Processo amministrativo – Giudizio impugnatorio – Ricorso avverso legge regionale – Inammissibilità  – Ragioni

à‰ da ritenersi inammissibile il ricorso proposto in via diretta avverso la legge regionale Puglia n. 12/2013 e la normativa ad essa presupposta (della quale il ricorrente aveva chiesto la disapplicazione per contrasto con la Convenzione di Aarhus in riferimento agli artt. 10-117 Cost. e 174-300 Trattato CE), in difetto della mediazione di un giudizio interposto dinanzi ad un organo di giustizia amministrativa che, ricorrendone i presupposti, può sollevare la questione di legittimità  costituzionale ai sensi dell’art. 1 della legge costituzionale n. 1/48, dell’art. 23 della legge n. 87/1953, nonchè alla stregua di quanto previsto dall’art 7 del codice del processo amministrativo in ordine alla proponibilità  di controversie attinenti la tutela di interessi legittimi e diritti soggettivi.

 
N. 01089/2013 REG.PROV.COLL.
N. 00672/2013 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 672 del 2013, proposto da: 
Comitato Cittadino e Provinciale per la Tutela dell’ambiente e della salute “Taranto Futura”, rappresentato e difeso dall’avv. Nicola Russo, con domicilio eletto presso Segreteria T.A.R. Bari in Bari, P.zza Massari; 

contro
Regione Puglia; 

per l’annullamento
e avverso l’omessa informativa di cui all’art.1,2,3,4,5,6,7,8 della Convenzione di Aarhus del 25 giugno 1998, recepita dalla Legge 16 marzo 2001, n. 108, nella emanazione della L.R. Puglia 11 aprile 2003, n. 12 e della normativa presupposta di cui alla L.R. Puglia 4 giugno 2007, n. 14 e, quindi, per la conseguente nullità , inefficacia e conseguente disapplicazione della L.R. Puglia 11 aprile 2013, n. 12 e della normativa presupposta di cui alla L.R. Puglia 4 giugno 2007, n. 14;
 

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 20 giugno 2013 il dott. Roberto Michele Palmieri e uditi per le parti i difensori Nicola Russo;
Sentite le stesse parti ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
 

