaviva delle Fonti, in persona del Sindaco p.t; 

nei confronti di
Diocesi di Altamura, Gravina e Acquaviva delle Fonti della Chiesa Cattolica Italiana; Parrocchia di S. Eustachio di Acquaviva delle Fonti; 

per l’annullamento
della nota prot. 7100 del 30.9.2008, con cui il Soprintendente pro tempore ha ordinato al ricorrente l’immediata riduzione in pristino delle opere da quest’ultimo realizzate presso l’immobile di sua proprietà  sito in Acquaviva delle Fonti, Via F. Pepe n. 71, confinante su un lato con la sacrestia della Chiesa di S. Chiara;
 

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 20 giugno 2013 il dott. Roberto Michele Palmieri e uditi per le parti i difensori Antonio L. Deramo;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
 

FATTO e DIRITTO
àˆ impugnata la nota in epigrafe, con cui la Soprintendenza per i Beni Architettonici e per il Paesaggio delle Province di Bari e Foggia ha ordinato al ricorrente l’immediata riduzione in pristino delle opere da lui realizzate presso l’immobile di sua proprietà  sito in Acquaviva delle Fonti, Via F. Pepe n. 71, confinante su un lato con la sacrestia della Chiesa di S. Chiara; bene, quest’ultimo, sottoposto alle misure di protezione e salvaguardia di cui al d. lgs. n. 42/04.
A sostegno del ricorso, il ricorrente ha dedotto i seguenti profili di gravame, appresso sintetizzati: 1) incompetenza dell’autorità  emanante; 2) violazione degli artt. 160 d. lgs. n. 42/04, 7 ss. l. n. 241/90, 42 Cost; eccesso di potere per difetto dei presupposti.
Nella camera di consiglio del 17.12.2008 è stata rigettata la domanda di tutela cautelare.
Il Consiglio di Stato, con ordinanza n. 1246/09, in accoglimento dell’appello cautelare, ha accolto la domanda cautelare proposta dal ricorrente.
All’udienza del 20.6.2013 il ricorso è stato trattenuto in decisione.
Con il primo motivo di gravame, deduce il ricorrente l’incompetenza dell’autorità  emanante, per essere il relativo potere attribuito alla competenza diretta del Ministero dei Beni e delle Attività  Culturali.
Il motivo è fondato.
Ai sensi dell’art. 160 1° comma d. lgs. n. 42/04 (Codice dei Beni Culturali e Paesaggio – cod. Urbani), “Se per effetto della violazione degli obblighi di protezione e conservazione stabiliti dalle disposizioni del Capo III del Titolo I della Parte seconda(artt. 20 e ss, n.d.a.) il bene culturale subisce un danno, il Ministero ordina al responsabile l’esecuzione a sue spese delle opere necessarie alla reintegrazione”.
Alla luce di tale previsione normativa, è evidente che la competenza ad adottare ordini di riduzione in pristino di opere eseguite in violazione degli obblighi di protezione e conservazione stabiliti dagli artt. 20 ss. cod. Urbani appartiene direttamente al Ministero, senza interposizioni di sorta ad opera della locale Soprintendenza.
Tale conclusione risulta confermata dalla previsione di cui all’art. 21, che attribuisce direttamente al Ministero il potere di ordinare la rimozione o la demolizione, anche con successiva ricostituzione, dei beni culturali. Sicchè è evidente, per ovvie ragioni di simmetria, che la competenza ad ordinare riduzioni in pristino non può che essere attribuita alla stessa autorità  titolare del potere autorizzatorio.
E che tale sia l’assetto delle competenze delineato dal cod. Urbani emerge in maniera ancor più chiara dalla previsioni di cui all’art. 28, che attribuisce al Soprintendente – e non al Ministero – il potere di ordinare la sospensione di interventi iniziati contro il disposto degli articoli 20, 21, 25 , 26 e 27, ovvero condotti in difformità  dall’autorizzazione.
La ratio di tale sistema di riparto delle competenze è ovvia: il legislatore ha inteso decentrare l’adozione degli interventi urgenti all’articolazione locale del Ministero (id est: la locale Soprintendenza), e pertanto all’autorità  che si ritiene meglio in grado di apprestare una tutela immediata e urgente ai beni di rilievo culturale.
Viceversa, l’adozione dei provvedimenti di merito – e segnatamente le autorizzazioni e gli ordini di riduzione in pristino – è stata attribuita direttamente al Ministero, in considerazione delle intuibili esigenze di uniformità  di tutela dei beni culturali, che giustificano l’accentramento delle competenze a livello centrale.
Venendo ora al caso di specie, emerge dall’impugnato provvedimento che lo stesso è stato emesso dalla locale Soprintendenza. Senonchè, alla luce di quanto sopra, quest’ultima deve ritenersi competente ad adottare unicamente le misure di carattere urgente, nel mentre il potere di adottare provvedimenti definitivi compete direttamente al Ministero.
Per tali ragioni, è evidente il dedotto vizio di incompetenza.
Ne discende l’annullamento dell’atto impugnato.
Nulla va invece dichiarato quanto al merito della presente controversia, stante la preclusione processuale in ordine al sindacato giurisdizionale su poteri amministrativi non ancora esercitati (art. 34 co. 2 c.p.a.).
Reputa il Collegio di dichiarare l’irripetibilità  delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, Sezione Terza,
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie, e annulla per l’effetto l’atto impugnato.
Dichiara l’irripetibilità  delle spese di lite.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità  amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 20 giugno 2013 con l’intervento dei magistrati:
 
 
Sergio Conti, Presidente
Rosalba Giansante, Primo Referendario
Roberto Michele Palmieri, Referendario, Estensore
 
 
 
 

 
 
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
 
 
 
 
 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 04/07/2013
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

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