1. Pubblico impiego – Concorso – Criteri di valutazione titoli e attribuzione punteggi – Attribuzione prima dell’apertura dei plichi recanti i nominativi dei concorrenti ammessi – Legittimità
2. Pubblico impiego – Concorso – Criteri di valutazione titoli e attribuzione punteggi – Attribuzione di decimi di punti ai titoli post lauream – Legittimità
1. In un concorso pubblico per titoli ed esami legittimamente i criteri relativi alla valutazione dei titoli e i relativi punteggi sono attribuiti dalla Commissione prima dell’apertura dei plichi recanti i nominativi dei concorrenti ammessi.
2. àˆ da ritenersi congrua e non irragionevole l’attribuzione di decimi di punti ai titoli post lauream se il massimo consentito dal regolamento comunale prevede l’attribuzione fino a tre punti per titoli vari.
N. 01077/2013 REG.PROV.COLL.
N. 00306/2013 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 306 del 2013, proposto da:
Angela Acito, rappresentato e difeso dagli avv. Raffaello Giuseppe Orofino, Paolo Montanaro, con domicilio eletto presso Filippo Panizzolo in Bari, via M.Celentano, n.27;
contro
Comune Di Gioia del Colle;
nei confronti di
Daniela Guerriera, rappresentato e difeso dall’avv. Natalia Farella, con domicilio eletto presso Francesco Paparella in Bari, via Venezia, n.14;
Marilù Losito;
per l’annullamento
a) di tutti gli atti con cui si è proceduto all’indizione e all’individuazione dei vincitori del concorso pubblico per titoli ed esami bandito dall’amministrazione resistente per la copertura a tempo indeterminato ed a tempo pieno di n. 2 posti da educatori asilo nido cat. c, se e nella parte in cui ritenuti lesivi, ivi compresi:
la determinazione di approvazione della graduatoria finale prot. n. 1055 del 13.12.2012 del 13.12.2012, pubblicata in albo pretorio in data 14.12.2012 (doc. 7);
b) i verbali di gara n. 1 del 23.6.2011; n. 2 del 26.8.2011; n. 3 del 31.10.2011; n. 4 del 6.02.2012; n. 5 del 13.02.2012; n. 6 del 22.02.2012; n. 7 del 27.02.212; n. 8 del 5.03.2012; n. 9 del 15.05.2012; n. 10 del 30.05.2012; n. 11 del 5.06.2012; n. 12 del 12.06.2012; n. 13 del 19.06.2012; n. 14 dell’11.12.2008 (doc. 4);
nonchè, ove mai occorra:
c) la deliberazione di g.c. n. 214 del 14.12.2006, di approvazione del regolamento sulle procedure di assunzione del comune di gioia del colle (doc. 1);
d) la determinazione n. 256 dell’11.11.208, di indizione del bando di concorso (doc. 2);
e) la determina n. 495 del 7.06.2011, di nomina della commissione giudicatrice (doc. 3);
f) la determina n. 605 del 23.07.2012 di integrazione della commissione giudicatrice (doc. 5);
g) la nota prot. n. 33550 dell’11.12.2012, a firma del presidente di commissione (doc. 6);
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di Daniela Guerriera;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 13 giugno 2013 il dott. Desirèe Zonno e uditi per le parti i difensori avv. Angelo Orofino, su delega dell’avv. R. G. Orofino e avv. Natalia Farella;
Sentite le stesse parti ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm.;
Ritenuto che l’infondatezza del ricorso principale esima dall’esame di quello incidentale (da ritenersi assorbito);
rilevato che la ricorrente lamenta l’erroneità degli esiti della procedura concorsuale per titoli ed esami in cui si è classificata in posizione non utile per essere dichiarata vincitrice;
rilevato che contesta, tra l’altro, i criteri di attribuzione del punteggio per titoli vari e curriculum;
considerato che i criteri relativi alla valutazione dei titoli (anche nella parte di specificazione degli stessi, indicata in dettaglio dopo l’inizio delle operazioni concorsuali) ed i relativi punteggi sono stati attribuiti prima della apertura dei plichi contenenti i nominativi dei concorrenti ammessi (ignoti, per ciò essendo i nomi di coloro che avevano superato la prova);
ritenuto che, pertanto, la Commissione ha regolarmente proceduto a tali adempimenti con congruo anticipo, tenuto conto del conseguito perseguimento delle finalità , cui le disposizioni di cui si allega la violazione, sono preordinate;
considerato che il Regolamento comunale prevede l’attribuzione fino a tre punti per titoli vari;
considerato che per i titoli post lauream si è disposta l’assegnazione di decimi di punti;
considerato che tale criterio non risulta irragionevole se confrontato con il massimo consentito;
ritenuto il ricorso infondato nel suo complesso;
ritenuto che le spese possono essere integralmente compensate in ragione della particolare materia oggetto di controversia e degli interessi coinvolti;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso principale, come in epigrafe proposto, lo respinge, dichiarando assorbito quello incidentale.
Spese integralmente compensate tra le parti costituite. Nulla per quelle non costituite.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 13 giugno 2013 con l’intervento dei magistrati:
Sabato Guadagno, Presidente
Giuseppina Adamo, Consigliere
Desirèe Zonno, Primo Referendario, Estensore
L’ESTENSORE | IL PRESIDENTE | |
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 01/07/2013
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)