1. Accesso agli atti della p.A. – Interesse – Coltivazione controversia – Sufficienza – Eccezioni processuali che riguardino la controversia – Irrilevanza – Ragioni
2. Giurisdizione – Accesso agli atti della p.A.- Emanati da gestori di pubblici servizi – Giurisdizione del G.A. – Sussiste – Limiti
3. Processo amministrativo – Competenza – Impugnazione del diniego di accesso – Procedura nazionale – Graduatoria provinciale – Art. 13 c.p.a. – Riflessi sulla competenza
1. Nel ricorso finalizzato all’annullamento di un provvedimento di rigetto di un’istanza di accesso agli atti, ai fini del suo accoglimento e conseguente annullamento del provvedimento di diniego, è sufficiente constatare l’interesse del ricorrente alla coltivazione di una controversia (nella specie di lavoro), senza che abbiano rilievo le eventuali eccezioni processuali che potrebbero farsi valere nella medesima controversia; infatti, il diritto di accedere agli atti è indipendente ed autonomo rispetto alle posizioni e alle aspettative di merito e l’eventuale instauranda controversia non rappresenta un limite al suo legittimo esercizio.
2. L’attività amministrativa, cui gli art. 22 e 23 l. n. 241 del 1990 correlano il diritto d’accesso, ricomprende non solo quella di diritto amministrativo, ma anche quella di diritto privato posta in essere dai soggetti gestori di pubblici servizi che, pur non costituendo direttamente gestione del servizio stesso, sia collegata a quest’ultima da un nesso di strumentalità derivante anche, sul versante soggettivo, dall’intensa conformazione pubblicistica. V’è pertanto la giurisdizione del G.A. sull’istanza di accesso dei dipendenti di Poste S.p.A. ad atti concernenti l’organizzazione interna della società (nella specie, atti di un procedimento privatistico per la selezione dei dirigenti o i fogli firma delle presenze giornaliere)
3. Il ricorso avverso il diniego d’accesso agli atti concernetti una procedura di rilievo nazionale ma la cui graduatoria sia a carattere provinciale, soggiace alla competenza del TAR territoriale giacchè, ai sensi dell’art.13 del c.p.a., la competenza territoriale inderogabile – stabilisce (al comma primo) che è competente il TAR nella cui circoscrizione territoriale le p.A. hanno sede e che è competente il TAR della regione in relazione ad atti o comportamenti i i cui effetti diretti sono limitati all’ambito territoriale (nella specie, per giunta, l’istante, che aveva indirizzato due istanze d’accesso speculari, una nella sede di Poste S.p.A. di Roma, l’altra nella sede di Bari, aveva ricevuto risposta negativa soltanto da quest’ultima, traendone il convincimento che competente al riguardo fosse proprio la sede di Bari).
N. 00901/2013 REG.PROV.COLL.
N. 00409/2013 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 409 del 2013, proposto da:
Giancarlo Zizza, rappresentato e difeso dagli avv. Silvestro Lazzari, Giacomo Lombardi, con domicilio eletto presso Dorotea D’Amico in Bari, corso Italia N. 19/C;
contro
Poste Italiane S.p.A., rappresentato e difeso dagli avv. Luigi Zuccarino, Gaetano Stefano Pesante, con domicilio eletto presso Area Legale Terr.Le Bari Poste Italiane in Bari, via Amendola, 116;
nei confronti di
Antonia Carrieri;
per l’annullamento
(ex art. 116 c.p.a.) del provvedimento di rigetto dell’istanza di accesso del 4.1.2013 e il conseguente accoglimento dell’istanza di accesso, con la quale il ricorrente ha chiesto alla società Poste Italiane di prendere visione ed estrarre copia degli atti relativi alla domanda di trasferimento della sig.ra Antonia Carrieri con ordine di esibizione dei documenti richiesti;
con la condanna oltre alle spese processuali, all’indennizzo ex art. 26 comma 2 c.p.a.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di Poste Italiane S.p.A.;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 23 maggio 2013 il dott. Sergio Conti e uditi per le parti i difensori Silvestro Lazzari, Giacomo Lombardi e Giacomo Riefolo;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con atto tempestivamente notificato e depositato, Giancarlo Zizza propone domanda ex art. 116 c.p.a.
