Enti e organi della p.A. – Comune – Ordinanza di rilascio di area demaniale – Competenza – àˆ del dirigente – Ragioni

à‰ infondato il motivo di ricorso che contesti la competenza del dirigente ad emanare un’ordinanza di  rilascio dell’area demaniale, trattandosi di un provvedimento non contingibile ed urgente, che sarebbe riservato al Sindaco, bensì a carattere definitivo e preceduto da un’istruttoria completa.

N. 00312/2013 REG.PROV.CAU.
N. 00661/2013 REG.RIC.           

REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
 
ORDINANZA
 
sul ricorso numero di registro generale 661 del 2013, proposto da:

Nunzio Lobaccaro, rappresentato e difeso dall’avv. Gaetano Veneto, con domicilio eletto presso lo studio di quest’ultimo in Bari, via Sparano Da Bari, n. 149;

contro
Comune di Gravina in Puglia, in persona del Sindaco, legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall’avv. Lucia Lorusso, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Felice Eugenio Lorusso in Bari, via Amendola, n. 166/5; 

per l’annullamento
previa sospensione dell’efficacia,
– dell’ordinanza n. 7 del 15.4.2013 di rilascio dell’area demaniale e delle annesse strutture in località  “Forvignola” del Bosco Comunale “Difesa Grande”, notificata in data 15.4.2013, con la quale il Dirigente Responsabile del Servizio Patrimonio del Comune di Gravina in Puglia ha ordinato al Sig. Nunzio Lobaccaro, proprietario dell’omonima ditta individuale, il rilascio dell’area demaniale innanzi indicata entro la data del 15.5.2013.
 

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Gravina in Puglia;
Vista la domanda di sospensione dell’esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l’art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 6 giugno 2013 la dott.ssa Rosalba Giansante e uditi per le parti i difensori, gli avv.ti Francesco Gismondi e Vito Spano;
 

CONSIDERATO che, ad un primo esame sommario proprio della fase cautelare, non emergono profili che inducono a ritenere fondato il ricorso, tenuto conto in particolare degli accordi transattivi stipulati fra le parti e della infondatezza della dedotta censura relativa alla carenza di potere da parte del dirigente che ha adottato l’atto impugnato (cfr. T.A.R. Palermo, Sez. II, n. 2418 del 20 dicembre 2011);
RITENUTO quanto alle spese della presente fase cautelare che, secondo la regola della soccombenza, devono porsi a carico della parte ricorrente, nell’importo liquidato nel dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Terza) respinge la suindicata domanda incidentale di sospensione.
Condanna parte ricorrente al pagamento di complessivi € 1.000,00 (mille/00) in favore del Comune di Gravina in Puglia, a titolo di spese, diritti e onorari di causa, oltre IVA.
La presente ordinanza sarà  eseguita dall’Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà  a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 6 giugno 2013 con l’intervento dei magistrati:
 
 
Sergio Conti, Presidente
Antonio Pasca, Consigliere
Rosalba Giansante, Primo Referendario, Estensore
 
 
 
 

 
 
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
 
 
 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 06/06/2013
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)