Edilizia ed urbanistica – Ordinanza di demolizione di opere abusive – Omessa indicazione della norma applicata – Violazione dell’art. 3 L. 241/1990 

 
àˆ illegittima per violazione dell’art. 3 della l. 241/90 l’ordinanza di demolizione adottata dal Comune  senza la puntuale individuazione della norma applicata, dei presupposti di fatto e delle ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione.
 

N. 00956/2013 REG.PROV.COLL.
N. 01394/2008 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1394 del 2008, proposto da: 
Giuseppina Nagliero, rappresentata e difesa dall’avv. Emanuele Tomasicchio, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Francesco Silvio Dodaro in Bari, via Imbriani, n. 26; 

contro
Comune di Trani – non costituito; 

per l’annullamento
“- della ordinanza di demolizione delle opere abusive n. 14 del 10 luglio 2008, a firma del Responsabile dell’U.T.C. del Comune di Trani ing. Giuseppe Affatato, notificata in data 14.07.2008;
– di ogni altro atto connesso presupposto e/o consequenziale a quello impugnato, ancorchè non conosciuto, ivi compresa, per quanto di ragione, la relazione di accertamento di violazione urbanistico edilizia redatta in data 09.07.2008 a seguito di sopralluogo, richiamata ob relationem nel provvedimento impugnato.”
 

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 18 aprile 2013 la dott.ssa Rosalba Giansante e udito per la parte ricorrente il difensore, l’avv. Emanuele Tomasicchio;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
 

