1. Processo amministrativo – Giudizio impugnatorio – Ricorso – Piani urbanistici – Impugnazione – Dies a quo
2. Processo amministrativo – Giudizio impugnatorio – Provvedimenti presupposti – Irricevibilità per tardività – Motivi – Illegittimità derivata – Inammissibilità
3. Giurisdizione – Espropriazione per pubblica utilità – Decreto di esproprio – Indennità – Insufficienza – G.O.
4. Processo amministrativo – Giudizio impugnatorio – Ricorso – Motivi – Rilevanza – Motivi meramente formali – Inammissibilità per carenza di interesse – Fattispecie
5. Edilizia e urbanistica – Piani urbanistici – Variante generale – Apposizione vincolo – Natura – Atto di pianificazione –
6. Espropriazione per pubblica utilità – Vincoli urbanistici – Vincolo preordinato all’esproprio – Reiterazione – Previsione di indennizzo – Assenza – Irrilevanza
1. Per l’impugnazione dei piani urbanistici, il termine decorre dal giorno in cui sia scaduto il periodo della pubblicazione, anche se impugnati unitamente ad un provvedimento soggetto a notificazione individuale: è irricevibile, pertanto, per tardività , il ricorso proposto contro gli atti pianificatori contestualmente all’impugnazione di un decreto di esproprio notificata entro il termine di decadenza dalla notificazione di quest’ultimo.
2. Nel giudizio impugnatorio, l’irricevibilità per tardività dei motivi di impugnazione dei gli atti a monte presupposti (nel caso di specie le deliberazioni di approvazione del piano urbanistico) determina l’inammissibilità delle censure di illegittimità derivata che gravano il provvedimento a valle dei primi (nella specie il decreto di esproprio).
3. àˆ demandata alla giurisdizione del G.O. – nel giudizio di opposizione alla stima proposto dinanzi alla Corte di Appello – la contestazione dell’insufficienza della previsione dell’indennizzo da corrispondere per il vincolo preordinato all’esproprio imposto alla proprietà privata.
4. àˆ inammissibile per difetto di interesse l’impugnazione proposta per un vizio meramente formale del provvedimento e articolata, peraltro, con censure prive di deduzioni sulla effettiva e concreta lesione subita dal ricorrente a causa del gravame proposto (nel caso di specie si lamentava l’indicazione, nel decreto di esproprio notificato, di un termine per le osservazioni inferiore ai 30 giorni senza che la società ricorrente adducesse una effettiva lesione del proprio interesse alla partecipazione al procedimento, relativa, peraltro, ad un provvedimento vincolato per il quale opera l’irrilevanza dei vizi formali del provvedimento vincolato che non avrebbe potuto avere altro contenuto, ai sensi del comma 2 art. 21 octies l. 241/1990).
5. La reiterazione del vincolo preordinato all’esproprio contenuta in una deliberazione di approvazione di variante al piano urbanistico generale non modifica la natura, la funzione e il contenuto dello strumento urbanistico che resta un atto pianificatorio a contenuto generale con regole proprie per la pubblicazione e la decorrenza dei termini per l’impugnazione.
6. La mancata previsione di un indennizzo nel provvedimento di variante che reiteri il vincolo preordinato all’esproprio non inficia la legittimità del provvedimento stesso di reiterazione del vincolo.
