1. Leggi, decreti, regolamenti – Legge 24 dicembre 2007, n. 244, commi 413 e 414 – Dichiarazione di incostituzionalità  in parte qua
 

2. Istruzione pubblica – Insegnante sostegno – Assegnazione inferiore al monte orario prescritto – Illegittimità 

1. La Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità  dei commi 413 e 414 dell’art. 2, legge n. 244/2007, quanto al primo, “nella parte in cui fissa un limite massimo al numero dei posti degli insegnanti di sostegno” e quanto al secondo, “nella parte in cui esclude la possibilità , già  contemplata dalla legge 27 dicembre 1997, n. 449, di assumere insegnanti di sostegno in deroga in presenza nelle classi di studenti con disabilità  grave, una volta esperiti gli strumenti di tutela previsti dalla normativa vigente”. 


2. Il diritto a una assegnazione degli insegnanti di sostegno in numero e misura adeguati alle patologie riscontrate e alle diagnosi funzionali relative all’alunno disabile costituisce un diritto fondamentale della persona costituzionalmente garantito ai sensi degli artt. 3 comma 2°, 34 e 38 Cost., nonchè, in materia di assistenza ai disabili, dalla L. n. 104/1992, con conseguente illegittimità  degli atti di assegnazione degli insegnanti di sostegno per un “monte ore” inferiore a quello risultante dalla diagnosi funzionale effettuata dalla A.S.L.

N. 00973/2013 REG.PROV.COLL.
N. 01681/2012 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1681 del 2012, proposto da: 
– Totaro Giuseppe e Orsini Anna Maria, genitori di Totaro Maklen;
– D’Antino Matteo e Suter Rita, genitori di D’Antino Raffaele;
– Montemitro Giuseppe e Zea Anna, genitori di Montemitro Matteo;
– Troiano Angelo e Troiano Teresa Maria, genitori di Troiano Fabio;
– Bilancia Ciccone Maria Claudia, esercente la potestà  genitoriale del minore Irmici Federico, giusto patto del Tribunale di Foggia del 7.03.2002;
– Giordano Vincenzo e Circelli Lina, genitori di Giordano Denise Pia;
– Cilenti Matteo e Delle Fave Beatrice, genitori di Cilenti Donato;
– De Filippis Rochino e Voto Carmela, genitori di De Filippis Vincenzo e De Filippis Rita;
– Fusco Costantino e Piaquadio Gina, genitori di Fusco Rossana;
– Angerillo Giovanni e Cappelluti Antonia, genitori di Angerillo Michelangelo;
– di Bari Francesco Saverio e Angelillis Giuseppina, genitori di di Bari Alessia;
– Di Tullo Antonio e Piemontese Patrizia, genitori di Di Tullo Bernardo;
– Iaconeta Luigi e la Forgia Sipontina, genitori di Iaconeta Giancarlo;
– La Forgia Silvio e Murgo Raffaella, genitori di La Forgia Domenico;
– Ricucci Michele e Piemontese Angela Maria, genitori di Ricucci Matteo;
– Talamo Antonio e Brigida Anna, genitori di Talamo Michele Angelo;
– Totaro Michele e Rinaldi Dina, genitori di Totaro Alessio;
– D’Amato Michele e Salerno Anna, genitori dei minori D’Amato Angelo e D’Amato Gabriele;
– Incardona Alessandro e Santoro Loredana, genitori di Incardona Francesca;
– Santoro Lorenzo e Renzulli Maria Franca,genitori di Santoro Michele;
– Gesualdi Guido e Basile Maria Michela, genitori di Gesualdi Giampiero;
– Salerno Luigi e Scalandra Cira, genitori del minore Salerno Giovanni;
– Angino Paolo e Menga Ivania, genitori di Angino Desirè;
– De Santis Vincenzo e Vitale Angela, genitori di De Santis Giovanni Paolo;
– Coppola Mario e Papa Maria Patrizia, genitori di Coppola Stefano;
– Angelillis Michele e Caracozzi Carmela, affidatari di Stefanelli Grazia, giusto provvedimento del Tribunale per i minorenni di Bari nr.11874 del 9.08.2008;
– Albano Michele e Del Mastro Anna Pia, genitori di Albano Donato Pio;
– Fabbiani Giovanni e Parrotta Costantina, genitori di Fabbiani Arianna Pia;
– D’Emilio Marcello e Ferrante Anna Pia, genitori di D’Emilio Jacopo Rocco;
– Nonaizzi Michele e Buosciolo Luisa, genitori di Nonaizzi Luigi;
– Brescia Alessandro e Fragassi Angela, genitori di Brescia Angelo;
– Conte Pascquale e Napolitano Nerina, genitori di Conte Eleonora;
– Paradiso Luigi e Menonna Girolama, genitori di Paradiso Pietro;
– Pizzarelli Domenico e La Malva Girolama, genitori di Pizzarelli Alessandro;
– Cordella Antonio e Pecoriello Concetta, genitori di Cordella Andrea;
– Lombardi Antonio e Di Munno Teresa, genitori di Lombardi Luca;
– Di Nunzio Giuseppe e Di Paola Libera, genitori di Di Nunzio Nazario;
– Parisi Rocco e Ottaiano Filomena, genitori di Parisi Raffaele;
– Luciani Matteo e Masella Lucia, genitori di Luciani Libera;
– Scioscia Mario e Ricci Antonella, genitori di Scioscia Alessandro;
– Martino Gaetano e Nardella Rachele, genitori di Martino Valentina;
– Tancredi Giuseppe e D’Alessandro Anna Antonietta, genitori di Tancredi Francesca Pia;
– Galante Pasquale e Villani Teresa, genitori di Galante Rita;
tutti in proprio ed esercenti la potestà  dei citati minori, rappresentati e difesi dagli avv. Tommaso De Grandis e Gianfranco Marzocco, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Angelo Stella in Bari, via Scipione Crisanzio, n. 48

