1. Pubblico impiego – Rapporto di servizio – Forze armate – Trasferimento d’autorità  – Obbligo di motivazione- Sussiste


2. Processo amministrativo – Giudizio impugnatorio – Ricorso per ottemperanza – Conversione rito – Art.32, co.2, c.p.a. – Possibilità  – Condizioni

1. Il provvedimento di trasferimento di autorità  deve esplicitare le ragioni sulle quali si fonda, specie qualora si vada ad incidere su valori costituzionalmente protetti, quali la famiglia e la maternità  (artt. 29 e 37 cost.). L’esercizio della discrezionalità  non può prescindere dall’esplicitazione delle coordinate della scelta operata, salvo a sconfinare in inammissibile arbitrio; tanto più che la stessa Costituzione delinea un ordinamento delle Forze armate informato allo spirito democratico della Repubblica (cfr. art. 52), rispetto al quale l’obbligo di motivazione, quindi di trasparenza delle scelte amministrative, rappresenta principio cardine.


2. Ove un ricorso avverso un nuovo provvedimento (nella specie, di conferma del trasferimento del militare) intervenuto a seguito della sospensione cautelare di quello precedentemente adottato dalla p.A., sia rubricato come ricorso per ottemperanza al giudicato, il G.A. può attuare la conversione del rito, ai sensi dell’art.32, co.2, c.p.a., riqualificandolo come “motivi aggiunti”, ove sussistano i requisiti di forma (procura alle liti, notifica presso l’Avvocatura dello Stato) e di sostanza (menzione dell’impugnazione della conferma del trasferimento). 

N. 00913/2013 REG.PROV.COLL.
N. 02063/2011 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2063 del 2011, proposto da: 
G. C., rappresentata e difesa dall’avv. Pierangelo V. Ladogana, con domicilio eletto presso il suo studio in Bari-Torre A Mare, largo G. Leopardi n.2; 

contro
Ministero della Difesa, in persona del Ministro p.t., rappresentato e difeso per legge dall’Avvocatura distrettuale dello Stato e presso la stessa domiciliato in Bari, alla via Melo n.97; Stato Maggiore Esercito; 

per l’annullamento
-del provvedimento di trasferimento d’autorità  del Comando 7° Reggimento Bersaglieri in Bari presso il Comando 121° Reggimento Artiglieria Contraerei “Ravenna” in Bologna del 7 ottobre 2011;
-del provvedimento prot. n.603 cod. id. 290 Ind. Cl. 5.3310/CT in data 20.1.2012, adottato dallo Stato magggiore dell’Esercito – Dipartimento Impiego del Personale – Ufficio Impiego Truppa;
-di ogni ulteriore atto presupposto, connesso e consequenziale;
 

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 20 marzo 2013 la dott.ssa Giacinta Serlenga e uditi per le parti i difensori avv.ti Pierangelo Ladogana; Ines Sisto;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue;
 

