Contratti pubblici – Gara – Aggiudicazione – Anomalia – Giudizio discrezionale e complessivo – Conseguenze
Non può essere accolta l’istanza cautelare accessiva al ricorso che contesti il verdetto di anomalia dell’offerta presentata dalla ricorrente ad una gara d’appalto pubblica, ove non emergano profili di manifesta illogicità o travisamento con riferimento al giudizio di inattendibilità dell’offerta nel suo complesso.
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vedi Cons. St., sez. IV, ordinanza 11 settembre 2013, n. 3571 – 2013; ric. n. 6256 – 2013
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N. 00353/2013 REG.PROV.CAU.
N. 00647/2013 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 647 del 2013, integrato da motivi aggiunti, proposto dalla Castellano Costruzioni Generali S.r.l., mandataria nella A.T.I. con Doronzo Infrastrutture S.r.l. e Imet S.p.a., rappresentata e difesa dall’avv. Michele Dionigi, con domicilio eletto in Bari, via Fornari n. 15/A;
contro
Ferrovie del Sud Est e Servizi Automobilistici s.r.l., rappresentata e difesa dagli avv.ti Luciano Ancora e Angelo Schiano, con domicilio eletto presso l’avv. Gennaro Notarnicola in Bari, via Piccinni, 150;
nei confronti di
Eureca Consorzio Stabile capogruppo nella A.T.I. e Cogit – Costruzioni Generali Italiane S.p.a., mandante, rappresentate e difese dagli avv.ti Luigi Migliarotti e Francesco Migliarotti, con domicilio eletto presso l’avv. Giovanna Corrente in Bari, via M. Celentano, 27;
per l’annullamento
previa sospensione dell’efficacia,
– del provvedimento adottato a seguito della verifica sulla anomalia, recante l’esclusione delle ricorrenti dalla “procedura aperta di gara per l’affidamento della progettazione esecutiva e successiva realizzazione dei lavori di Realizzazione del raddoppio del binario della linea ferroviaria Bari-Mungivacca – Noicattaro dal Km. 4+450 al Km. 15+110, incluso l’interramento della linea e della stazione di Triggiano e Capurso in galleria artificiale lungo l’attuale sede, compresi fra il Km. 6+945 ed il Km. 10+920, per uno sviluppo complessivo di Km. 10,340” sull’asserito presupposto della non affidabilità ed inidoneità dell’offerta, conosciuto, in quanto trasmesso a mezzo fax dalla Stazione Appaltante Soc. F.S.E., in data 19 aprile 2013;
– dei provvedimenti di cui alla “relazione di sintesi della verifica di congruità ” trasmessa a mezzo fax dalla Stazione Appaltante Soc. F.S.E. alle ricorrenti in data 19 aprile 2013;
– ove occorra e nei limiti degli interessi dedotti dai ricorrenti, di tutti i verbali redatti e/o provvedimenti adottati dalla Commissione nominata per la verifica della congruità , con riserva di motivi ulteriori;
– ove occorra e nei limiti degli interessi dedotti dai ricorrenti, di tutti i provvedimenti adottati dalla Commissione di gara e/o dei verbali di gara, non conosciuti nei loro estremi e contenuti;
– ove occorra e nei limiti degli interessi dedotti dai ricorrenti, di tutti i provvedimenti adottati dai responsabili del procedimento e/o dalla stazione appaltante, ancorchè, non conosciuti nei loro estremi e contenuti, con riserva di motivi ulteriori;
– ove occorra e nei limiti degli interessi dedotti dai ricorrenti, di tutti i provvedimenti recante l’aggiudicazione provvisoria e/o definitiva alla odierna contro interessata, ancorchè allo stato, non conosciuti nei loro estremi e contenuti, con riserva di motivi ulteriori;
– ove occorra e nei limiti degli interessi dedotti dai ricorrenti, di tutti i provvedimenti adottati dalla Commissione nominata per la valutazione della congruità delle offerte e/o del responsabile del procedimento e/o dalla stazione appaltante in merito all’offerta delle odierne controinteressate, ancorchè, allo stato, non conosciuti nei loro estremi e contenuti, con riserva di motivi ulteriori;
– ove occorra e nei limiti degli interessi dedotti dai ricorrenti, di tutti i provvedimenti concernenti la nomina della commissione incaricata della verifica di congruità delle offerte, ancorchè, allo stato, non conosciuti nei loro estremi e contenuti, con riserva di motivi ulteriori;
– ove occorra e nei limiti degli interessi dedotti dai ricorrenti, di tutti i provvedimenti concernenti l’ammissione alla gara delle odierne contro interessate, ancorchè, allo stato, non conosciuti nei loro estremi e contenuti, con riserva di motivi ulteriori;
– di ogni altro atto a questi connesso, compresi, ove occorra e nei limiti dei diritti ed interessi dedotti dai ricorrenti, del bando e del disciplinare di gara;
nonchè
per la dichiarazione d’inefficacia e/o per l’annullamento del contratto, ove media tempore stipulato, come effetto consequenziale dell’annullamento degli atti impugnati;
