1. Pubblico impiego – Concorso pubblico – Commissione – Valutazione elaborati – Ampia discrezionalità  – Sussiste


2. Pubblico impiego – Concorso pubblico – Riesame in autotutela elaborati da parte della medesima sottocommissione – Regola generale
 
3. Pubblico impiego – Concorso pubblico – Regola anonimato – Non necessaria – Condizioni e limiti

1. In un concorso pubblico la Commissione ha competenza in via esclusiva in ordine alla valutazione degli elaborati degli esaminandi e, a meno che non ricorra l’ipotesi residuale del macroscopico errore logico (nella fattispecie non rilevabile), non è consentito al giudice della legittimità  sovrapporre alle determinazioni da essa adottate neanche eventuali pareri di altri soggetti, quale che siano le loro qualifiche professionali ed il livello di conoscenze e di esperienze acquisite nella materia.


2. Ai fini della nuova valutazione degli elaborati in un concorso pubblico, la scelta di assegnare alla medesima sottocommissione l’attività  di riesame e di integrazione della motivazione del giudizio costituisce applicazione di una regola generale che subisce eccezioni nelle sole ipotesi in cui emerga un coinvolgimento personale di uno o più componenti, tale da pregiudicare la serenità  di giudizio.  (Nella specie, peraltro, l’Amministrazione aveva, in via di autotutela, demandato ad altra sottocommissione il riesame degli elaborati di parte ricorrente, mentre il fatto che il Presidente fosse la stessa persona non determinava alcuna illegittimità  in quanto quest’ultimo era stato determinato ab origine come figura unica e non avrebbe potuto modificarsi durante lo svolgimento della procedura concorsuale, pena una palese violazione del principio generale della par condicio tra i candidati).


3. La regola dell’anonimato nelle procedure concorsuali può essere ritenuta non necessaria lì dove è certo che la Commissione di valutazione abbia svolto la sua attività  senza preclusioni di sorta. (Nella specie erano stati ammessi alla prova orale candidati in misura inferiore ai posti disponibili, quindi l’eventuale ammissione di altri candidati non avrebbe determinato alcuna lesione della posizione dei controinteressati ed anzi sarebbe stato perseguito l’interesse pubblico all’integrale copertura di tutte le sedi vacanti nell’ambito della Regione Puglia).

N. 01068/2013 REG.PROV.COLL.
N. 01062/2012 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1062 del 2012, integrato da motivi aggiunti, proposto da: 
Tiziana Montinaro, rappresentata e difesa dall’avv. Giuseppe Rascazzo, con domicilio eletto in Bari, presso la Segreteria del T.A.R. Puglia-Bari, alla piazza Massari n. 6; 

contro
U.S.R. – Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia, Ministero dell’Istruzione dell’Università  e della Ricerca, la Commissione giudicatrice del concorso per dirigenti scolastici, rappresentati e difesi per legge dall’Avvocatura Distr.le Stato Di Bari, domiciliata in Bari, via Melo, 97; 

nei confronti di
Maria Francesca Conte, Antonia Caforio; 

per l’annullamento
a) dell’elenco, reso noto il 04.05.2012 dall’ufficio scolastico regionale per la Puglia, degli ammessi alla prova orale del concorso per titoli ed esami a posti di dirigente scolastico indetto ai sensi del ddg 13.07.2011 nella parte in cui non si include la ricorrente, nonchè del presupposto giudizio di insufficienza dato dalla commissione alle due prove scritte e dei relativi verbali di approvazione finale delle operazioni;
b) di ogni altro atto o provvedimento preordinato collegato o consequenziale e, in particolare:
-delle schede personali di valutazione n. 18/a e 18/b
– del verbale n. 10 del 10.01.2012 e delle schede a e b ad esso allegate e relative alla ricorrente, di recente resi noti ex l. 241/90, con cui la commissione ha assegnato i punteggi parziali e poi quello complessivo, giudicando insufficiente le due prove scritte;
– del verbale n. 8 del 3.01.2012, pure ora reso noto, con cui la commissione ha fissato e deliberato i criteri generali di correzione e di valutazione delle prove e le suddette schede a e b per l’attribuzione dei punteggi, nonchè le modalità  previste, per l’applicazione dei suddetti criteri;
– della composizione della commissione stessa nella seduta di cui al suddetto verbale n. 8;
– del verbale n. 36 del 28.04.2012, con cui la commissione ha stabilito non esserci i presupposti per la revisione del giudizio dato alle prove nella seduta del 10.01.2012 (verbale n. 10);
– del verbale n. 39 di approvazione finale dei voti attribuiti a ciascun candidato;
e con motivi aggiunti:
– del verbale n. 73 del 23.07.2012, delle operazioni di riesame degli elaborati;
– delle schede di valutazione 18/a e 18/b allegate al citato verbale e i nuovi negativi giudizi parziali e complessivo in esse contenuti circa i de elaborati della ricorrente;
– il decreto del 24.07.2012 del direttore dell’usr di bari di definitiva non ammissione della ricorrente alle prove orali;
– del decreto del 09.08.2012 dello stesso usr di bari di approvazione della graduatoria generale di merito del concorso;
– di ogni altro atto e/o provvedimento non conosciuto ed in particolare dei criteri adottati per l’espletamento del riesame e per la garanzia dell’anonimato;
 