contro
Ministero dell’Istruzione dell’Università  e della Ricerca – Ufficio Scolastico Regionale, rappresentato e difeso per legge dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bari, domiciliato presso i suoi uffici siti in Bari, via Melo, n.97; 

per l’annullamento
– della nota del 07.11.2012, prot. n. 3166, mai notificata, dell’Istituto superiore “Gallilei” di Manfredonia (FG), con la quale è stata disposta l’assegnazione ridotta delle ore di sostegno all’alunno Totaro Maklen;
– della nota del 24.10.12, prot. n. 19, mai notificata, dell’Istituto superiore “Minuziano- Di Sangro Alberti”. di S.Severo (FG), con la quale è stata disposta l’assegnazione ridotta delle ore di sostegno all’alunno D’Antino Raffaele;
– della nota del 09.11.2012, prot. n. 29, mai notificata, dell’ Istituto superiore “Minuziano- Di Sangro Alberti” di S. Severo CFG), con la quale è stata disposta l’assegnazione ridotta delle ore di sostegno all’alunno Montemitro Matteo;
– della nota del 09.11.2012, prot. n. 28, mai notificata, dell’ Istituto superiore “Minuziano- Di Sangro Alberti” di S. Severo (FG), con la quale è stata disposta l’assegnazione ridotta delle ore di sostegno all’alunno Troiano Fabio;
– della nota del 05.11.2012, prot. n. 24, mai notificata, dell’ Istituto superiore “Minuziano- Di Sangro Alberti” di S. Severo (FG) con la quale è stata disposta l’assegnazione ridotta delle ore di sostegno all’alunno Irmici Federico;
– della nota del 06.11.2012, prot. n. 278, mai notificata, della direzione didattica “Tommasone” di Lucera (FG), con la quale è stata disposta l’assegnazione ridotta delle ore di sostegno all’alunna Giordano Denise Pia;
– della nota del 21.09.12 , prot. n. 222, mai notificata, dell’Istituto comprensivo “Giannone” di Ischitella (FG) ,con la quale è stata disposta l’assegnazione ridotta delle ore di sostegno all’alunno Cilenti Donato;
– della nota dell’ Istituto comprensivo “Giannone” di Ischitella (FG), mai notificata, con la quale è stata disposta l’assegnazione ridotta delle ore di sostegno agli alunni De Filippis Vincenzo e De Filippis Rita;
– della nota del 24. 10.12, prot.n. 1364, dell’Istituto comprensivo “Giannone” di Ischitella (FG), mai notificata, con la quale è stata disposta l’assegnazione ridotta delle ore di sostegno all’alunna Fusco Rossana;
– della nota del 10.10.12, prot. n. 5359, mai notificata, dell’Istituto Tecnico Commerciale Statale “G. Toniolo” di Manfredonia (FG), con la quale è stata disposta l’assegnazione ridotta delle ore di sostegno all’alunno Angerillo Michelangelo;
– della nota del 10.10.12, prot. n. 5359, mai notiticata, dell’Istituto Tecnico Commerciale Statale “G. Toniolo” di Manfredonia (FG), con la quale è stata disposta l’assegnazione ridotta delle ore di sostegno all’alunna Di Bari Alessia;
– della nota del 10.10.12, prot. n. 5359, rnai notificata, dell’Istituto Tecnico Commerciale Statale “G. Toniolo” di Manfredonia (FG), con la quale è stata disposta l’assegnazione ridotta delle ore di sostegno all’alunno Di Tullo Bernardo;
– della nota del 10.10.12, prot. n. 5359, mai notificata, dell’Istituto Tecnico Commerciale Statale “G. Toniolo” di Manfredonia (FG), con la quale è stata disposta l’assegnazione ridotta delle ore di sostegno all’alunno Iaconeta Giancarlo;
