Pubblico impiego – Rapporto di servizio – Incompatibilità – Trasferimento – Sindacato giurisdizionale – Limiti
àˆ viziato da eccesso di potere per illogicità e incompletezza della motivazione un provvedimento di trasferimento per incompatibilità diretto ad un vigile del fuoco coinvolto in un agguato, presumibilmente rivolto all’altra persona alla quale egli si accompagnava, se: a) il soggetto mantiene la residenza propria e della sua famiglia nella città dove si è verificato l’episodio, non risultando, il trasferimento, funzionale alla garanzia della sua incolumità ; b) non sussiste lesione dell’immagine del corpo di appartenenza dato che l’episodio criminoso risulterebbe rivolto ad altra persona che il destinatario del provvedimento impugnato risulta frequentare per legami di parentela (nel caso di specie trattasi del cognato); c) è da escludere che il ricorrente possa essere utilizzato dalla magistratura inquirente con funzioni di p.g. nelle indagini relative all’agguato in questione, atteso che tale utilizzo è previsto limitatamente ad indagini relative a reati pertinenti con l’attività di servizio ordinariamente svolta. (Nel caso di specie, inoltre, la sussistenza di una considerevole distanza tra il luogo originario di servizio e la destinazione del trasferimento -70 km circa- e l’età del ricorrente -63 anni- giustificano, secondo il TAR, la sussistenza del periculum idoneo a fondare la concessione della misura cautelare).
N. 00337/2013 REG.PROV.CAU.
N. 00678/2013 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 678 del 2013, proposto da P.B., rappresentato e difeso dall’avv. Luigi D’Ambrosio, con domicilio eletto in Bari, piazza Garibaldi, 23;
contro
Ministero dell’Interno e Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile, rappresentati e difesi per legge dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bari, domiciliataria in Bari, via Melo, 97;
per l’annullamento,
previa concessione di misure cautelari,
– del decreto adottato in data 23.5.2013 dal Capo Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile – Direzione Centrale per le Risorse Umane, con cui è stato disposto il trasferimento del ricorrente dal Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Foggia a Campobasso, presso la Direzione Regionale dei Vigili del Fuoco, con decorrenza immediata e fino al 31.12.2013, salva la valutazione di diverse e sopravvenute circostanze;
– di ogni altro atto allo stesso provvedimento presupposto, connesso e consequenziale, ancorchè non conosciuto, ivi compresa la presupposta comunicazione prot. n. 1863 del 23.5.2013 a firma del Comandante Provinciale dei Vigili del Fuoco ed il successivo foglio di viaggio del 24.5.2013;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell’Interno e del Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile;
Vista la domanda di concessione di misure cautelari, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l’art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore il dott. Francesco Cocomile e uditi nella camera di consiglio del giorno 19 giugno 2013 per le parti i difensori avv.ti Luigi D’Ambrosio e Francescomassimo Manzari;
Rilevato che l’odierno ricorrente B. P. (sostituto direttore antincendi capo esperto del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco in servizio presso il Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di(…) è risultato coinvolto in data 22.5.2013 in un agguato intimidatorio (a mezzo di colpi di pistola) insieme ad altra persona (Z. A. ), agguato presumibilmente a quest’ultimo rivolto (cfr. comunicazione prot. n. 1863 del 23.5.2013 a firma del Comandante Provinciale dei Vigili del Fuoco); che le rispettive mogli del B. e dello Z.risultano essere legate da vincolo di parentela;
Rilevato, inoltre, che il gravato decreto di trasferimento del Bianco dal “contesto ambientale” si fonda su “urgenti motivi di sicurezza e opportunità ¦ al fine di garantire l’incolumità dello stesso e, nel contempo, di scongiurare possibili lesioni all’immagine del Corpo Nazionale VVF”;
Considerato che secondo Cons. Stato, Sez. III, 16 dicembre 2011, n. 6623 “Le esigenze di servizio poste a base del trasferimento per incompatibilità sono sindacabili da parte del g.a. solo “ab externo”, cioè sotto il profilo della logicità e completezza della motivazione, rimanendo esclusa ogni indagine del merito della valutazione dell’Amministrazione.”; che, conseguentemente, deve ritenersi possibile il sindacato giurisdizionale unicamente in ordine ai menzionati profili (i.e. logicità e completezza) della motivazione del gravato provvedimento di trasferimento;