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’U.S.R. – Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia, del Ministero dell’Istruzione dell’Università  e della Ricerca e della Commissione del concorso per dirigenti scolastici;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 13 giugno 2013 il dott. Sabato Guadagno e uditi per le parti i difensori av. Giuseppe Rascazzo e avv. dello Stato Giovanni Cassano;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
 

FATTO e DIRITTO
Espone parte ricorrente di aver partecipato al concorso per esami e titoli per il reclutamento di 2386 posti di dirigenti scolastici, di cui di 236 per la Regione Puglia, indetto con decreto del Direttore Generale del Ministero dell’Istruzione del 13 luglio 2011. La gestione della procedura concorsuale è stata demandata, a livello regionale all’Ufficio Scolastico Regionale territorialmente competente, per tutti le conseguenti operazioni: nomina delle commissioni esaminatrici, organizzazione dello svolgimento delle prove, approvazione delle graduatorie e successiva nomina dei vincitori.
Parte ricorrente, non avendo superato le prove scritte, non è stata ammessa alla prova orale ed impugna sia il provvedimento di esclusione che gli atti della procedura concorsuale, deducendone l’illegittimità  con varie censure.
Con successivi motivi aggiunti, parte ricorrente ha altresì impugnato, deducendone l’illegittimità , il verbale n. 73 del 23.7.2012, concernente il riesame, in via di autotutela, degli elaborati di parte ricorrente, le schede di valutazione 18/a e 18/b allegate al citato verbale, i nuovi negativi giudizi parziali e complessivo in esse contenuti, il decreto del 24.07.2012 del direttore dell’U.S.R. di Bari di definitiva non ammissione della ricorrente alle prove orali ed il decreto del 09.08.2012 dello stesso U.S.R. di Bari di approvazione della graduatoria generale di merito del concorso.
Si sono costituiti in giudizio il Ministero dell’istruzione dell’università  e della ricerca e l’Ufficio scolastico regionale per la Puglia, che hanno chiesto il rigetto del ricorso.
Il Collegio ha respinto l’istanza cautelare con ordinanza n. 772/2012 con la seguente motivazione: “Considerato che il ricorso ed i motivi aggiunti non appaiono assistiti da sufficienti elementi di fondatezza, in quanto da un lato l’operato dell’Amministrazione in sede di riesame degli elaborati da parte dell’altra sottocommissione appare immune dai vizi prospettati e, sotto altro profilo, gli stessi attengono al merito dell’azione amministrativa (in senso conforme questo Tribunale ex multis ord. n. 731/2012);”.
All’udienza pubblica del 13 giugno 2013 la causa è stata introitata per la decisione.
Si prescinde dalla disamina delle eccezioni preliminari, prospettate dalla difesa delle intimate Amministrazioni, in quanto il ricorso è infondato nel merito.
Preliminarmente il Collegio rileva che la parte ricorrente ha notificato in data 8 febbraio 2013 atto di rinuncia al terzo, quarto e sesto motivo di ricorso e quindi va dichiarata la parziale rinuncia al ricorso “in parte qua”.
Con le prime due censure, parte ricorrente ha dedotto la violazione dei principi in materia di procedura concorsuale, violazione del principio di buon andamento ex art. 97 cost. ed eccesso di potere ed illegittimità  derivata delle modalità  di correzione degli elaborati, compresi tra il n. 13 e il n. 43, tra cui quelli di parte ricorrente, in quanto, essendo stati soltanto nella seduta del 3 gennaio 2012 fissati i criteri generali di valutazione ed approntate due schede con scale numeriche, la commissione aveva proceduto ad una prima valutazione, deliberando all’unanimità  di riesaminare successivamente tali elaborati valutati nei giorni (9 e10 gennaio) dopo l’acquisizione di ulteriori elementi di giudizio in ordine all’andamento complessivo. Questo riesame non era poi intervenuto ed i punteggi attribuiti avevano acquisito carattere definitivo (verbale n. 36 del 28 aprile 2012), avendo la Commissione deliberato di non procedere ad una rinnovata e definitiva valutazione dei suoi elaborati.
Al riguardo si osserva che l’Amministrazione ha successivamente disposto in via di autotutela il riesame degli elaborati di parte ricorrente.
Infatti l’altra sottocommissione giudicatrice, come risulta dal verbale n. 73 del 23.7.2012, si è riunita per valutare gli elaborati di parte ricorrente (unitamente a quelli di altri concorrenti ammessi in via di autotutela al medesimo riesame e le relative operazioni si sono svolte dalle ore 8,00 sino alle ore 11.30 e si è proceduto altresì a rinnovare la compilazione delle schede di valutazione.