– della nota del 10.10.12, prot. n. 5359, mai notificata, dell’Istituto Tecnico Commerciale Statale “G. Toniolo” di Manfredonia (FG), con la quale è stata disposta l’assegnazione ridotta delle ore di sostegno all’alunno La Forgia Domenico;
– della nota del 10.10.12, prot. n. 5359, mai notificata, dell’Istituto Tecnico Commerciale Statale “G. Toniolo” di Manfredonia (FG), con 1a quale è stata disposta l’assegnazione ridotta delle ore di sostegno all’alunno Ricucci Matteo;
– della nota del 10.10,12, prot. n. 5359, mai notificata, dell’Istituto Tecnico Commerciale Statale “G. Toniolo” di Manfredonia (FG), con la quale è stata disposta l’assegnazione ridotta delle ore di sostegno all’alunno Talamo Angelo;
– della nota del 10.10.12, prot. n. 5359, mai notificata, dell’Istituto Tecnico Commerciale Statale “G. Toniolo” di Manfredonia (FG), con la quale è stata disposta l’assegnazione ridotta delle ore di sostegno all’alunno Totano Alessio;
– della . nota del 19.10.12, prot. n.2969, mai notificata, dell’Istituto comprensivo “Mendes” di Casalnuovo Monterotaro (FG), con la quale è stata disposta l’assegnazione ridotta delle ore di sostegno agli alunni D’ Amato Angelo e D’ Amato Gabriele;
– della nota del 18.10.12, prot. n. 45, mai notificata, della direzione didattica “Tancredi” di Monte S. Angelo, con la quale è stata disposta l’assegnazione ridotta delle ore di sostegno all’alunna Incardona Francesca;
– della nota del 18.10.12, prot. n. 44, mai notificata. della direzione didattica “Tancredi” di Monte S. Angelo (FG), con la quale è stata disposta l’assegnazione ridotta delle ore di sostegno all’alunno Santoro Michele;
– della nota del 17.10.12, prot. n. 2665, mai notificata, dell’Istituto “Pascal” di Foggia, con la quale è stata disposta l’assegnazione ridotta delle ore di sostegno all’alunno Gesualdi Giampiero;
– della nota del 16.10.12, prot. n. 2645, mai notificata, dell’Istituto “Pascal” di Foggia, con la quale è stata disposta l’assegnazione ridotta delle ore di sostegno all’alunno Salerno Giovanni;
– della nota del 10.10.12, prot. n. 3013, mai notificata, del 12° Circolo Didattico “Leopardi” di Foggia, con la quale è stata disposta l’assegnazione ridotta delle ore di sostegno all’alunna Angina Desirè;
– della nota del 16.11.2012, prot. n. 272, mai notificata, della Direzione Didattica ‘Tommasone” di Lucera (FG), con la quale è stata disposta l’assegnazione ridotta delle ore di sostegno all’alunno De Santis Giovanni Paolo;
– della nota del 16.10.12, prot. n. 2645, mai notificata, dell’Istituto “Pascal” di Foggia, con la quale è stata disposta l’assegnazione ridotta delle ore:di sostegno all’alunno Coppola Stefano;
– della nota del 17.10.12, prot. n. 2665,: mai notificata, dell’Istituto “Pascal” di Foggia, con la quale è stata disposta l’assegnazione ridotta delle ore di sostegno all’alunna Stefanelli Grazia;
– della nota dell’11.10.12, prot. n. 4124, mai notificata, della Direzione Didattica “Lombardo Radice”, con la quale è stata disposta l’assegnazione ridotta delle ore di sostegno all’alunno Albano Donato Pio;
– della nota del 13.10.12, prot. n. 80, mai notificata, della Scuola Media di Biccari (FG), con la quale è stata disposta l’assegnazione ridotta delle ore di sostegno all’alunna Fabbiani Arianna Pia;
– del verbale 7.06.12, mai notificato, dell’Istituto comprensivo “Bozzini- Fasani” di Lucera (FG), dal quale si rileva la riduzione delle ore di sostegno:all’alunno D’Emilio Jacopo Rocco;
