1. Giurisdizione – Revoca avviso pubblico selezione – Esercizio potere autotutela ex art. 21 quinquies, L. n. 241/1990 – Giurisdizione legittimità  G.A. – Sussiste – Fattispecie


2. Processo amministrativo – Natura interessi professioni non regolamentate – Difetto legittimazione a ricorrere – Fattispecie

1. Sussiste la giurisdizione di legittimità  del G.A. allorquando l’atto impugnato è posto in essere nell’esercizio del potere di autotutela ex art. 21 quinquies, L. n. 241/1990, rivestendo, pertanto, natura provvedimentale (nella specie il ricorso era diretto a censurare non già  il mancato conferimento di incarichi di lavoro autonomo, di natura coordinata e continuativa, bensì la deliberazione con cui l’Amministrazione aveva revocato un avviso pubblico di selezione precedentemente indetto). 


2. I principi sanciti dagli artt. 33 , comma 1 e 41 Cost, nonchè le previsioni di cui alla legge n. 4/2013, pur ispirate a un chiaro favor nei confronti delle professioni non regolamentate e delle associazioni che le rappresentano, non attribuiscono agli interessi da queste perseguiti quel grado di differenziazione e individualizzazione necessario ai fini dell’acquisto di un’autonoma consistenza giuridica; ne discende che sussiste il difetto di legittimazione a ricorrere allorquando il gravame dell’associazione è diretto a tutelare interessi che non hanno ancora ricevuto un riconoscimento legislativo e pertanto non possono ritenersi giuridicamente qualificati (nella specie il TAR  ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto da Assocounseling, associazione che tutela la categoria dei counsellor, ritenendo non ravvisabile in capo alla ricorrente alcun interesse sostanziale, giuridicamente protetto, in grado di costituire valido titolo di legitimatio ad causam).

N. 00971/2013 REG.PROV.COLL.
N. 00775/2011 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 775 del 2011, proposto da: 
Assocounseling, rappresentata e difesa dagli avv. Francesco Ferrarese, Vittorio Angiolini, Marco Cuniberti, con domicilio eletto presso Francesco Ferrarese in Bari, via E. Mola n. 34; 

contro
AReS Puglia-Agenzia Sanitaria Regionale Puglia, rappresentata e difesa dall’avv. Alberto Coccioli, con domicilio eletto presso il medesimo in Bari, via San Francesco d’Assisi n. 15; 

nei confronti di
Ordine degli Psicologi della Regione Puglia, rappresentato e difeso dall’avv. Antonio Nichil, con domicilio eletto presso Giampaolo Sechi in Bari, via Camillo Rosalba, 47/Z; 

per l’annullamento
della deliberazione n. 95/2011 a firma del Direttore Generale di AReS Puglia, in data 8 Marzo 2011, avente ad oggetto “Revoca avviso di Pubblica selezione per titoli e colloquio per il reclutamento di n. 6 counsellor”, e di ogni altro atto antecedente e presupposto, esecutivo, attuativo, consequenziale e comunque connesso.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’AReS Puglia e dell’Ordine degli Psicologi della Regione Puglia;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 23 aprile 2013 il dott. Oscar Marongiu e uditi per le parti i difensori avv. Alessandro Basilico, su delega dell’avv. Vittorio Angiolini e avv. Alberto Coccioli, anche su delega dell’avv. Antonio Nichil;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
 

FATTO e DIRITTO
1. La ricorrente Assocounseling, associazione professionale di categoria, ha impugnato la deliberazione n. 95/2011 in data 8.3.2011, con la quale l’AReS Puglia ha revocato l’avviso di pubblica selezione per titoli e colloquio per il reclutamento di n. 6 counsellor.
1.1. Avverso l’atto impugnato sono formulati tre motivi di ricorso (violazione e falsa applicazione dell’art. 21-quinquies L. 241/90; violazione e falsa applicazione della legge 405/75; difetto di motivazione, contrasto con altri provvedimenti dell’amministrazione ed eccesso di potere).
1.2. Si sono costituiti l’AReS Puglia e l’Ordine degli Psicologi della Regione Puglia, i quali hanno eccepito l’inammissibilità  del ricorso sotto diversi profili, nonchè il difetto di giurisdizione, chiedendo inoltre il rigetto del ricorso nel merito.
1.3. Nella camera di consiglio del giorno 19 maggio 2011 il Collegio si è pronunciato sulla domanda cautelare, con ordinanza n. 474/2011 che ha ritenuto inammissibile il ricorso per difetto, in capo all’associazione ricorrente, di legittimazione a ricorrere e di interesse tutelabile.
1.4. Alla pubblica udienza del 23.4.2013 il ricorso è stato trattenuto in decisione.
2. Il Collegio ritiene di dover respingere preliminarmente l’eccezione di difetto di giurisdizione.
2.1. Il presente ricorso infatti è diretto a censurare non già  il mancato conferimento di incarichi di lavoro autonomo, di natura coordinata e continuativa, bensì la deliberazione con cui l’intimata Amministrazione ha revocato un avviso pubblico di selezione precedentemente indetto. L’atto impugnato, posto in essere nell’esercizio del potere di autotutela ex art. 21 quinquies L. 241/90, ha pacificamente natura provvedimentale. Pertanto non vi è dubbio che sussiste sul punto la giurisdizione di legittimità  del g.a.
3. Il ricorso è inammissibile per difetto di legittimazione a ricorrere in capo alla ricorrente.
L’eccezione sollevata sul punto dalla controinteressata coglie nel segno.
3.1. Al riguardo il Collegio, confermando peraltro quanto già  rilevato nella fase cautelare, ritiene che non sia ravvisabile in capo alla ricorrente alcun interesse sostanziale, giuridicamente protetto, in grado di costituire valido titolo di legitimatio ad causam.
3.2. Il ricorso presentato da Assocounseling è diretto a tutelare gli interessi della categoria dei cosiddetti “counsellor”. Tali interessi, però, non hanno ancora avuto un riconoscimento legislativo e pertanto non possono ritenersi giuridicamente qualificati.
3.3. Ne può valere in senso contrario il richiamo, operato dalla ricorrente, ai principi sanciti dagli artt. 33 c. 1 e 41 Cost. e alle recenti disposizioni introdotte dalla legge 4/2013 (“Disposizioni in materia di professioni non organizzate”), al fine di fondarvi la legittimazione a ricorrere di Assocounseling. Le citate previsioni, infatti, pur ispirate ad un chiarofavor nei confronti delle professioni non regolamentate, non attribuiscono comunque agli interessi di cui è causa quel grado di differenziazione ed individualizzazione necessario ai fini dell’acquisto di un’autonoma consistenza giuridica, tale da legittimare al ricorso il soggetto che se ne afferma titolare.
L’inammissibilità  del ricorso preclude al Collegio l’esame delle ulteriori questioni ed eccezioni sollevate dalle parti, nonchè dei motivi di ricorso.
In ragione delle considerazioni suesposte il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Seconda)
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto,
lo dichiara inammissibile.
Condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese ed onorari del giudizio, liquidate nella misura di € 1500,00, oltre CU, CPA e IVA come per legge, a favore di ciascuna delle parti costituite.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità  amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 23 aprile 2013 con l’intervento dei magistrati:
 
 
Sabato Guadagno, Presidente
Desirèe Zonno, Primo Referendario
Oscar Marongiu, Referendario, Estensore
 
 
 
 

 
 
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
 
 
 
 
 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 14/06/2013
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on whatsapp
WhatsApp

Tag

Ultimi aggiornamenti

Galleria