1. Processo amministrativo – Giudizio impugnatorio – Ricorso avverso regolamento – Sopravvenienza di nuovo regolamento – Improcedibilità  del ricorso – Condizioni


2. Sanità  e farmacie – Soppressione di reparto di ostetricia e ginecologia – Per mancato raggiungimento della soglia minima dei parti – Accordo Stato Regione del 16.12.2010 – Legittimità 

1. Ove sia stato impugnato un regolamento (nella specie regionale, in materia sanitaria) che, nel corso del giudizio, sia stato sostituito da un nuovo regolamento, non impugnato,  contenente nuove disposizioni e nuove valutazioni per le disposizioni rimaste invariate, il ricorso è colpito da improcedibilità  per difetto d’interesse.


2. àˆ legittima la soppressione di un reparto di ostetricia e ginecologia che non raggiunga il  parametro minimo dei parti annuali fissato dall’accordo Stato Regioni del 16.12.2010, che ha previsto la soppressione delle unità  con numero di parti inferiori a 500 all’anno (nella specie i parti avvenuti nel 2011 erano risultati 278).

N. 01073/2013 REG.PROV.COLL.
N. 01277/2012 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1277 del 2012, integrato da motivi aggiunti, proposto da: 
Comune di Lucera, rappresentato e difeso dall’avv. Enrico Follieri, con domicilio eletto presso Fabrizio Lofoco in Bari, via Pasquale Fiore, n.14; 

contro
Regione Puglia, rappresentata e difesa dagli avv. Mariangela Rosato e Adriana Shiroka, con domicilio eletto presso Mariangela Rosato in Bari, Reg. Puglia -L. re N. Sauro n. 31-33; 
Azienda Sanitaria per la Provincia di Foggia, rappresentata e difesa dall’avv. Raffaele Daloiso, con domicilio eletto presso Raffaele Daloiso in Bari, via Abate Gimma n. 231; 

per l’annullamento
– della delibera di g.r. n. 1110 del 5.6.2012 e del regolamento regionale 7.6.2012 n. 11, piano di rientro e di riqualificazione del s.s.r. 2010/2012 – modifica ed integrazione al r.r. 16.12.2010 n. 18 e ss. mm. ed ii. di riordino della rete ospedaliera della regione Puglia – approvato con la detta delibera di g.r. n. 1110/2012, pubblicato nel burp n. 83 straordinario del 7.6.2012, nella parte relativa all’ex ospedale “F. Lastaria” di Lucera, divenuto “plesso dell’ospedale San Severo” con eliminazione dei reparti di ostetricia e ginecologia, di cardiologia, dell’unità  coronarica e di riduzione dei posti letto degli altri reparti, con il totale dei posti letto portato da 139 a 71;
– di tutti gli atti che hanno preceduto la determinazione del riordino della rete ospedaliera.
motivi aggiunti:
anche del provvedimento dell’asl della provincia di Foggia del 22.10.2012, prot. n. 0085881-12, che, in attuazione del regolamento regionale del 7.6.2012 n. 11, ha disposto la disattivazione del “punto nascita” del presidio ospedaliero di Lucera con decorrenza dal 31.10.2012 e sospensione dei ricoveri ostetrici dal 27.10.2012.
 

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Regione Puglia e di Azienda Sanitaria per la Provincia di Foggia;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 16 maggio 2013 il dott. Desirèe Zonno e uditi per le parti i difensori avv. Enrico Follieri avv. Maria Grimaldi, su delega dell’avv. M. Rosato e avv. Lorenzo Derobertis, su delega dell’avv. Raffele Daloiso;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
 