Pertanto le prime due censure sono improcedibili, in quanto è venuto meno l’interesse al ricorso in parte qua, in quanto gli elaborati di parte ricorrente sono stati oggetto di una nuova valutazione di insufficienza, impugnata con i motivi aggiunti.
Restano pertanto da esaminare soltanto il quinto motivo di ricorso, nonchè i motivi aggiunti.
Con la quinta censura parte ricorrente ha dedotto la violazione dei principi e delle regole in materia di valutazione, difetto di motivazione e di istruttoria, assumendo che il giudizio negativo degli elaborati sarebbe conseguenza dell’incongruità  degli strumenti valutativi adottati dalla Commissione.
Tali censure appaiono prive di pregio.
Al riguardo si osserva che nella procedura concorsuale in esame, oltre il voto numerico, è stato attribuito anche un sintetico giudizio in lettere, che nella fattispecie in esame è di “insufficiente”, corrispondente a quello numerico. La Commissione esaminatrice ha definito i criteri ai quali attenersi nella valutazione degli elaborati ed ha adottato, per assicurare trasparenza e par condicio tra tutti i candidati, due distinte schede, una per ciascuna delle due prove scritte, corredate dagli indicatori degli elementi da prendere in considerazione, per ciascuno dei quali attribuire un punteggio, di cui era predeterminata la soglia minima e massima. Per l’ammissione alle prove orali il punteggio minimo complessivo, derivante dalla sommatoria dei vari indicatori, era di 21/30 per ciascuna prova scritta con la conseguenza che una valutazione inferiore al minimo di 21, come si è verificato per l’odierna parte ricorrente, è stata qualificata “insufficiente” e non ha consentito l’ammissione alla successiva prova orale, riservata ai candidati con un giudizio finale, compreso tra 21 su 30, di cui il 21 risulta soddisfacente, cioè soddisfa l’ammissione, e, a seguire, gli altri punteggi fino all’eccellente del punteggio massimo di 30/30.
Si può ora procedere alla disamina dei motivi aggiunti, con cui sono stati impugnati il verbale n. 73 del 23.07.2012, concernente la verbalizzazione delle operazioni di riesame degli elaborati; le schede di valutazione allegate al citato verbale e i nuovi negativi giudizi parziali e complessivo in esse contenuti circa gli elaborati di parte ricorrente, nonchè i decreti del 24.7.2012 dell’USR di Bari di definitiva non ammissione del ricorrente alle prove orali e del 9.8.2012 di approvazione della graduatoria generale di merito del concorso.
Sono in primo luogo da disattendere le censure, con cui parte ricorrente assume che la Commissione non abbia proceduto ad un effettivo riesame, ma si sarebbe soltanto limitata ad una semplice conferma della valutazione espressa dall’altra Sottocommissione, in quanto il contenuto dell’impugnato verbale n. 73, il tempo impiegato per correggere gli elaborati di solo 7 concorrenti, il rinnovo delle operazioni di compilazione delle schede dimostra che la Sottocommissione ha effettivamente proceduto al riesame degli elaborati di parte ricorrente.
Nè è configurabile un difetto di motivazione, in quanto, contrariamente all’assunto di parte ricorrente, una più articolata motivazione sarebbe stata invece necessaria nella distinta e non realizzata evenienza che l’altra sottocommissione avesse ritenuto di modificare il precedente giudizio di insufficienza ed in tal caso avrebbe dovuto esplicitare le ragioni, che avevano determinato un giudizio diverso e positivo degli elaborati di parte ricorrente.
Così pure non può trovare accoglimento l’ulteriore censura di parte ricorrente di violazione del principio di anonimato, con cui la Sottocommissione ha proceduto alla procedura di riesame, in quanto l’anonimato, oltre che di difficile attuazione nella fattispecie in esame, stante il limitato numero di candidati, i cui elaborati erano da riesaminare, non è stato ritenuto necessario, perchè erano stati ammessi alla prova orale candidati in misura inferiore ai posti disponibili nella Regione Puglia, cioè n. 218 vincitori a fronte di 236 posti messi a concorso come evidenziato dalla stessa parte ricorrente.