FATTO e DIRITTO
1. Il ricorrente impugna in via diretta la L.R. 11.4.2013, n. 12, nonchè la normativa presupposta di cui alla L.R. 4.6.2007, per le seguenti ragioni: 1) violazione della Convenzione di Aarhus, della Dir. 2003/35/CE, del d. lgs. n. 39/97; eccesso di potere per violazione e vizi del procedimento, sviamento di potere; 2) violazione dello Statuto della Regione Puglia; 3) violazione degli artt. 9, 117, 118 Cost; incompetenza; eccesso di potere; sviamento; violazione e vizi del procedimento.
Infine, il ricorrente invoca la disapplicazione della suddetta legge regionale da lui impugnata, per contrasto con la Convenzione di Aarhus, in riferimento agli artt. 10-117 Cost, nonchè 174-300 Trattato CE.
All’udienza del 20.6.2013 il Collegio, accertata la regolarità  del contraddittorio e dell’istruttoria, sentita sul punto la parte costituita, ha definito il giudizio in camera di consiglio con sentenza in forma semplificata, ai sensi dell’art. 60 c.p.a., avendo rilevato ex officio l’ inammissibilità  del ricorso, previamente contestata alla parte ex art. 73. c. 3 c.p.a.
2. Il ricorso è inammissibile, per difetto di posizione giuridica tutelabile nell’odierno giudizio.
2.1. Il ricorrente impugna innanzi a questo TAR, in via diretta, la L.R. 11.4.2013, n. 12, nonchè la normativa presupposta di cui alla L.R. 4.6.2007, deducendone il contrasto con la suddetta normativa costituzionale e sovranazionale.
Senonchè, principio basilare del vigente sistema ordinamentale – del tutto ignorato nel caso di specie – è quello per il quale la questione di legittimità  costituzionale di una legge, ovvero di un atto avente valore di legge, non può essere proposta in via di azione – salvi i casi in cui a promuoverla sia una Regione, che ne deduca il contrasto con il sistema di riparto delle competenze legislative stabilito dall’art. 117 Cost, nonchè da leggi costituzionali – ma soltanto in via di eccezione, attraverso cioè la mediazione di un giudizio, nel quale si controverta di un atto, ovvero di un rapporto, che trovi la propria disciplina giuridica nella legge di cui sia dedotta o rilevata l’illegittimità  costituzionale.
2.2. In tal senso, l’art. 1 legge costituzionale n. 1/48, emanata in attuazione dell’art. 137 Cost, testualmente recita: “La questione di legittimità  costituzionale di una legge o di un atto avente forza di legge della Repubblica, rilevata d’ufficio o sollevata da una delle parti nel corso di un giudizio e non ritenuta dal giudice manifestamente infondata, è rimessa alla Corte costituzionale per la sua decisione”.
Le concrete modalità  di deduzione o rilevazione di una q.l.c. sono poi stabilite dall’art. 23 l. n. 87/53, che stabilisce: “Nel corso di un giudizio dinanzi ad una autorità  giurisdizionale una delle parti o il Pubblico Ministero possono sollevare questione di legittimità  costituzionale mediante apposita istanza, indicando: a) le disposizioni della legge o dell’atto avente forza di legge dello Stato o di una Regione, viziate da illegittimità  costituzionale;b) le disposizioni della Costituzione o delle leggi costituzionali, che si assumono violate”.
Ai sensi del terzo comma di tale ultima legge, poi, la questione di legittimità  costituzionale può essere altresì sollevata, di ufficio, dall’autorità  giurisdizionale davanti alla quale verte il giudizio.
2.3. Tali disposizioni sono poi esplicitate, per quel che attiene ai giudizi incardinati innanzi al plesso TAR-Consiglio di Stato, dall’art. 7 c.p.a, che devolve alla giurisdizione amministrativa le controversie nelle quali si faccia questione di interessi legittimi, nonchè, nelle materie devolute alla giurisdizione esclusiva, di diritti soggettivi, concernenti l’esercizio o il mancato esercizio del potere amministrativo, “… riguardanti provvedimenti, atti, accordi o comportamenti riconducibili anche mediatamente all’esercizio di tale potere, posti in essere da pubbliche amministrazioni”.
2.4. Pertanto, è di tutta evidenza che giammai una parte (al di fuori di quanto sopra detto circa la diretta proponibilità  di q.l.c. da parte delle Regioni) può proporre un ricorso censurando in via diretta una legge, essendo invece necessario che vi sia l’intermediazione di un atto o un rapporto che costituisca diretta attuazione di detta legge, della cui incostituzionalità , in concreto, ci si dolga.
In particolare, in caso di accesso alla giurisdizione amministrativa di legittimità  – quale quella odiernamente adita – è necessario che il ricorrente censuri un atto amministrativo (ovvero l’inerzia della p.a. nella sua adozione), di cui deduca l’illegittimità , e soltanto nel corso di tale giudizio, qualora la parte deduca, ovvero il giudice rilevi, che tale atto è stato emanato in attuazione di una legge di cui vi sia fondato sospetto di incostituzionalità , potrà  essere proposta la relativa questione di legittimità  costituzionale, nelle forme e nei modi di cui al citato art. 23 l. n. 87/53.
2.5. Senonchè, nel caso di specie, il ricorrente – inammissibilmente pretermettendo tutte le cennate previsioni normative – ha impugnato non già  un atto amministrativo (ovvero il silenzio dell’amministrazione nell’adottarlo), ma direttamente una legge, e segnatamente la L.R. 11.4.2013, n. 12, nonchè la normativa presupposta di cui alla L.R. 4.6.2007.
All’evidenza, tale impugnazione non è ammissibile, contrastando con i suddetti principi e regole basilari vigenti in tema di accesso alla giurisdizione amministrativa (art. 7 c.p.a.), nonchè di proposizione alla Consulta di questioni di legittimità  costituzionale (art. 137 Cost; artt. 1 l. cost. n. 1/48 e 23 l. n. 87/53).
3. Per tali ragioni, l’odierno ricorso va dichiarato inammissibile.
4. Nulla sulle spese, stante la mancata costituzione in giudizio della Regione.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, Sezione Terza,
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile.
Nulla sulle spese.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità  amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 20 giugno 2013 con l’intervento dei magistrati:
 
 
Sergio Conti, Presidente
Rosalba Giansante, Primo Referendario
Roberto Michele Palmieri, Referendario, Estensore
 
 
 
 

 
 
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
 
 
 
 
 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 04/07/2013
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

 

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