N. 01002/2013 REG.PROV.COLL.
N. 01222/2007 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1222 del 2007, proposto da:
Sigma Sud S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avv. Ida Maria Dentamaro, con domicilio eletto presso quest’ultima in Bari, via De Rossi, 16;
contro
Comune di Bari, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall’avv. Alessandra Baldi, con domicilio eletto presso l’Avvocatura Comunale in via P. Amedeo 26;
nei confronti di
A.t.i. DEC S.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avv. Vito Agresti, con domicilio eletto presso l’avv. A. Florio in via Dalmazia, 161;
per l’annullamento
del decreto di esproprio e determinazione urgente dell’indennità , emesso dall’a.t.i. DEC s.p.a., prot. n. 963 del 26.4.2007, notificato il 27.4.2007, avente ad oggetto la realizzazione di un centro assistenza per anziani, centro terziario-direzionale, centro civico, viabilità , parcheggi, verde e ciclopedonalità al San Paolo-Stanic in Bari (P.P.R. Puglia 2000-2006 Misura 5.1. Area Bersaglio), nonchè dell’allegato stralcio piano particelle di esproprio grafico e descrittivo;
di tutti gli atti e provvedimenti presupposti, conseguenti e comunque connessi, ancorchè non conosciuti.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Bari e dell’a.t.i. DEC Spa;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore la dott.ssa Francesca Petrucciani;
Uditi per le parti nell’udienza pubblica del giorno 3 aprile 2013 i difensori avv.ti Ida Maria Dentamaro, Alessandra Baldi e Vito Agresti;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, poi trasposto innanzi a questo Tribunale a seguito di opposizione della DEC s.p.a., la Sigma Sud s.r.l. ha impugnato il decreto di esproprio e determinazione urgente dell’indennità emesso dall’a.t.i. DEC s.p.a. per la realizzazione di un centro anziani, di un centro terziario-direzionale, di viabilità , parcheggi, verde e ciclopedonalità nel quartiere San Paolo-Stanic del Comune di Bari, e le delibere di Consiglio comunale n. 54/2005, di approvazione del progetto preliminare, n. 66/2005, di approvazione della variante al P.R.G. e al Piano di zona, e n. 353/2007, di approvazione del progetto definitivo.
La ricorrente ha esposto di essere proprietaria di alcuni suoli nel Comune di Bari, destinati dal P.R.G. del 1976 ad area vincolata per l’edilizia economica e popolare e dal Piano particolareggiato per l’attuazione del Piano di Zona ad impianti direzionali e collettivi pubblici e privati, verde pubblico attrezzato, verde sportivo, verde di rispetto, aree a parcheggi pubblici, viabilità di piano; tali previsioni, però, non avevano mai avuto attuazione.
Dopo l’approvazione, da parte della Commissione Europea, del programma operativo “POR-Puglia” per il recupero e la riqualificazione dei sistemi urbani il Comune aveva approvato il progetto per le “aree-bersaglio”, tra cui quella della ricorrente, che aveva proposto la realizzazione in loco di un centro di formazione di eccellenza per gli addetti all’industria grafica; il Comune, senza espressamente disattendere tale proposta, aveva però notificato, il 23 febbraio 2005, l’avvio del procedimento di esproprio di tali aree per la realizzazione delle opere finanziate dal POR Puglia 2000-2006.
Con la delibera 54/2005 il Comune, premesso che risultavano decaduti i vincoli preordinati all’esproprio per decadenza del Piano di Zona, aveva approvato il progetto preliminare delle opere, e con la successiva delibera 66/2005 era stata approvata la variante al PRG e al Piano di Zona, anche ai fini della riapposizione dei vincoli preordinati all’esproprio; infine, approvato il progetto definitivo con la delibera 353/2007, veniva notificato alla ricorrente il decreto di esproprio e determinazione urgente dell’indennità .
A sostegno del ricorso sono state articolate le seguenti censure:
1. violazione dell’art. 9, comma 4, D.P.R. 327/2001, dell’art. 3 L. 241/90, violazione dell’art. 42 Cost., eccesso di potere sotto vari profili, violazione dell’art. 1 L. 241/90 e dei principi di efficacia, economicità e trasparenza dell’azione amministrativa, con riferimento alle delibere consiliari 54 e 66 del 2005, che non conterrebbero la motivazione, richiesta dalla legge, in ordine alla reiterazione del vincolo e al rigetto della proposta della ricorrente per la utilizzazione del suolo;
2. violazione dell’art. 39, comma 1, D.P.R. 327/2001, violazione dell’art. 42 Cost., eccesso di potere sotto vari profili, non avendo le delibere di riapposizione del vincolo previsto l’indennizzo dovuto;
3. eccesso di potere per contraddittorietà , perplessità , difettosa e carente istruttoria, illegittimità diretta e derivata, essendo state previste in misura insufficiente negli atti della procedura le poste per l’acquisizione delle aree;
4. violazione dell’art. 22, comma 1, D.P.R. 327/2001, essendo il decreto di esproprio illegittimo, oltre che in via derivata, anche in via diretta, essendo stato assegnato alla ricorrente un termine per determinarsi sull’indennità (30 giorni dalla notifica del decreto) inferiore a quello previsto dalla legge (30 giorni dalla immissione in possesso).