FATTO e DIRITTO
Espone in fatto la sig.ra Giuseppina Nagliero, proprietaria di un immobile ubicato in Trani, in via Rodunto, n. 34, di aver presentato la denuncia di inizio di attività  al Comune di Trani, assunta al protocollo comunale n. 20788 del 23 giugno2003, relativa ad alcuni lavori finalizzati alla ristrutturazione del proprio fabbricato; aggiunge che, una volta decorso il termine di legge senza alcuna osservazione da parte dell’amministrazione, essa ricorrente aveva dato inizio ai lavori.
Riferisce che, dopo quattro anni dalla conclusione dei lavori e senza alcuna preventiva comunicazione di avvio del procedimento, il suddetto Comune le aveva notificato l’ordinanza di demolizione n. 14, adottata il 10 luglio 2008, con la quale le era stata contestata la realizzazione di alcune opere, in assenza del permesso di costruire, e precisamente di una tettoia in legno sul lastrico solare con sottostante piccolo manufatto di circa 12 mq..
Con ricorso, ritualmente notificato l’8 ottobre 2008 e depositato il 14 ottobre 2008, la sig.ra Nagliero ha chiesto l’annullamento dell’ordinanza di demolizione n. 14 del 10 luglio 2008, adottata dal Comune di Trani nei suoi confronti e notificata in data 14 luglio 2008; ha chiesto altresì l’annullamento di ogni altro atto connesso presupposto e/o consequenziale a quello impugnato, ancorchè non conosciuto, ivi compresa, per quanto di ragione, la relazione di accertamento di violazione urbanistico edilizia redatta in data 9 luglio 2008, a seguito di sopralluogo, richiamata ob relationem nel provvedimento impugnato.
A sostegno del gravame la ricorrente ha dedotto i seguenti motivi di censura:
I) violazione di legge: dell’art.7 della legge n. 241 del 1990;
II) violazione di legge ed eccesso di potere: violazione dell’art. 3 della legge n. 241 del 1990, violazione del principio del giusto procedimento e del diritto di difesa, difetto di istruttoria e di motivazione, falsità  ed erroneità  dei presupposti, travisamento dei fatti;
III) violazione di legge: violazione e falsa applicazione dell’art. 31 del d.p.r. n. 380 del 2001, violazione del principio del giusto procedimento sotto ulteriore profilo per difetto di istruttoria; eccesso di potere: erroneità  dei presupposti, travisamento dei fatti.
Il Comune di Trani non si è costituito a resistere in giudizio.
All’udienza pubblica del 7 giugno 2012 la causa è stata rinviata a data da destinarsi.
Parte ricorrente in data 25 marzo 2013 ha depositato il decreto di archiviazione del procedimento penale n. 4454/2008 del Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Trani del 22 novembre 2010, adottato nei confronti della sig.ra Nagliero.
All’udienza pubblica del 18 aprile 2013 la causa è stata chiamata e assunta in decisione.
Il ricorso è fondato e deve, pertanto, essere accolto.
Colgono nel segno le censure di cui al secondo motivo di ricorso con le quali la ricorrente ha dedotto la violazione dell’art. 3 della legge n. 241 del 1990 per difetto di motivazione.
La sig.ra Nagliero lamenta che il provvedimento impugnato non indicherebbe le norme violate, ma farebbe un generico riferimento al “P.P.C.S.” che risulterebbe solo adottato; peraltro, aggiunge parte ricorrente, ove il Comune di Trani avesse voluto fare riferimento al Piano Particolareggiato del Centro Storico, esso effettivamente risulterebbe adottato con delibera di C.C. n. 21 del 1992, ma non sarebbe mai stato approvato dalla Regione Puglia e, pertanto, sarebbe inefficace; inoltre l’ordine di demolizione oggetto di gravame conterrebbe un mero richiamo di stile al d.p.r. n. 380 del 2001, senza l’indicazione di alcun articolo specifico.
Il Collegio deve specificare che, pur aderendo alla giurisprudenza amministrativa prevalente secondo la quale l’ordinanza di demolizione, in quanto atto dovuto e rigorosamente vincolato, non necessita di particolare motivazione, potendosi ritenersi adeguata e autosufficiente la motivazione quando già  solo sia rinvenibile la compiuta descrizione delle opere abusive, la constatazione della loro esecuzione in assenza del necessario titolo abilitativo edilizio e l’individuazione della norma applicata, ogni altra indicazione esulando dal contenuto tipico del provvedimento (cfr. ex multis T.A.R. Napoli, Sez. VI, n. 315 del 23 gennaio 2012), nella fattispecie oggetto di gravame il provvedimento impugnato deve ritenersi illegittimo in quanto adottato in palese violazione dell’art. 3 della legge n. 241 del 1990 non contenendo l’individuazione della norma applicata.
L’ordinanza impugnata, infatti, reca la seguente motivazione: “RITENUTO, alla luce di quanto sopra descritto, che le opere di cui sopra, ai punti a), b) e c) sono state realizzate in assenza del permesso di costruire, quindi abusivamente, e in violazione al “P.P.C.S.” adottato; VISTO il “P.P.C.S.” adottato dalla Città  di Trani; VISTO il D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 e succ. D.lgs. 27 dicembre 2002, n. 301;”.
Alla luce di tale contenuto, il Collegio, concordando con la prospettazione di parte ricorrente, ritiene che il provvedimento oggetto di gravame non indichi in modo chiaro i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione dell’Amministrazione, in relazione alle risultanze dell’istruttoria, come prescrive la norma che parte ricorrente assume violata.
Conclusivamente, il Collegio ritiene che il profilo di illegittimità  dedotto con la sopra illustrata censura abbia una indubbia valenza assorbente rispetto agli altri motivi di gravame, sicchè la fondatezza della censura stessa comporta l’accoglimento del ricorso stesso e, conseguentemente, l’annullamento del provvedimento impugnato, senza necessità  di pronunziarsi sugli ulteriori motivi d’impugnazione.
Le spese, secondo la regola della soccombenza, devono porsi a carico della parte resistente nell’importo liquidato nel dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Terza) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla l’ordinanza di demolizione n. 14 del 10 luglio 2008 del Comune di Trani.
Condanna il Comune di Trani al pagamento di complessivi € 1.500,00 (euro millecinquecento/00) in favore della sig.ra Giuseppina Nagliero, a titolo di spese, diritti ed onorari di causa, oltre IVA.
Contributo unificato rifuso ex art. 13, comma 6-bis.1, del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità  amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 18 aprile 2013 con l’intervento dei magistrati:
 
 
Sergio Conti, Presidente
Antonio Pasca, Consigliere
Rosalba Giansante, Primo Referendario, Estensore
 
 
 
 

 
 
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
 
 
 
 
 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 06/06/2013
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

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