– della nota dell’8.10.12, prot. n. 834, mai notificata, dell’Istituto comprensivo “Bozzini-. Fasani” di Lucera (FG), con la quale è stata disposta l’assegnazione ridotta delle ore di sostegno all’alunno Nonaizzi Luigi;
– della nota del 2.10.12, prot. n. 2363, mai notificata, della Scuola Media “Murialdo” di Foggia, con la quale è stata disposta l’assegnazione ridotta delle ore di sostegno all’alunno Brescia Angelo;
– del verbale dell’11.09.12, mai notificato, della Direzione Didattica “Tommasone” di Lucera (FG) dal quale si rileva la riduzione delle ore di sostegno all’alunna Conte Eleonora;
– della nota del 21.09,1212, prot. n.222, mai notificata, dell’Istituto comprensivo “Giannone” di Ischitella (FG), con la quale è stata disposta l’assegnazione ridotta delle ore di sostegno all’alunno Paradiso Pietro;
– della nota del 21.09,1212, prot. n.222, mai notificata, dell’Istituto comprensivo “Giannone” di Ischitella (FG), con la quale è stata disposta l’assegnazione ridotta delle ore di sostegno all’alunno Pizzarelli Alessandro;
– della nota dell’l.10.12, prot. n.816, mai notificata, dell’Istituto comprensivo “Bozzini- Fasani” di Lucera (FG), con la quale è stata disposta l’assegnazione ridotta delle ore di sostegno all’alunno Cordelia Andrea;
– della nota dell’l.10.12, prot. n.817, mai notificata, dell’Istituto comprensivo “Bozzini-Fasani” di Lucera (FG), con la quale è stata disposta l’assegnazione ridotta delle ore di sostegno all’alunno Lombardi Luca;
– della nota del 21.09.12, prot. n.222, mai notificata, dell’Istituto comprensivo “Giannone” di Ischitella (FG), con la quale è stata disposta l’assegnazione ridotta delle ore di sostegno all’alunno Di Nunzio Nazario;
– della nota del 21.09.12, prot. n.222, mai notificata, dell’Istituto comprensivo “Giannone” di Ischitella (FG), con la quale è stata disposta l’assegnazione ridotta delle ore di sostegno all’alunno Parisi Raffaele;
– della nota del 21.09.12, prot. n.222, mai notificata, dell’Istituto comprensivo “Giannone” di Ischitella (FG), con la quale è stata disposta l’assegnazione ridotta delle ore di sostegno all’alunna Luciani Libera;
– della nota del 27.09.12, prot. n. 262, mai notificata, della Direzione didattica “Tommasone” di Lucera (FG), con la quale è stata disposta l’assegnazione ridotta delle ore di sostegno all’alunno Scioscia Alessandro;
– della nota del 27.10.12, prot. n. 379, mai notificata, dell’Istituto comprensivo “Giannone” di Foggia, con la quale è stata disposta l’assegnazione ridotta delle ore di sostegno all’alunna Martino Valentina;
– della nota del 9.1 1.12, prot. n.4589, mai notificata, dell’Istituto comprensivo “Giannone” di S. Marco in Lamis (FG), con la quale è stata disposta l’assegnazione ridotta delle ore di sostegno.all’alunna Tancredi Francesca Pia;
– della nota del 9.11.12, prot. n.4590, mai notificata, dell’Istituto comprensivo “Giannone” di S. Marco in Lamis (FG), con la quale è stata disposta l’assegnazione ridotta delle ore di sostegno all’alunna Galante Rita;
– di ogni altro atto preordinato, premesso e/o conseguenziale, allo stato non conosciuto, comunque ostativo del legittimo computo delle ore di sostegno rispettivamente assegnate agli epigrafati istituti scolastici, per converso, riconosciute dalle diagnosi funzionali e nei profili dinamico-funzionali dei singoli ricorrenti
 

