Pubblica sicurezza – Extracomunitari – Diniego permesso di soggiorno – Riesame – Impugnazione – Fattispecie

Non può essere accolta l’istanza di sospensione di un provvedimento di conferma del diniego di permesso di soggiorno, sottoposto a riesame in esecuzione di precedente ordinanza cautelare, che fondi su un’articolata motivazione circa le singole  deduzioni dell’istanza di riesame e che pervenga  al rigetto della richiesta di autotutela sulla base di pregnanti considerazioni giuridiche  circa l’irrilevanza nella fattispecie degli evocati fatti sopravvenuti.

Vedi Cons. St., sez. III, ordinanza 30 agosto 2013, n. 3423 – 2013; ric. n. 5643 – 2013

N. 00325/2013 REG.PROV.CAU.
N. 00561/2013 REG.RIC.           

REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
 
ORDINANZA
 
sul ricorso numero di registro generale 561 del 2013, proposto da:

A. E. M., rappresentato e difeso dall’avv. Uljana Gazidede, con domicilio eletto presso Uljana Gazidede in Bari, via Calefati, 269;

contro
Questura di Bari, Ministero dell’Interno, rappresentati e difesi per legge dall’Avvocatura Distr.le Stato Di Bari, domiciliata in Bari, via Melo, 97; 

per l’annullamento
previa sospensione dell’efficacia,
– del provvedimento, Cat. A.11/2013/Imm. n. ____/P.S., emesso dal Questore di Bari il 25.3.2013, con cui è stato confermata al ricorrente la nota emessa in data 11.01.2013 a firma del Dirigente dell’Ufficio Immigrazione ed è stata rigettata la richiesta di revoca del provvedimento di rifiuto del permesso di soggiorni, Cat. A.11/2010/Imm. n.102/P.S., emesso dal Questore di Bari in data 27.9.2010;
– di ogni altro atto ad esso presupposto, connesso e conseguenziale.
 

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Questura di Bari e di Ministero dell’Interno;
Vista la domanda di sospensione dell’esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l’art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 6 giugno 2013 il dott. Sergio Conti e uditi per le parti i difensori Gaetano Castiglia e Grazia Matteo;
 

Rilevato che con il decreto 25.3.2013 qui opposto il Questore ha provveduto, in esecuzione di quanto disposto dalla Sezione con ord. Cautelare n. 118/13 del 22.2.2013 (resa nel ric. RG 167/13) , al riesame della richiesta di revoca, a suo tempo presentata dal legale del cittadino extracomunitario A. E. M.;
Ritenuto che – in questa fase di sommaria delibazione – il presente gravame non risulta assistito dal fumus boni iuris posto che:
l’atto non risulta affetto da nullità  (cfr. Cons. St. Sez. VI, 18.9.2009 n. 5622);
l’effettuato riesame negativo risulta assistito da ampia motivazione che prende partitamente in esame i motivi sui quali si fondava l’avanzata richiesta di autotutela, pervenendo al rigetto della stessa sulla base di considerazioni giuridiche che paiono corrette circa l’irrilevanza nella fattispecie degli evocati fatti sopravvenuti (dichiarazione di incostituzionalità  di cui alla sentenza n. 172/2012 della Corte cost. e declaratoria di estinzione del reato emessa dal GIP di Torino il 10.1.2013);
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Terza)
Respinge l’istanza cautelare.
Compensa le spese della presente fase cautelare.
La presente ordinanza sarà  eseguita dall’Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà  a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 6 giugno 2013 con l’intervento dei magistrati:
 
 
Sergio Conti, Presidente, Estensore
Antonio Pasca, Consigliere
Rosalba Giansante, Primo Referendario
 
 
 
 

 
 
IL PRESIDENTE, ESTENSORE
 
 
 




DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 18/06/2013
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)