FATTO e DIRITTO
Con il ricorso principale, il Comune, in qualità  di ente rappresentativo della comunità  cittadina locale, incisa dal regolamento censurato (con il che si supera ogni questione in ordine alla legittimazione) impugna, in parte qua, il Regolamento Regionale n. 11 del Giugno 2012 (e la relativa DGR di approvazione n.1110/2012) che, modificando il precedente regolamento n. 18/2010, ha ulteriormente riordinato la rete ospedaliera,
sopprimendo i reparti (UU.OO) di :
ostetricia,
cardiologia,
unita’ coronarica ;
riducendo i p.l. degli altri reparti, portandoli complessivamente da 139 a 71.
In particolare, con un unico motivo di doglianza, articola la censura contestando: sub A) la disattivazione delle UU.OO. di cardiologia e coronarica; sub B) la disattivazione dell’U.O. di ginecologia e ostetricia; sub C) la rimodulazione dell’Ospedale di Lucera come Plesso di quello di S.Severo.
Con il ricorso per motivi aggiunti impugna l’atto attuativo dell’Asl di Fg che, in esecuzione del regolamento sopraccitato, ha disposto la disattivazione del punto nascita di Lucera, riproponendo le stesse censure ed approfondendo quella sub B).
All’udienza del 16.5.2013, la causa è stata trattenuta in decisione dopo che il difensore del comune ricorrente ha revocato la precedente dichiarazione di sopravvenuta carenza di interesse alla decisione nel merito.
Per una migliore comprensione delle vicende oggetto di controversia è opportuno ripercorrere la cronologia dei provvedimenti che hanno portato all’adozione del piano di riordino.
– Il 29.11.2010 è stato sottoscritto l’Accordo tra il Ministro della salute, il Ministro dell’economia e delle finanze e il Presidente della Giunta regionale, avente ad oggetto l’allegato “Piano di rientro e di riqualificazione del Sistema sanitario regionale 2010-2012”;
– il 30.11.2010 la Giunta Regionale, con DGR n. 2624, ha approvato il suddetto Piano di rientro, già  oggetto di concertazione istituzionale;
– il 15.12.2010, con DGR n. 2791, è stato adottato (con procedura di urgenza)il predetto piano di rientro, nelle forme del Regolamento Regionale n. 18/2010,
– la L.R. n. 2/2011 ha poi recepito le disposizioni sopraccitate, dando formale copertura legislativa all’accordo (Approvazione con legge dell’Accordo sottoscritto il 29 novembre 2010 tra il Ministro della salute, il Ministro dell’economia e delle finanze e il Presidente della Giunta regionale, con l’allegato “Piano di rientro e di riqualificazione del Sistema sanitario regionale 2010-2012”);
– il Regolamento Regionale n. 11, pubblicato sul BURP il 7.6.2012, ha modificato il precedente R.R.n.18/2010;
– infine, Regolamento Regionale n. 36/2012, ha modificato il precedente R.R. n.11/2012, modificando la precedente dotazione di p.l. dell’ospedale di Lucera: ripristinando, in particolare non solo l’UU.OO. di cardiologia (con 4 p.l.), ma rimodulando (talvolta in aumento rispetto al precedente R.R. n. 11/2012) anche altri reparti inizialmente ridotti nella dotazione organica.
La sopravvenienza del R.R. n.36/2012, rimasto inoppugnato in parte qua, impone di accogliere l’eccezione di sopravvenuta carenza di interesse formulata dalla Regione e dall’Asl convenute, su cui il Comune ricorrente non ha replicato.
Sul punto deve osservarsi che il sopravvenuto regolamento, nel procedere alla rimodulazione della dotazione organica dell’ospedale di Lucera, ha proceduto ad una complessiva rivalutazione di tutte le scelte già  compiute, anche laddove rimaste invariate nel risultato finale.
Nella sostanza cioè, anche per i reparti per cui ha confermato le precedenti determinazione, tanto ha fatto a seguito di una rinnovata istruttoria e valutazione complessiva, anche in rapporto alla corrispondente dotazione organica dei vicini ospedali di Foggia e S. Severo.
Ne consegue che il nuovo Regolamento, avendo completamente sostituito quello impugnato, avrebbe dovuto essere impugnato, determinando, in difetto, la complessiva carenza di interesse alla decisione dei ricorsi.
In ogni caso, la Sezione rileva che, in ordine al punto saliente della vicenda, inerente la soppressione del reparto di ostetricia e ginecologia (la cui disattivazione è stata oggetto del ricorso per motivi aggiunti), il ricorso si presenta infondato nel merito.
Sul punto convincono le difese regionali tese a dimostrare la ragionevolezza della scelta operata e la conformità  ad i parametri generali adottati quali criteri guida per il riassetto dei c.d. “percorsi nascita”.
Deve premettersi che gli atti di programmazione regionale (primo tra tutti l’accordo Stato – Regioni del 16.12.2010) hanno stabilito (benchè non in modo inderogabile) la soppressione delle unità  con numero di parti inferiore a 500.
E’ pacifico che l’unità  di ostetricia dell’ospedale di Lucera non ha raggiunto negli ultimi anni tale soglia (registrando 278 parti per il 2011).
Dunque l’U.O. in questione non rispetta il requisito numerico minimo richiesto per il mantenimento.
A ciò sia aggiunga che anche la verifica di utilizzo dell’ospedale da parte dei residenti o delle partorienti provenienti da comuni limitrofi ha dimostrato lo scarso gradimento da parte dell’utenza rivolto normalmente, invece, verso i vicini ospedali di Foggia o di S. Giovanni Rotondo.
La scelta regionale si presenta, dunque, immune da vizi di illogicità .
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sui ricorsi, come in epigrafe proposti, li dichiara improcedibili per sopravvenuta carenza di interesse.
Condanna il Comune di Lucera al pagamento delle spese processuali nei confronti della Regione Puglia e dell’ Azienda Sanitaria per la Provincia di Foggia che liquida, in favore di ciascuna amministrazione resistente in Euro 3000,00, omnicomprensivi di diritti ed onorari, oltre IVA, CAP e spese generali.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità  amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 16 maggio 2013 con l’intervento dei magistrati:
 
 
Sabato Guadagno, Presidente
Desirèe Zonno, Primo Referendario, Estensore
Oscar Marongiu, Referendario
 
 
 
 

 
 
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
 
 
 
 
 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 01/07/2013
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

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