Si sono costituiti il Comune di Bari e l’a.t.i. DEC S.p.a. eccependo l’inammissibilità del ricorso e chiedendone il rigetto.
Alla pubblica udienza del 3 aprile 2013 il ricorso è stato trattenuto in decisione.
DIRITTO
Preliminarmente deve essere esaminata l’eccezione di tardività del ricorso sollevata dalle parti intimate con riferimento all’impugnazione delle delibere del Consiglio Comunale di Bari nn. 54 e 66 del 2005.
Tale eccezione deve essere accolta in quanto fondata.
Con la delibera n. 54/2005 il Consiglio comunale ha approvato il progetto preliminare dei lavori di realizzazione di un centro assistenza anziani, del centro terziario direzionale civico, di parcheggi, verde e ciclopedonalità , con espressa adozione di variante al P.R.G. ed al Piano di Zona 167 per la riapposizione dei vincoli preordinati all’esproprio; con la delibera n. 66/2005 è stata approvata la variante al P.R.G. ed al Piano di Zona anche ai fini della riapposizione dei vincoli preordinati all’espropriazione per la realizzazione delle opere.
Secondo il consolidato indirizzo della giurisprudenza (cfr., fra le tante, C.d.S., sez. IV, 23 dicembre 2010, n. 9375; sez. IV, 21 maggio 2010, n. 3233; sez. V, 10 febbraio 2010, n. 663), l’art. 21, co. 1, l. n. 1034 del 1971 (applicabile ratione temporis alla vicenda in trattazione, oggi art. 42, co. 2, c.p.a.), in tutti i casi in cui non sia necessaria la notificazione individuale del provvedimento e sia al contempo prescritta da una norma di legge o di regolamento la pubblicazione dell’atto in un apposito albo, il termine per proporre l’impugnazione decorre dal giorno in cui sia scaduto il periodo della pubblicazione.
Devono essere certamente qualificati come atti pianificatori, soggetti a pubblicazione necessaria, quelli recanti l’approvazione di piani regolatori generali o loro varianti (a contenuto generale o di ampie zone e comparti territoriali come nel caso di specie), i quali, secondo la costante giurisprudenza, devono essere contestati in giudizio nel termine decadenziale decorrente dalla data di pubblicazione, non essendo richiesta la notificazione agli interessati nè il decorso dell’ulteriore termine di efficacia (C.d.S., sez. V, 28 aprile 2011, n. 2534).
Con riferimento, poi, all’impugnativa di varianti agli strumenti generali di pianificazione, è stato precisato che la reiterazione del vincolo in una variante non comporta modifiche alla natura, alla funzione e al contenuto dello strumento urbanistico che resta un atto pianificatorio a contenuto generale (anche quando contiene una misura del tipo di quella in questione), sicchè il regime di impugnazione deve intendersi il medesimo delle delibere originarie di pianificazione territoriale, con l’ulteriore corollario che il dies a quo per il ricorso decorre, per tutti gli interessati (ivi compresi i proprietari di terreni colpiti dai vincoli reiterati), dall’ultimo giorno della pubblicazione del provvedimento con il quale è intervenuta l’approvazione definitiva dello strumento urbanistico; pertanto le varianti a contenuto generale o di ampie zone e comparti territoriali, devono essere contestate in giudizio nel termine decadenziale decorrente dalla data di pubblicazione, non essendo richiesta la notificazione agli interessati nè il decorso dell’ulteriore termine di efficacia (cfr. Cons. St., sez. IV, 27 luglio 2007, n. 4198; sez. IV, 28 febbraio 2005, n. 764).
