1. Processo amministrativo – Giudizio impugnatorio – Ricorso – Interesse – Impugnazione ammissione aggiudicataria – A seguito dell’aggiudicazione definitiva – Sussistenza
2. Contratti pubblici – Gara – Scelta del contraente – Requisiti di ammissione – Fattispecie
1. L’interesse a ricorrere avverso l’ammissione dell’aggiudicataria alla gara d’appalto sorge soltanto a seguito della pronunzia dell’aggiudicazione definitiva in favore di quest’ultima.
2. In una gara per l’affidamento della progettazione dell’opera pubblica, l’attestazione da parte dell’impresa di rapporti di mera collaborazione nell’attività progettuale non integra il requisito richiesto dal bando di gara relativo alla progettazione, anche sotto il profilo della provenienza soggettiva delle attestazioni, rilasciate direttamente dal professionista incaricato della progettazione anzichè dal committente (onde, nella specie, è stata disposta la sospensione dell’aggiudicazione definitiva decretata dalla stazione appaltante in favore della ditta priva del requisito).
N. 00319/2013 REG.PROV.CAU.
N. 00692/2013 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 692 del 2013, proposto da:
De Cicco S.a.s. Di De Cicco Roberto & C., rappresentata e difesa dagli avv. Massimo Del Prete, Franco Gagliardi La Gala, con domicilio eletto presso Franco Gagliardi La Gala in Bari, via Abate Gimma, n.94;
contro
Comune Di Bari, rappresentato e difeso dall’avv. Rossana Lanza, con domicilio eletto presso Rossana Lanza in Bari, c/o Avv. ra Comunale via P.Amedeo, n.26;
nei confronti di
La Stella S.R.L., rappresentato e difeso dall’avv. Cosimo Guaglianone, con domicilio eletto presso Francesco Guaglianone in Bari, v.le Papa Giovanni XXIII, n.19;
per l’annullamento
previa sospensione dell’efficacia,
del provvedimento di aggiudicazione definitiva del Comune di Bari, n. 2013/160/00450 del 24.4.2013, nonchè di tutti gli atti presupposti meglio indicati nel ricorso introduttivo;
nonchè per la declaratoria di inefficacia del contratto.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Comune Di Bari e di La Stella S.R.L.;
Vista la domanda di sospensione dell’esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l’art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 13 giugno 2013 il dott. Desirèe Zonno e uditi per le parti i difensori avv.ti Massimo Del Prete, Rossana Lanza e Cosimo Guaglianone;
Ritenuta la tempestività del ricorso, atteso che l’interesse a insorgere contro l’ammissione alla gara dell’aggiudicataria può ritenersi sorto solo a seguito dell’aggiudicazione definitiva a quest’ultima (aggiudicazione comunicata il 24.4.2013, con spedizione per la notifica del ricorso il 24.5.2013);
ritenuto, parimenti, che sussista l’interesse all’impugnativa nei limiti della riformulazione della graduatoria a seguito della corretta valutazione dell’offerta dell’aggiudicataria, alla luce delle indicazioni di seguito esposte;
ritenuto che appare fondato il II motivo di ricorso (impregiudicato l’esame degli ulteriori due formulati), in quanto l’attestazione di rapporti di collaborazione non integra il richiesto requisito della progettazione, anche con riguardo alla provenienza soggettiva delle attestazioni (rilasciate non dal committente, bensì dal professionista incaricato della progettazione);
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Seconda) accoglie e per l’effetto:
a) sospende l’aggiudicazione definitiva impugnata;
b) fissa per la trattazione di merito del ricorso l’udienza pubblica del 3.10.2013.
Condanna le parti resistenti costitute al pagamento in solido, in favore della ricorrente, delle spese della presente fase cautelare, che liquida in complessivi euro 3000,00 omnicomprensive.
La presente ordinanza sarà eseguita dall’Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 13 giugno 2013 con l’intervento dei magistrati:
Sabato Guadagno, Presidente
Giuseppina Adamo, Consigliere
Desirèe Zonno, Primo Referendario, Estensore
L’ESTENSORE | IL PRESIDENTE | |
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 14/06/2013
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)