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di Ufficio Scolastico Regionale;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 23 aprile 2013 il dott. Desirèe Zonno e uditi per le parti i difensori avv. Angela Giotta, su delega dell’avv. Tommaso De Grandis e avv. dello Stato Ines Sisto;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
 

FATTO e DIRITTO
Espongono in fatto gli odierni ricorrenti, tutti genitori esercenti la potestà  o affidatari di minori con diversi gradi di disabilità , che l’amministrazione scolastica (ed in particolare i Dirigenti degli istituti cui sono iscritti rispettivamente tutti i minori de quibus), con gli atti di assegnazione degli insegnanti di sostegno in epigrafe meglio indicati, avrebbe indebitamente operato un’assegnazione inadeguata dell’imprescindibile ausilio didattico richiesto dalle patologie riscontrate e dalle diagnosi funzionali.
In particolare le singole diagnosi funzionali versate in atti, avrebbero dato compiutamente conto delle ore necessarie per ogni alunno, ben superiori a quelle, invece, assegnate (in misura notevolmente ridotta, anche sino alla metà ).
Chiedono, pertanto, l’annullamento, in parte qua, di tutti gli atti dell’amministrazione scolastica ed in particolare di quelli di concreta assegnazione in numero ridotto delle ore con assistenza di insegnate di sostegno, denunciandone la violazione della normativa di settore e di quella di rango costituzionale.
Dopo l’accoglimento in fase cautelare, la causa è stata trattenuta in decisione all’udienza del 23.4.2013.
Il ricorso è fondato.
Con sentenza 26 febbraio 2010, n. 80, in ragione del fatto che il potere discrezionale del legislatore non ha carattere assoluto, ma trova un limite nel rispetto di un nucleo indefettibile di garanzie per gli interessati, la Corte Costituzionale ha dichiarato l’illegittimità  dei commi 413 e 414 dell’art. 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, quanto al primo, “nella parte in cui fissa un limite massimo al numero dei posti degli insegnanti di sostegno” e, quanto al secondo, “nella parte in cui esclude la possibilità , già  contemplata dalla legge 27 dicembre 1997, n. 449, di assumere insegnanti di sostegno in deroga, in presenza nelle classi di studenti con disabilità  grave, una volta esperiti gli strumenti di tutela previsti dalla normativa vigente”.
Alla stato della legislazione positiva, perciò, è venuta meno la “necessità ” di operare un’assegnazione ridotta nei termini operati dall’amministrazione scolastica.
La Sezione ha già  avuto modo di affermare che la posizione giuridica fatta valere si ricollega ad un diritto fondamentale della persona costituzionalmente garantito ai sensi degli artt. 3 co. 2, 34 e 38 Cost., sia con riferimento alla rilevanza prioritaria dei principi e delle norme che tutelano i diritti della persona, sia con riferimento, in particolare, al diritto all’assistenza del disabile, espressamente sancito dalla L. n. 104 del 1992 (artt. 12, 13, 14, 15 e 16), nonchè dal T.U. n. 297/94, con conseguente illegittimità  degli atti di assegnazione degli insegnate di sostegno per un “monte ore” inferiore a quello risultante dalla diagnosi funzionale aggiornata.
Il diritto conculcato, infatti, costituisce diritto fondamentale della persona costituzionalmente protetto, con evidente priorità  assoluta rispetto a eventuali esigenze di bilancio o relative agli aspetti organizzativi dell’attività  scolastica, nel senso che quest’ultima deve essere rapportata e organizzata in modo tale da assicurare il soddisfacimento del diritto fondamentale di che trattasi, i cui contenuti concreti non possono che essere quelli indicati come necessari dalla A.S.L. competente, in occasione dell’accertamento medico.