nonchè
ove occorra, per l’annullamento della procedura di gara de qua;
nonchè
per il riconoscimento alla ricorrente del risarcimento e la riammissione alla gara e la consequenziale aggiudicazione della medesima, ovvero, in subordine, al risarcimento dei danni in dipendenza dei provvedimenti impugnati, nonchè delle spese tutte sostenute in relazione alla gara, al procedimento ed al presente giudizio;
sui motivi aggiunti del 3 giugno 2013:
ove occorra e, in ogni caso, nei limiti dedotti (e, dunque, solo in partis quibus) dai ricorrenti a mezzo del ricorso principale e del presente gravame per motivi ulteriori, della documentazione conosciuta in data 21.05.2013 il cui annullamento era stato invocato già in precedenza “al buio” e, cioè di ogni provvedimento di cui:
1) alla nota FSE prot. SGC/784 del 12.11.2012;
2) all’atto nomina della Commissione incaricata di espletare la procedura di verifica dell’anomalia;
3) al verbale delle operazioni di verifica della anomalia del 27.12.2012 – 18.2.2013;
4) all’elaborato n. 1 della Commissione: “quadro di raffronto progetto a base di gara schede di analisi RTI”;
5) all’elaborato n. 2 della Commissione: “relazione di analisi della documentazione RTI”;
6) al verbale delle operazioni di verifica dell’anomalia del 12.3.2013 – 27.3.2013;
7) al verbale delle operazioni di verifica dell’anomalia del giorno 8.4.2013;
8) al verbale delle operazioni di verifica dell’anomalia del 16.4.2013;
9) al verbale delle operazioni di verifica dell’anomalia del 24.4.2013;
di ogni altro provvedimento ad essi connesso per presupposizione e/o consequenzialità .
sui motivi aggiunti presentati il 15 giugno 2013:
– ove occorra e, in ogni caso, nei limiti dedotti (e, dunque, solo in partis quibus) dai ricorrenti a mezzo del ricorso principale, del gravame per motivi ulteriori e del presente ricorso per motivi aggiunti, e, in particolare ove esistente perchè adottato dalla Soc. FSE – Ferrovie del Sud Est e Servizi Automobilistici s.r.l., del provvedimento contenente nuove ed ulteriori motivazioni a sostegno dell’esclusione contenute nello scritto difensivo in data 11 giugno 2013;
– di ogni altro provvedimento ad essi connesso per presupposizione e/o consequenzialità .
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Ferrovie del Sud Est e Servizi Automobilistici s.r.l. e di Eureca Consorzio Stabile con Cogit S.p.A.;
Vista la domanda di sospensione dell’esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l’art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 27 giugno 2013 il cons. Giuseppina Adamo e uditi per le parti i difensori, avv. Michele Dionigi, per la ricorrente, avv. Luciano Ancora, per le Ferrovie, e avv.ti Luigi e Francesco Migliarotti, per la controinteressata;
Considerato che il giudizio della stazione appaltante in ordine all’anomalia dell’offerta negli appalti pubblici – il quale deve riguardare globalmente e sinteticamente la serietà ed affidabilità dell’offerta nel suo insieme (Cons. Stato, Sez. V, 11 marzo 2010 n. 1414; Sez. VI, 24 agosto 2011 n. 4801) – costituisce esplicazione di discrezionalità tecnica, sindacabile solo in caso d’illogicità manifesta o di erroneità fattuale (ex plurimis: Cons. Stato, Sez. V, 22 febbraio 2011 n. 1090);
considerato che, ad un sommario esame proprio della fase cautelare, il giudizio sfavorevole espresso sui prezzi offerti dalla ricorrente non sembra presentare profili di manifesta illogicità , irragionevolezza o travisamento nell’ambito dell’esercitata discrezionalità , riservata alla stazione appaltante (Cons. Stato, Sez. V, 18 aprile 2012 n. 1513; Sez. V, 20 giugno 2011 n. 3675; T.A.R. Puglia, Bari, Sez. I, 8 marzo 2012 n. 506; 6 dicembre 2012 n. 2072);
considerato pertanto che non si rinvengono nella fattispecie i presupposti per la sospensione dell’efficacia dell’atto impugnato, ai sensi degli articoli 55 e 119 del decreto legislativo 2 luglio 2010 n. 104;
considerato che il complesso della vicenda giustifica la compensazione delle spese della fase cautelare;
P.Q.M.
il Tribunale amministrativo regionale per la Puglia (Sezione seconda) respinge la suindicata domanda cautelare.
Compensa tra le parti le spese della presente fase.
La presente ordinanza sarà eseguita dall’Amministrazione ed è depositata presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 27 giugno 2013 con l’intervento dei magistrati:
Sabato Guadagno, Presidente
Giuseppina Adamo, Consigliere, Estensore
Oscar Marongiu, Referendario
L’ESTENSORE | IL PRESIDENTE | |
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 28/06/2013
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)