Processo amministrativo – Spese giudiziali – Onorari da liquidare in favore del difensore ai sensi degli art. 82 e 103 del D.P.R. n. 115/02

Gli onorari da liquidare in favore del difensore, ai sensi dell’art. 82 D.P.R. n. 115/02, non possono essere superiori ai valori medi ed in virtù del successivo art. 130 D.P.R. n. 115/02, con previsione confermata altresì dall’art. 9 D.M. n. 140/12, l’importo individuato deve essere ridotto alla metà , oltre accessori di legge, con pagamento a carico dell’erario.

 
N. 01084/2013 REG.PROV.COLL.
N. 00385/2013 REG.RIC.           

REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
 
ORDINANZA
 
sul ricorso numero di registro generale 385 del 2013, proposto da:

Morshed Mongur, rappresentato e difeso dall’avv. Simona De Napoli, con domicilio eletto presso Simona De Napoli in Bari, via Calefati N. 266;

contro
U.T.G. – Prefettura Di Bari; Ministero Dell’Interno, rappresentato e difeso per legge dall’Avvocatura Distr.le Stato Di Bari, domiciliata in Bari, via Melo, 97; 

per l’annullamento
del provvedimento adottato in data 22 gennaio 2013, dallo Sportello Unico per l’Immigrazione di Bari, Prot. n. P-BA/L/Q/2011/100635/S.U.I., notificato in data 30 gennaio 2013, con il quale veniva rigettata l’istanza per il rilascio del nulla osta al lavoro straordinario per l’ingresso in Italia del lavoratore extracomunitario Khan Tarak, nati in Bangladesh il 12.06.1977, presentata dall’odierno ricorrente; nonchè per l’annullamento degli atti antecedenti, preordinati, conseguenziali e comunque connessi del relativo procedimento, e di ogni ulteriore conseguenziale statuizione, ancorchè non conosciuti dal ricorrente.
 

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di Ministero Dell’Interno;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 20 giugno 2013 il dott. Sergio Conti e uditi per le parti i difensori Valter Campanile;
 

vista l’istanza di liquidazione del compenso ritualmente depositata dall’avv. Simona De Napoli, in relazione all’incarico di difensore da lei svolta nel giudizio in esame;
– rilevato che, ai sensi dell’art. 82 D.P.R. n. 115/02, gli onorari da liquidare in favore del difensore non possono essere superiori ai valori medi;
– rilevato altresì che, ai sensi del successivo art. 130 – con previsione confermata altresì dall’art. 9 D.M. n. 140/12 – “gli importi spettanti al difensore ¦ sono ridotti della metà “;
– ritenuto di quantificare il compenso dovuto al predetto legale, avuto riguardo ai criteri di cui all’art. 5 D.M. n. 140/12, in complessivi € 1200, oltre accessori di legge;
– ritenuto pertanto, alla luce del suddetto art. 130 d.p.r. n. 115/02, di liquidare in favore dell’avv. Simona De Napoli la somma di € 600, pari alla metà  del suddetto importo, oltre accessori di legge, ponendo il pagamento a carico dell’Erario;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Terza)
liquida, per la causale in premessa, in favore dell’avv. Simona De Napoli, la somma complessiva di € 600,00 (seicento/00), a titolo di spese, diritti ed onorari di causa, oltre IVA.
Dispone la trasmissione della presente ordinanza all’Ufficio Spese di Giustizia di questo Tribunale.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 20 giugno 2013 con l’intervento dei magistrati:
 
 
Sergio Conti, Presidente, Estensore
Rosalba Giansante, Primo Referendario
Roberto Michele Palmieri, Referendario
 
 
 
 

 
 
IL PRESIDENTE, ESTENSORE
 
 
 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 03/07/2013
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)