1. Processo amministrativo – Opposizione a decreto ingiuntivo –  Iscrizione dell’azione nel procedimento del decreto ingiuntivo – Irrilevanza – Ragioni


2. Processo amministrativo – Decreto ingiuntivo – Pagamenti effettuati nelle more dell’emanazione del decreto – Illegittimità  del decreto – Conseguenze

1. Ove, a seguito dell’emanazione del decreto ingiuntivo da parte del G.A. ex art. 118 c.p.a., il debitore proponga opposizione iscrivendo siffatta azione cognitoria nel procedimento monitorio afferente il ricorso per decreto ingiuntivo (con conseguente acquisizione del medesimo numero di registro), ciò non comporta la violazione del combinato disposto degli art. 118 c.p.a. e 645 c.p.c. in quanto, a prescindere da ogni ulteriore considerazione, il G.A. può procedere alla conversione del rito ai sensi dell’art. 32, co.2, c.p.a..


2. Il pagamento effettuato prima dell’emissione del decreto ingiuntivo determina la sostanziale illegittimità  del decreto successivamente emesso, precludendo al debitore la facoltà  di avvalersi della notifica dello stesso, divenuto ormai invalido ed esponendolo all’applicazione dell’art.96 c.p.c., comma 1 ove prosegua l’azione monitoria con colpa grave, stante la consapevolezza dell’intervenuta estinzione del debito.

N. 00910/2013 REG.PROV.COLL.
N. 01035/2011 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sull’opposizione al decreto ingiuntivo n.324/2011 pronunziato
sul ricorso numero di registro generale 1035 del 2011, proposto da: 
Roberto Cortellazzi, rappresentato e difeso dall’avv. Giuseppe Gallo, con domicilio eletto presso il suo studio in Bari, alla via Argiro n.117; 

contro
Università  degli Studi di Bari, in persona del Rettore p.t., rappresentata e difesa dagli avv.ti Gaetano Prudente e Domenico Carbonara, con domicilio eletto presso la sede dell’Ufficio legale dell’Università , in Bari al palazzo Ateneo, piazza Umberto I n.1; 

per la revoca
del decreto ingiuntivo n.324/2011 emesso in data 11 giugno 2011 dal Tar Puglia – Bari, notificato il 1° luglio 2011;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Università  degli Studi di Bari;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 20 marzo 2013 la dott.ssa Giacinta Serlenga e uditi per le parti i difensori avv.ti Giuseppe Gallo; Domenico Carbonara;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
 

FATTO e DIRITTO
1.- Con decreto ingiuntivo n. 324/2011 emesso in data 11.6.2011 e depositato il 15 giugno successivo, l’Università  resistente è stata condannata al pagamento in favore del prof. Roberto Cortellazzi della somma di € 38.325,80 a titolo di compensi professionali, oltre interessi sino al soddisfo e spese per la procedura monitoria; queste ultime liquidate in complessivi €828,00 (di cui €533,00 per diritti; €295,00 per onorari) oltre spese generali, IVA e CAP come per legge.
L’interessato ha provveduto a notificare il decreto in parola in data 1° luglio 2011.
Ha proposto opposizione l’Università  di Bari, con atto notificato in data 26 luglio 2011, nel quale contesta l’importo complessivo liquidato in decreto poichè comprensivo delle trattenute previdenziali e fiscali e rappresenta che -medio tempore- è intervenuto il pagamento della somma dovuta, depurata delle suddette trattenute; chiede, pertanto, la revoca del decreto ingiuntivo.
Più precisamente, il credito sarebbe stato soddisfatto attraverso due versamenti: il primo con valuta 25 giugno 2011 (e, quindi nel periodo compreso tra l’emissione del decreto ingiuntivo e la sua notifica); il secondo con valuta 25 luglio 2011 (e, quindi, a notifica del decreto stesso intervenuta).
Sul punto non c’è contestazione dell’opposto che conferma l’avvenuto versamento dell’intera sorte capitale, implicitamente accettando la decurtazione delle trattenute di legge (cfr. memoria depositata il 15 febbraio 2013, pag.2 ult. cpv.).
2.- In via preliminare, va esaminata l’eccezione di improcedibilità  dell’opposizione formulata dal prof. Cortellazzi in dipendenza dell’iscrizione dell’azione cognitoria nel procedimento afferente il ricorso per decreto ingiuntivo, di cui ha infatti acquisito il numero di registro, in asserita violazione del combinato disposto degli artt.118 c.p.a. e 645 c.p.c..
L’eccezione non merita accoglimento. In disparte ogni altra considerazione e quand’anche si condividesse la suggerita lettura delle richiamate disposizioni, sarebbe consentito a questo giudice convertire il rito ai sensi e per gli effetti dell’art.32, comma 2, c.p.a..
3.- Veniamo, quindi, al merito della questione.
Le parti concordano che l’intera sorte capitale sia stata versata, depurata delle trattenute di legge; la contestazione residua concerne quindi gli interessi e le spese di giudizio che l’Università  resistente implicitamente -considerato il tenore e il petitum dell’atto di opposizione- pretenderebbe di non dover corrispondere.
Orbene, la questione dei pagamenti intervenuti nelle more del perfezionamento della procedura monitoria è stata di recente affrontata dalla Cassazione in un arresto del 2010 (cfr. la sentenza n.9033/2010). Si trova qui statuito il principio secondo cui il discrimen è rappresentato dall’emissione del decreto ingiuntivo; solo il pagamento effettuato prima di tale momento determina la sostanziale illegittimità  del decreto successivamente emesso, precludendo al debitore la facoltà  di avvalersi della notifica dello stesso, divenuto ormai invalido ed esponendolo all’applicazione dell’art.96 c.p.c., comma 1 ove prosegua l’azione monitoria con colpa grave, stante la consapevolezza dell’intervenuta estinzione del debito.
Nel caso di specie, però, entrambi i versamenti risalgono ad un momento successivo all’emissione del decreto; più precisamente al 25 giugno e al 25 luglio 2011, a fronte dell’adozione del decreto in data 11 giugno 2011 e relativo deposito in segreteria il 15 giugno successivo.
L’opposizione può pertanto essere accolta con limitato riferimento alla sorte capitale, rispetto alla quale è incontestato che ne sia stato disposto il pagamento integrale. Sono invece dovuti dall’Università  al prof. Cortellazzi sia gli interessi, sia le spese della procedura monitoria.
Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia-Bari (Sezione ) definitivamente pronunciando sull’opposizione, come in epigrafe proposta, l’accoglie in parte, nei limiti di cui in motivazione e, per l’effetto, revoca negli stessi limiti il decreto ingiuntivo n.324/2011. Condanna l’Università  al versamento degli interessi dalla data di emissione del decreto ingiuntivo stesso (non risultando agli atti la costituzione in mora del debitore ex art.1219 c.c.) sino all’effettivo soddisfo nonchè alla rifusione delle spese della procedura monitoria e del presente giudizio in favore del prof. Cortellazzi, che liquida in complessivi €1200,00 (milleduecento/00), oltre accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità  amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 20 marzo 2013 con l’intervento dei magistrati:
 
 
Corrado Allegretta, Presidente
Giacinta Serlenga, Primo Referendario, Estensore
Francesco Cocomile, Primo Referendario
 
 
 
 

 
 
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
 
 
 
 
 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 05/06/2013
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

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