Procedimento amministrativo – Provvedimento – Ordinanza sindacale contingibile ed urgente – Manutenzione strada – Titolarità  dell’area – Carenza di istruttoria – Illegittimità 

àˆ illegittima, per carenza di istruttoria, l’ordinanza sindacale contingibile ed urgente che ordini la messa in sicurezza di una strada, qualora sia assunta sul falso presupposto della titolarità  della stessa in capo alla ricorrente, a maggior ragione laddove vi siano elementi documentali che conducano all’affermazione della titolarità  della strada in capo a soggetti diversi.

N. 01013/2013 REG.PROV.COLL.
N. 00719/2013 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 719 del 2013, proposto da: 
Syndial S.p.A., rappresentata e difesa dagli avv. Cristina Bassani, Mario Bassani, con domicilio eletto presso Filippo Panizzolo in Bari, via M. Celentano, 27; 

contro
Comune di Manfredonia, rappresentato e difeso dagli avv. Teresa Totaro, Luigi Andrea Ardo’, con domicilio eletto presso Segreteria T.A.R. Bari in Bari, P.zza Massari; Sindaco del Comune di Manfredonia; 

per l’annullamento,
previa sospensiva, dell’ordinanza sindacale n. 13/2013 del 9.4.2013, notificata l’11.4.2013, avente ad oggetto la manutenzione di una strada co recinzione e sfalcio della vegetazione;
 

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di Comune Di Manfredonia;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 20 giugno 2013 il dott. Roberto Michele Palmieri e uditi per le parti i difensori Cristina Bassani e Luigi Andrea Ardò;
Sentite le stesse parti ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
 

FATTO e DIRITTO
1. àˆ impugnata la nota in epigrafe, con cui il Sindaco del Comune di Manfredonia ha ordinato alla ricorrente – nella supposta qualità  di proprietaria del tratto di strada ex Enichem, con inizio in corrispondenza della S.P. 57 per la frazione Montagna, e termine al confine Manfredonia-Monte S. Angelo – la messa in sicurezza di tale tratto di strada.
A sostegno del ricorso, la ricorrente ha dedotto i seguenti profili di gravame, appresso sintetizzati: 1) eccesso di potere per difetto di presupposti e carenza istruttoria; 2) violazione dell’art. 54 d. lgs. n. 267/2000; 3) eccesso di potere per violazione del principio di proporzionalità .
All’udienza del 20.6.2013, fissata per la discussione della domanda cautelare, il Collegio, accertata la completezza del contraddittorio e dell’istruttoria, sentite sul punto le parti costituite, ha definito il giudizio in camera di consiglio con sentenza in forma semplificata, ai sensi dell’art. 60 c.p.a.
2. Con il primo motivo di gravame, deduce la ricorrente l’illegittimità  dell’impugnata ordinanza, in quanto assunta sul falso presupposto della titolarità  della strada in esame da parte dell’odierna ricorrente.
Il motivo è fondato.
2.1. Si legge nell’impugnato provvedimento che: “la strada suddetta è di proprietà  della Syndial s.p.a.”.
Orbene, a fronte di tale enunciazione, manca nell’impugnato provvedimento qualsivoglia elemento da cui inferire l’attribuzione della strada alla proprietà  all’odierna ricorrente. Già  soltanto sotto tale profilo, pertanto, è evidente l’assenza di istruttoria dell’amministrazione comunale, che ha assunto un provvedimento sulla base dell’asserzione tautologica dell’essere la strada in esame di proprietà  della Syindial s.p.a, senza in alcun modo esplicitare le ragioni in base alle quali essa è addivenuta ad una conclusione di tal fatta.
2.2. Premesse tali considerazioni – già  di per sè sufficienti all’accoglimento del ricorso – può altresì rilevarsi, ad abundantiam, che le risultanze documentali in atti escludono altresì che la strada in esame sia di proprietà  dell’odierna ricorrente.
Invero, sotto un primo profilo, dalle schede catastali in atti – le quali, pur non costituendo prova della proprietà  immobiliare, possono essere valutate quale indizio presuntivo in tal senso, in assenza di elementi di contrario avviso – emerge che parte della strada in esame è di proprietà  della Cassa per il Mezzogiorno (cfr. docc. n. 5-6 allegati al fascicolo di parte ricorrente), titolare del potere di esproprio dell’area circostante, e nei confronti della quale l’Eni, dante causa dell’odierna ricorrente, ebbe a costruire la strada.
Per la restante parte di strada, poi, le suddette schede catastali non identificano quale titolare la ricorrente, sicchè non è dato comprendere gli elementi dai quali inferirsi la situazione proprietaria affermata dall’amministrazione.
Da ultimo, vi è in atti verbale 3.6.1980 con cui l’ANAS, preso atto della fine dei lavori di costruzione della strada da parte dell’ENI, ne ha formalmente assunto la gestione. La qual cosa costituisce ulteriore elemento da cui inferirsi la natura pubblica della strada in esame, diversamente l’ANAS non avendo alcun titolo per esercitare su di essa il relativo potere di gestione.
3. Alla luce di tali considerazioni, reputa il Collegio la sussistenza del dedotto difetto di istruttoria, tenuto conto sia della totale insussistenza, nel corpus motivazionale dell’impugnato provvedimento, di elementi dai quali desumersi la riferibilità  giuridica della strada all’odierna ricorrente, e sia della positiva ricorrenza di elementi documentali che conducono all’affermazione della proprietà  della strada in capo a soggetti diversi dall’odierna ricorrente.
4. Per tali ragioni, in accoglimento del ricorso, e con assorbimento degli ulteriori motivi di gravame, va disposto annullamento dell’atto impugnato.
5. Reputa il Collegio di dichiarare l’irripetibilità  delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Terza)
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto,
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità  amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 20 giugno 2013 con l’intervento dei magistrati:
 
 
Sergio Conti, Presidente
Rosalba Giansante, Primo Referendario
Roberto Michele Palmieri, Referendario, Estensore
 
 
 
 

 
 
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
 
 
 
 
 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 21/06/2013
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

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