FATTO e DIRITTO
1.- La sig.ra G. C. si è arruolata nell’Esercito italiano nell’anno 2010 come VSP e riveste il grado di 1° Caporal Maggiore, con incarico professionale di conduttrice di automezzi.
Madre della piccola D. F., nata a Bari il 28.2.2010, è stata trasferita d’autorità  a Bologna, con messaggio n.7980/291/5.3.9 del 5 ottobre 2011 dello Stato Maggiore dell’Esercito – Dipartimento per l’Impiego del Personale – Ufficio impiego truppa.
Avverso tale determinazione ha proposto il presente gravame, ottenendone la sospensione ai fini del riesame. Con ordinanza cautelare di questa Sezione n.18/2012, invero, sul presupposto che l’impugnato ordine di trasferimento non contenesse alcun supporto motivazionale, pur determinando la concreta disgregazione del nucleo familiare della ricorrente in violazione delle stesse linee guida dello Stato Maggiore dell’Esercito a tutela della maternità  del personale militare femminile, era stato disposto il riesame della questione ai fini dell’indicazione della sussistenza di ragioni oggettive idonee a sacrificare le particolari condizioni di vita familiare della ricorrente, come rappresentate nel ricorso.
Si è formalmente costituito il Ministero della Difesa con atto depositato il 7 dicembre 2011.
A fronte dell’ordine di riesame l’Amministrazione intimata ha riconfermato il disposto trasferimento, giusta provvedimento del 20.1.2012, prot. n.603 cod. id. 290 Ind. Cl. 5.3310/CT.
Anche tale determinazione è stata fatta oggetto di impugnazione.
All’udienza del 20 marzo 2013 la causa è stata trattenuta in decisione.
2.- Il ricorso introduttivo proposto avverso l’originario provvedimento va dichiarato improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse, essendo intervenuto il nuovo provvedimento.
3.- Prima tuttavia di passare ad esaminare le censure formulate avverso la conferma del trasferimento, contenute nell’atto notificato in data 23.3.2012 e rubricato “ricorso per esecuzione ed ottemperanza al giudicato”, si rende opportuno riqualificare tale atto come “motivi aggiunti”, ai sensi e per gli effetti dell’art.32, comma 2, c.p.a..
Ed invero ne presenta i requisiti di forma (procura alle liti e notifica presso l’Avvocatura dello Stato) e di sostanza (a pag. 3, ult. cpv., contiene l’espressa menzione all’impugnazione dell’atto di conferma del trasferimento).
Ciò premesso, l’atto riqualificato di motivi aggiunti può essere accolto sulla scorta del dedotto vizio di violazione del giudicato cautelare. Nonostante le precise statuizioni di questa Sezione, l’Amministrazione preposta non ha in alcun modo specificato le ragioni che concretamente impediscano il trasferimento della ricorrente presso altra sede più vicina al luogo di residenza e che ne giustifichino l’allontanamento dal proprio nucleo familiare, in dispregio delle stesse direttive diramate dall’Amministrazione militare e prodotte in giudizio; considerata altresì l’impossibilità  per il coniuge della ricorrente di chiedere a sua volta il ricongiungimento al nucleo familiare, essendo responsabile dell’assistenza del padre invalido (usufruisce infatti dei benefici della legge n.104/92).
L’assenza di motivazione impedisce il controllo della proporzionalità  e della ragionevolezza della determinazione adottata; nè può ritenersi, sul piano generale, che i trasferimenti di autorità  possano andare completamente esenti dall’obbligo di palesare le ragioni su cui si fondano, specie qualora -come nella specie- si vada ad incidere su valori costituzionalmente protetti, quali la famiglia e la maternità  (artt. 29 e 37 cost.). L’esercizio della discrezionalità  non può prescindere dall’esplicitazione delle coordinate della scelta operata, salvo a sconfinare in inammissibile arbitrio; tanto più che, per restare nella materia che ci occupa, la stessa Costituzione delinea un’ordinamento delle Forze armate informato allo spirito democratico della Repubblica (cfr. art.52), rispetto al quale l’obbligo di motivazione e, quindi, di trasparenza delle scelte amministrative, rappresenta principio cardine.
Nel caso di specie la motivazione si riduce ad una petizione di principio a fronte del quadro normativo di riferimento, delle direttive diramate con circolare dallo stesso Stato maggiore dell’Esercito, con le quali si auspica addirittura “l’accoglimento del principio dell’inamovibilità  della gestante ovvero della madre” (cfr. doc. 6 della produzione documentale del 5.12.2011, pag.45) e, soprattutto, a fronte del preciso ordine di questo Giudice.
4.- In conclusione, il ricorso introduttivo va dichiarato improcedibile e l’atto di impugnazione successivo, riqualificato come motivi aggiunti, va accolto; e, per l’effetto, annullato il controverso trasferimento. Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Prima),definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, in parte lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse, in parte lo accoglie e, per l’effetto, annulla l’impugnato trasferimento di sede. Condanna altresì il Ministero della Difesa alla rifusione delle spese del presente giudizio in favore della ricorrente, liquidandole in complessivi €1000,00 (mille/00), oltre accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità  amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 20 marzo 2013 con l’intervento dei magistrati:
 
 
Corrado Allegretta, Presidente
Giacinta Serlenga, Primo Referendario, Estensore
Francesco Cocomile, Primo Referendario
 
 
 
 

 
 
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
 
 
 
 
 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 05/06/2013
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on whatsapp
WhatsApp

Tag

Ultimi aggiornamenti

Galleria