Pubblico Impiego – Concorso universitario – Decadenza del vincitore – Illegittimità
Appare manifestamente fondato il ricorso proposto avverso il provvedimento di decadenza di un vincitore di concorso dal diritto all’iscrizione al dottorato di ricerca – con conseguente scorrimento della graduatoria degli idonei – in considerazione dell’eccessiva brevità del termine di tre giorni previsto per l’iscrizione al corso di dottorato, anche a fronte della previsione della comunicazione della graduatoria degli idonei esclusivamente mediante pubblicazione sul sito internet dell’Amministrazione senza notifica individuale ai vincitori, della mancata predeterminazione del periodo di pubblicazione di tale graduatoria e della necessità di apprestare numerosi documenti al fine dell’iscrizione.
N. 00329/2013 REG.PROV.CAU.
N. 00651/2013 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 651 del 2013, proposto da:
Antonio Bruno, rappresentato e difeso dall’avv. Valeria Pellegrino, con domicilio eletto presso l’avv. Maurizio Di Cagno in Bari, via Nicolai 43;
contro
Politecnico di Bari, in persona del legale rappresentante pro tempore, Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, in persona del Ministro pro tempore, rappresentati e difesi per legge dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bari, domiciliataria in Bari, via Melo 97;
nei confronti di
Nicola Epicoco;
per l’annullamento
previa sospensione dell’efficacia,
della determinazione, allo stato sconosciuta, con cui il dott. Antonio Bruno è stato dichiarato decaduto dal diritto all’iscrizione al Dottorato di Ricerca in “Ingegneria Elettrica e dell’Informazione XXVIII Ciclo” e con cui si è proceduto, conseguentemente, allo scorrimento della graduatoria di concorso;
del D.R. n. 476 del 21/11/2012, ed in particolare dell’art.6, comma 4, con cui è stato indetto il concorso pubblico per l’ammissione ai corsi di dottorato del Politecnico di Bari;
di ogni altro atto presupposto,connesso,collegato e/o conseguenziale;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Politecnico di Bari e del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca;
Vista la domanda di sospensione dell’esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l’art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 19 giugno 2013 la dott. Francesca Petrucciani e uditi per le parti i difensori avv.ti Valeria Pellegrino e Grazia Matteo;
Considerato che, al sommario esame proprio della presente fase, paiono sussistenti i requisiti per l’accoglimento dell’istanza cautelare;
Considerato, infatti, che le doglianze contenute nel ricorso presentano profili di non manifesta infondatezza, in particolare con riferimento alla eccessiva brevità del termine di tre giorni previsto per l’iscrizione al corso di dottorato, anche a fronte della previsione della comunicazione della graduatoria degli idonei esclusivamente mediante pubblicazione sul sito internet dell’Amministrazione, senza notifica individuale ai vincitori, della mancata predeterminazione del periodo di pubblicazione di tale graduatoria e della necessità di apprestare numerosi documenti al fine dell’iscrizione;
Ritenuto che, per non pregiudicare nelle more della decisione sul merito gli interessi del ricorrente, deve pertanto essere sospesa l’efficacia del provvedimento di decadenza impugnato, al fine di consentire l’ammissione con riserva del ricorrente al corso, senza borsa di studio;
Ritenuto che ricorrono, comunque, le ragioni che giustificano la compensazione delle spese;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, sede di Bari (Sezione Prima), accoglie l’istanza cautelare e, per l’effetto, sospende l’efficacia del provvedimento impugnato, ai fini dell’ammissione con riserva, senza borsa di studio, del ricorrente al corso di dottorato.
Compensa le spese della presente fase.
La presente ordinanza sarà eseguita dall’Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 19 giugno 2013 con l’intervento dei magistrati:
Corrado Allegretta, Presidente
Francesco Cocomile, Primo Referendario
Francesca Petrucciani, Primo Referendario, Estensore
L’ESTENSORE | IL PRESIDENTE | |
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 20/06/2013
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)