L’eventuale ammissione di altri candidati alla prova orale non solo non avrebbe quindi determinato alcuna lesione della posizione dei controinteressati ed anzi sarebbe stato perseguito l’interesse pubblico all’integrale copertura di tutte le sedi vacanti nell’ambito della Regione Puglia e questa circostanza sta a significare che la Sottocommissione ha svolto la sua attività  senza preclusioni di sorta, ben conoscendo l’entità  dei posti rimasti vacanti. L’operato del Dirigente dell’Ufficio scolastico regionale risulta immune dai vizi prospettati dalla parte ricorrente, in quanto lo stesso ha semplicemente affidato alla commissione l’espletamento del riesame, in quanto un suo intervento teso a imporre direttive avrebbe palesemente violato le competenze esclusive della Commissione, che doveva espletare il riesame con le stesse modalità  e criteri con cui si era proceduto alla definitiva correzione degli altri elaborati.
D’altronde la valutazione degli elaborati è stata demandata all’altra Sottocommissione ed il fatto che il Presidente della Commissione sia stata la stessa persona non configura alcuna illegittimità , in quanto il Presidente delle varie sottocommissioni era stato determinato ab origine come figura unica e non si poteva modificare durante il suo svolgimento le modalità  di svolgimento della procedura concorsuale, in quanto tali diversità  procedurali avrebbero comportato una palese violazione del principio generale della par condicio tra i candidati da applicare in ogni tipo di procedura concorsuale.
D’altronde, la valutazione ed il punteggio, oltre che all’unanimità , avrebbe potuto essere determinata a maggioranza, se i componenti dell’altra sottocommissione, che ha proceduto alla nuova valutazione degli elaborati di parte ricorrente, avessero espresso una valutazione diversa, mettendo in minoranza il presidente, evenienza peraltro insussistente nella vicenda in esame. D’altronde la giurisprudenza (T.A.R. Palermo Sicilia sez. II 28 giugno 2012 n. 1348) in una controversia per l’annullamento del giudizio negativo espresso dalla Commissione esaminatrice del concorso ordinario, per titoli ed esami, per l’accesso al ruolo della scuola elementare, ha respinto la censura, con cui parte ricorrente lamentava violazione dell’art. 97 Cost. ed eccesso di potere per disparità  di trattamento, deducendo che la valutazione negativa dell’elaborato era stata formulata, in violazione dei principi di imparzialità  e di terzietà , dalla medesima Sottocommissione che aveva esperito la valutazione contestata, rilevando in proposito “che la scelta di assegnare alla medesima Sottocommissione l’attività  di riesame e di integrazione della motivazione costituisce applicazione di una regola generale che subisce eccezioni nelle sole ipotesi in cui emerge un coinvolgimento personale di uno o più componenti, tale da pregiudicare la serenità  di giudizio”, a differenza della fattispecie in esame, in cui l’Amministrazione ha, in via di autotutela, demandato ad altra Sottocommissione il riesame come disposto anche da questo Tribunale per casi analoghi della stessa procedura concorsuale. La Commissione ha competenza in via esclusiva in ordine alla valutazione degli elaborati degli esaminandi ed a meno che non ricorra l’ipotesi residuale del macroscopico errore logico (nella fattispecie non rilevabile), non è consentito al giudice della legittimità  sovrapporre alle determinazioni da essa adottate neanche eventuali pareri di altri soggetti, quale che siano le loro qualifiche professionali ed il livello di conoscenze e di esperienze acquisite nella materia de qua.
In base alle suesposte considerazioni, Il Collegio dichiara la rinuncia limitatamente ai motivi secondo, terzo e quinto del ricorso, dichiara l’improcedibilità  in ordine alle prime due censure, respinge il ricorso in ordine alle ulteriori censure e respinge anche i motivi aggiunti.
Sussistono giustificati motivi per disporre la compensazione tra le parti delle spese di lite.
P.Q.M.
il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara la rinuncia limitatamente ai motivi secondo, terzo e quinto del ricorso, dichiara l’improcedibilità  in ordine alle prime due censure, respinge il ricorso in ordine alle ulteriori censure e respinge anche i motivi aggiunti.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità  amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 13 giugno 2013 con l’intervento dei magistrati:
 
 
Sabato Guadagno, Presidente, Estensore
Giuseppina Adamo, Consigliere
Desirèe Zonno, Primo Referendario
 
 
 
 

 
 
IL PRESIDENTE, ESTENSORE
 
 
 
 
 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 28/06/2013
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

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