Deve, infatti, rilevarsi che l’affermazione del diritto al sostegno e all’assistenza scolastica del disabile come diritto fondamentale della persona costituisce affermazione generale e di principio, che necessita di ricevere un concreto contenuto in relazione alla specifica fattispecie.
Ciò vuol dire che il contenuto della prestazione di sostegno o assistenziale non deve essere determinato e specificato nè dai genitori esercenti la potestà  sul disabile, nè tantomeno dall’Amministrazione Scolastica, bensì esclusivamente ed unicamente dalla A.S.L., organo tecnico competente e in grado, quindi, di attribuire al diritto il concreto contenuto rapportato alle esigenze del disabile.
L’Amministrazione, pertanto, non dispone in proposito di discrezionalità  alcuna, essendo tenuta ad erogare esattamente al minore il livello di intervento terapeutico e assistenziale indicato dalla A.S.L., configurandosi come secondario e recessivo ogni altro interesse antagonista, ivi compresa l’esigenza di contenimento di spesa o di non disponibilità  finanziaria.
Diversamente opinando il diritto di che trattasi non risulterebbe adeguatamente tutelato secondo la sua natura di diritto fondamentale prioritario, essendo, peraltro, evidente che una prestazione assistenziale o un intervento di sostegno inadeguato e sottodimensionato rispetto alle indicazioni terapeutiche dell’organo tecnico costituisce situazione del tutto inutile ed equiparabile alla mancata erogazione del servizio.
La natura di diritto fondamentale non consente, infatti, alcuna elasticità  nella erogazione nè alcuna discrezionalità  dell’Amministrazione, fermo restando che il massimo numero di ore di sostegno cui possono aspirare gli alunni particolarmente gravi – ipotesi di gravità  non ricorrente nel caso di specie – è quello coincidente con l’orario di cattedra dei docenti stessi: 25 ore per la scuola dell’infanzia, 24 per la scuola primaria e 18 ore per la media e il superiore (v. in tal senso sent. di questo Tar nn. 1616/2009 ; 74/2010 e 232/2011 tutte rimaste inappellate da parte dell’Amministrazione soccombente).
Sulla scorta delle considerazioni appena esposte il ricorso va accolto per come precisato in parte motiva, con conseguente annullamento in parte qua degli atti impugnati, con travolgimento di tutti gli atti adottati dai Dirigenti d’istituto, ivi compresi i piani educativi individuali (c.d. PEI) nella parte in cui prevedono un numero di ore inferiore a quello ritenuto necessario dalle diagnosi funzionali.
Si ritiene di dover compensare integralmente le spese di lite, in ossequio alla giurisprudenza di questa Sezione formatasi sulle decisioni di analoghi ricorsi.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto annulla gli atti indicati in epigrafe.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità  amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 23 aprile 2013 con l’intervento dei magistrati:
 
 
Sabato Guadagno, Presidente
Giuseppina Adamo, Consigliere
Desirèe Zonno, Primo Referendario, Estensore
 
 
 
 

 
 
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
 
 
 
 
 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 14/06/2013
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

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