Tali principi sono pienamente applicabili nel caso di specie, in quanto le delibere del Consiglio comunale oggetto di impugnazione hanno provveduto all’approvazione della variante al P.R.G. ed al Piano di Zona per una vasta area comprensiva della proprietà della società ricorrente, riapponendo i vincoli preordinati all’esproprio e approvando il progetto delle opere da realizzare.
L’impugnativa delle delibere del 2005, alle quali si riferiscono i motivi nn. 1, 2 e 3 del ricorso, deve quindi essere dichiarata irricevibile in quanto tardiva, essendo stato il ricorso notificato ben oltre il termine di legge di 60 giorni dalla scadenza della pubblicazione delle stesse; ne consegue l’inammissibilità delle censure sollevate in via derivata, per l’illegittimità delle delibere presupposte, avverso il decreto di esproprio.
Peraltro va anche evidenziato che con la nota del 23 febbraio 2005 il Comune di Bari aveva comunicato alla ricorrente l’avvio del procedimento di esproprio, di tal che a decorrere da tale data la società ricorrente era in piena conoscenza della procedura in itinere.
Per mera completezza deve comunque rilevarsi che l’omessa previsione dell’indennizzo, per giurisprudenza costante, non inficia la legittimità del provvedimento di reiterazione del vincolo espropriativo (T.A.R. Piemonte, sez. I, 3 maggio 2010, n. 2286; C.d.S., sez. IV, 19 febbraio 2008, n. 529 e 30 dicembre 2008, n. 6608), mentre la contestazione dell’insufficienza della previsione della relativa posta trova sede appropriata di svolgimento nel giudizio di opposizione alla stima innanzi alla Corte d’Appello.
Il quarto motivo attiene invece alla illegittimità diretta del decreto di esproprio per la violazione dell’art. 22 D.P.R. 327/2001, nella parte in cui assegna al proprietario il termine di giorni 30 dalla immissione in possesso per comunicare se condivide la determinazione dell’indennità .
Nella specie sarebbe stato concesso un termine più breve, poichè i 30 giorni sarebbero stati calcolati a decorrere dalla notifica del decreto.
La doglianza, tuttavia, così come formulata, deve ritenersi inammissibile per difetto di interesse, essendo stata lamentata la riduzione meramente formale del termine assegnato senza che sia stato dedotta la produzione di conseguenze lesive per il superamento del termine assegnato: la Sigma Sud, infatti, non ha addotto di aver potuto comunicare le sue determinazioni in data successiva alla scadenza, nè che l’Amministrazione abbia adottato qualche atto conseguente pregiudizievole per i suoi interessi, di tal che la violazione ha assunto un rilievo puramente formale che non ha in alcun modo leso le prerogative e le facoltà difensive della società .
Di conseguenza, anche alla luce del disposto dell’art. 21 octies L. 241/90, il motivo deve essere dichiarato inammissibile.
Contro la delibera n. 353/2007, infine, non sono state formulate specifiche censure.
Conclusivamente il ricorso deve essere dichiarato in parte irricevibile e in parte inammissibile.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, sede di Bari (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara in parte irricevibile e in parte inammissibile, nei sensi di cui in motivazione.
Condanna la ricorrente alla rifusione in favore dell’amministrazione resistente e della controinteressata delle spese di lite, che si liquidano in complessivi euro 2.000, oltre i.v.a. e c.a.p. come per legge per ciascuna di dette parti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 3 aprile 2013 con l’intervento dei magistrati:
Corrado Allegretta, Presidente
Francesco Cocomile, Primo Referendario
Francesca Petrucciani, Primo Referendario, Estensore
L’ESTENSORE | IL PRESIDENTE | |
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 20/06/2013
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)