Giurisdizione  – Del G.A.- Istanza volta ad ottenere una modifica del contratto stipulato con la p.A. – Non sussiste

Sussiste la giurisdizione del giudice ordinario nel caso in cui il privato, seppur impostando l’azione come domanda di annullamento del rigetto dell’istanza tendente ad incidere su un contratto stipulato con la p.A., pretenda dall’Amministrazione una sua modifica o integrazione; un eventuale intervento del giudice, infatti, avrebbe per oggetto l’atto negoziale e pertanto, a prescindere dalla qualificazione dell’azione, la relativa cognizione spetterebbe comunque al giudice ordinario.  

N. 01043/2013 REG.PROV.COLL.
N. 00706/2013 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 del codice del processo amministrativo;
sul ricorso numero di registro generale 706 del 2013, proposto dalla Freda Immobiliare s.r.l., rappresentata e difesa dagli avv.ti Massimiliano Cristino e, Nicola Lo Muzio, con domicilio eletto presso l’avv. Antonella Romano in Bari, piazza Aldo Moro 14; 

contro
Regione Puglia, rappresentata e difesa dall’avv. Leonilde Francesconi, con domicilio eletto in Bari, lungomare Nazario Sauro, 31-33; 

per l’annullamento
del provvedimento prot. n. AOO-108-0005614 del 27/3/2013, a firma del Dirigente del Servizio Demanio e Patrimonio dell’Area Finanza e Controlli della Regione Puglia – con cui è stata rigettata la richiesta di rideterminazione del prezzo di cui all’atto stragiudiziale di messa in mora e diffida del 25/2/2013, nonchè della lettera di richiesta di escussione della garanzia inviata alla COFINTRADE S.C.p.A. prot. n. AOO-108/7927 del 9/5/2013 sempre a firma del Dirigente p.t. del Servizio Demanio e Patrimonio dell’Area Finanza e Controlli della Regione Puglia, nonchè di ogni atto connesso, antecedente, presupposto, consequenziale, comunque lesivo dei diritti e degli interessi della ricorrente.
 

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio della Regione Puglia;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 27 giugno 2013 il cons. Giuseppina Adamo e uditi per le parti i difensori, avv.ti Massimiliano Cristino e Nicola Lo Muzio, per la ricorrente, e avv. Leonilde Francesconi, per la Regione;
Comunicata alle parti in forma diretta ed esplicita la possibilità  di adottare una sentenza semplificata, ricorrendone le condizioni previste;
Sentite le stesse ai sensi dell’art. 60 del codice del processo amministrativo, approvato con il decreto legislativo 2 luglio 2010 n. 104;
 

Considerato che la società  a responsabilità  limitata Freda Immobiliare ha acquistato dalla Regione Puglia i suoli appartenenti al tratturo Celano-Foggia, con atto pubblico sottoscritto il 15 marzo 2012 (repertorio 44.681-raccolta 29.251);
considerato che il prezzo è stato ridotto del 50%, a norma dell’articolo 4, comma 3 quater, della legge regionale n. 29/2003, modificata con la legge regionale n. 28/2011;
considerato che il 5 febbraio 2013 è entrata in vigore la legge regionale n. 4/2013 (testo unico delle disposizioni legislative in materia di demanio armentizio), la quale, all’articolo 10, comma terzo, prevede invece un abbattimento del prezzo del 90%;
considerato che, stante la nuova disposizione, la ricorrente ha chiesto la rideterminazione del prezzo, con atto notificato il 26 febbraio 2013;
considerato che, per quanto la Freda Immobiliare imposti l’azione come domanda di annullamento del rigetto dell’istanza, espresso con la nota 25 marzo 2013, prot. AOO-108/5468, essa tende ad incidere sul contratto stipulato, pretendendo dall’Amministrazione una sua modifica o integrazione;
considerato che innanzi tutto tale effetto tra le parti consegue solo alla comune volontà  dei contraenti, che, dall’esame degli atti e allo stato, risulta esclusa;
considerato che quindi un eventuale intervento del giudice avrebbe per oggetto l’atto negoziale e che pertanto, a prescindere dalla qualificazione dell’azione, la relativa cognizione spetterebbe comunque al giudice ordinario;
considerato che, nella fattispecie, d’altronde, non emerge alcun circostanziato dato che riconduca il rapporto ad una delle ipotesi di giurisdizione esclusiva, sottratte così ai tribunali civili;
considerato, che, in conclusione, a norma dell’articolo 11 del codice del processo amministrativo, il Collegio deve declinare la giurisdizione in relazione al ricorso, la cui cognizione spetta al giudice ordinario;
considerata la particolarità  della vicenda che giustifica la compensazione delle spese di lite tra le parti;
P.Q.M.
il Tribunale amministrativo regionale per la Puglia (Sezione seconda), pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara il difetto di giurisdizione del G.A. adito, indicando come competente il giudice ordinario dinanzi al quale il ricorso va riassunto nei termini di legge.
Compensa le spese di lite.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità  amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 27 giugno 2013 con l’intervento dei magistrati:
 
 
Sabato Guadagno, Presidente
Giuseppina Adamo, Consigliere, Estensore
Oscar Marongiu, Referendario
 
 
 
 

 
 
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
 
 
 
 
 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 28/06/2013
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on whatsapp
WhatsApp

Tag

Ultimi aggiornamenti

Galleria