Ritenuto che, ad un sommario esame proprio della fase cautelare, l’impugnato decreto del 23.5.2013 appare viziato da eccesso di potere;
Considerato, infatti, che il trasferimento del B. da F. a C. – diversamente da quanto evidenziato dalla Amministrazione nella motivazione del trasferimento – non appare idoneo a salvaguardare l’incolumità dell’istante, posto che comunque il B. risiede nel Comune di F. con la propria famiglia;
Considerato, inoltre, che l’immagine del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco non appare compromessa dall’episodio criminoso occorso al B. ed allo Z., posto che – per stessa ammissione della Amministrazione resistente (cfr. comunicazione prot. n. 1863 del 23.5.2013) – l’agguato intimidatorio era rivolto presumibilmente nei confronti del solo Zammarano (imprenditore edile foggiano), pertanto unica vittima del commesso delitto; che, quindi, a detto agguato appare estraneo il B.; che comunque la frequentazione del ricorrente con lo Z. appare giustificata della circostanza del rapporto di parentela intercorrente tra le rispettive mogli;
Ritenuto, pertanto, che allo stato non risulta il compimento da parte del B.di alcun comportamento lesivo del prestigio dell’Amministrazione, posto che lo stesso appare essersi trovato casualmente coinvolto in un agguato intimidatorio verosimilmente diretto ad altra persona;
Rilevato, inoltre, che ai sensi dell’art. 2 dlgs n. 217/20051 (disposizione peraltro non menzionata nel corpo motivazionale del provvedimento impugnato, ma richiamata nelle difese della Amministrazione a pag. 7 della relazione del 12.6.2013) il personale appartenente ai vari ruoli del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, nell’assolvimento dei compiti istituzionali, svolge funzioni di polizia giudiziaria (a seconda dei casi agente o ufficiale di polizia giudiziaria utilizzabile dalla magistratura inquirente per il compimento di attività di indagini preliminari); che, tuttavia, tale attività di P.G. è limitata – per espresso disposto del citato art. 2 – all’esercizio dei compiti previsti per il ruolo di appartenenza (si tratta, in altri termini, dell’attribuzione di compiti di polizia giudiziaria rispetto all’accertamento di determinate fattispecie di reato e rispetto a determinati settori nei limiti del servizio cui gli appartenenti al Corpo sono destinati e secondo le rispettive attribuzioni); che, conseguentemente, sarebbe stato non verosimile (e comunque è, nel caso di specie, da escludersi per ragioni di opportunità ) l’impiego del B.in attività di indagine relative all’episodio criminoso per cui è causa, estraneo all’esercizio dei compiti propri del ruolo del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco;
Ritenuta la sussistenza del presupposto cautelare del periculum in mora, data la distanza intercorrente tra le due sedi (F. e C.) e l’età del ricorrente (63 anni);
Ritenuto, conseguentemente, che sussistono i presupposti cautelari necessari per la concessione della misura cautelare richiesta e, per l’effetto, per la sospensione dell’efficacia del gravato decreto del 23.5.2013, fatto salvo il potere della Amministrazione resistente di valutare diverse e sopravvenute circostanze;
Ritenuto, infine, che, in considerazione della natura e della peculiarità della presente controversia, nonchè della qualità delle parti, sussistono gravi ed eccezionali ragioni di equità per compensare le spese della fase cautelare;
P.Q.M.
accoglie l’istanza cautelare e, per l’effetto, sospende il decreto adottato in data 23.5.2013 dal Capo Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile – Direzione Centrale per le Risorse Umane.
Compensa le spese della presente fase cautelare.
Fissa la data di discussione del ricorso nel merito per l’udienza pubblica del 18 dicembre 2013.
La presente ordinanza sarà eseguita dall’Amministrazione ed è depositata presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 19 giugno 2013 con l’intervento dei magistrati:
Corrado Allegretta, Presidente
Giacinta Serlenga, Primo Referendario
Francesco Cocomile, Primo Referendario, Estensore
L’ESTENSORE | IL PRESIDENTE | |
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 20/06/2013
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)