L’odierno ricorrente rappresenta:
– di essere dipendente di Poste Italiane SPA presso l’ufficio postale di Dosson (Bacino Mogliano Veneto) dal 26.5.2008;
– di aver presentato domanda di trasferimento per mobilità nazionale 2012 indicando quale provincia di preferenza quella di Bari, al fine di ricongiungersi al proprio nucleo familiare che risiede a Carovigno;
– di essere stato collocato al primo posto della graduatoria, pubblicata il 12.3.2013, per la provincia di Bari, con il punteggio totale di 37,00;
– che in data 16.4.2012 veniva pubblicata una nuova graduatoria nella quale al primo posto risulta collocata Carrieri Antonia con punti 39,5 (la quale nella precedente era 12° con punti 29,5), così passando alla seconda posizione;
– di avere recentemente appreso dell’avvenuto trasferimento della Carrieri a Bari e di avere quindi avanzato (con racc. a.r. in data 4.1.2013) a Poste Italiane SPA (sia alla sede di Roma sia a quella di Bari) domanda di accesso agli atti riguardanti la correzione della suddetta graduatoria;
– di aver ricevuto in data 4.3.2013 nota in data 28.2.2013 di Poste Italiane SPA Sede di Bari -Settore Risorse Umane Regionale Sud 1- con cui si comunica il rigetto dell’istanza di accesso “anche a tutela dei dati personali dei componenti la graduatoria”.
Il ricorrente lamenta la violazione degli artt. 22, 23, 24 e 25 L. n. 241/1990 Violazione dei principi generali dell’Ordinamento. Eccesso di potere per sviamento.
In data 16.5.2013, si è costituita in giudizio Poste Italiane SPA, eccependo: a) il difetto di giurisdizione, in quanto si tratterebbe di domanda inerente il trasferimento per rapporto privatizzato, per la quale è competente il giudice del lavoro; b) l’incompetenza territoriale del TAR Puglia, sussistendo quella del TAR Lazio Roma, dato che tutti gli atti sono stati posti in essere dalla sede legale in Roma trattandosi di trasferimenti a livello nazionale; c) in via subordinata la competenza del TAR Veneto, in quanto il ricorrente presta servizio a Dosson (TV).
Nel merito viene contestata la fondatezza della domanda, evidenziando che:
nella graduatoria provvisoria del 12.3.2012 non veniva erroneamente riconosciuto alla dipendente Carrieri Antonia il punteggio (10) per famiglia monoparentale richiesto nella domanda;
la predetta, come previsto dall’accordo nazionale 28.1.2010 (che disciplina i trasferimenti) ha chiesto con tempestivo ricorso la correzione;
Poste Italiane, esperiti gli accertamenti, ha riconosciuto la sussistenza del requisito al 31.12.2013 e riconosciuto il punteggio totale di 39,5 nella graduatoria definitiva, disponendo il trasferimento a Bari della stessa, come prima classificata;
la questione posta dal Zizza deve essere devoluta al Giudice del lavoro territorialmente competente.
Alla Camera di consiglio del 23.5.2013 dopo che, il legale del ricorrente ha controdedotto alle sollevate eccezioni e il legale della resistente ha svolto breve difese, il ricorso è stato trattenuto in decisione.
Vanno preliminarmente disattese le eccezioni sollevate dalla resistente.
Quanto al prospettato difetto di giurisdizione, va rilevato che qui non è proposta un’azione inerente il rapporto di lavoro del Zizza con Poste Italiane SPA, ma è fatto valere il diritto di accesso agli atti (seppur in connessione con il rapporto di lavoro presso un concessionario di pubblico servizio). Al riguardo va rammentato che (cfr. Cons. St. Sez. VI, 19 gennaio 2010 n. 189) l’attività amministrativa, cui gli art. 22 e 23 l. n. 241 del 1990 correlano il diritto d’accesso, ricomprende non solo quella di diritto amministrativo, ma anche quella di diritto privato posta in essere dai soggetti gestori di pubblici servizi che, pur non costituendo direttamente gestione del servizio stesso, sia collegata a quest’ultima da un nesso di strumentalità derivante anche, sul versante soggettivo, dall’intensa conformazione pubblicistica. Pertanto, i dipendenti di Poste italiane s.p.a. hanno diritto ad accedere ad alcuni atti relativi all’organizzazione interna della società (quali gli atti di un procedimento privatistico per la selezione dei dirigenti o i fogli firma delle presenze giornaliere) a nulla rilevando che l’attività di Poste si svolga in parte in regime di concorrenza, atteso che in tali casi l’attività di Poste italiane, relativa alla gestione del rapporto di lavoro con i propri dipendenti, è da ritenersi strumentale al servizio gestito da Poste e incidente potenzialmente sulla qualità di un servizio, il cui rilievo pubblicistico va valutato tenendo conto non solo della dimensione oggettiva, ma anche di quella propriamente soggettiva di Poste italiane.
Parimenti infondata risulta l’eccezione di incompetenza territoriale del TAR Bari adito dal ricorrente.
In punto di fatto va rilevato che l’odierno ricorrente (tramile il suo legale) aveva formulato l’istanza di accesso con atto indirizzato sia alla sede legale di Poste Italiane SPA in Roma sia a quella territoriale di Bari (cfr.doc. n. 2 del ricorrente).
Peraltro la negativa risposta (qui impugnata) è stata emessa dalla sede di Bari, mentre nessun riscontro è stato fornito all’istante dalla sede centrale di Roma. Nè è stata rappresentata dalla nota di diniego la sussistenza di specifici motivi in ordine alla competenza da parte della sede centrale.
In tale contesto, va rilevato che è stata proprio Poste Italiane SPA ad indurre nell’odierno ricorrente la convinzione che competente al riguardo fosse la sede territoriale di Bari.
E’ stato solo in sede processuale che la resistente ha rappresentato che la documentazione non sarebbe in possesso della sede di Bari ma della sede centrale di Roma.
Peraltro tale elemento di fatto non è di per sè capace di rendere incompetente a provvedere la sede di Bari.
Il ricorrente domanda di avere accesso ad una specifica documentazione: quella prodotta dalla contro interessata in sede di opposizione alla graduatoria provvisoria per rivendicare l’attribuzione di un punteggio aggiuntivo per verificare a quale data si è maturato il predetto titolo, al fine di eventualmente tutelarsi in sede di giudizio del lavoro. Si tratta di atti che – quand’anche non fossero nella disponibilità materiale della sede di Bari, ben possono essere acquisiti presso la sede di Roma ed essere quindi consegnati al richiedente.
In punto di diritto, va rilevato che l’art. 13 del c.p.a. – nel disciplinare la competenza territoriale inderogabile – stabilisce (al comma primo) che è competente il TAR nella cui circoscrizione territoriale le P.A. hanno sede e che è competente il TAR della regione in relazione ad atti o comportamenti i i cui effetti diretti sono limitati all’ambito territoriale.
Nella fattispecie all’esame, se è pur vero che è stata posta in essere una procedura a carattere nazionale, viene in rilievo una (sola) specifica graduatoria relativa alla provincia di Bari, sicchè può affermarsi che gli effetti della procedura a cui afferiscono gli atti di cui si domanda l’ostensione si esauriscono in relazione a siffatto, delimitato, ambito territoriale e non esiste un’ efficacia nazionale della stessa.
La competenza territoriale in relazione a tale fattispecie è dunque da riconoscere al TAR Puglia Bari, dovendosi considerate palesemente infondata (per quanto già esposto) la (subordinata) indicazione della competenza del TAR Veneto (in relazione alla sede di servizio del richiedente).
Nel merito il ricorso è fondato.
Invero, il ricorrente Zizza risulta titolare di un interesse giuridicamente rilevante alla conoscenza della documentazione richiesta in quanto indispensabile per verificare la sussistenza o meno dei requisiti per l’attribuzione del punteggio (alla data stabilita del bando) in capo alla controinteressata per valutare la sussistenza di presupposti per eventualmente instaurare una controversia innanzi al Giudice del lavoro avverso il trasferimento.
L’interesse a coltivare una controversia di lavoro è, infatti, sufficiente a giustificare l’accesso agli atti. Inoltre, dato che il diritto di accesso, una volta collegato a un interesse tutelabile, rimane autonomo e distinto rispetto alle posizioni e alle aspettative di merito, non può costituire un limite all’azione ex art. 25 della legge 241/1990 la circostanza che le medesime informazioni sull’organizzazione del personale possano essere ottenute nel giudizio davanti al giudice del lavoro.
Le spese di giudizio, liquidate come da dispositivo, vanno poste – alla stregua del principio victus victori – a carico della resistente Amministrazione.
Non sussistono i presupposti per l’ulteriore condanna ex art. 26, 2°c. c.p.a.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Terza) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, ordina a Poste Italiane SPA di rilasciare copia degli atti richiesti.
Condanna la resistente al pagamento delle spese di lite, che liquida in complessivi euro 1.000,00 oltre ad IVA e CPA.
Contributo unificato rifuso ex art. 13 c 6-bis.1 D.P.R. 30.5.2002 n. 115.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 23 maggio 2013 con l’intervento dei magistrati:
Sergio Conti, Presidente, Estensore
Antonio Pasca, Consigliere
Rosalba Giansante, Primo Referendario
IL PRESIDENTE, ESTENSORE | ||
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 05/06/2013
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)