Processo amministrativo – Giudizio di ottemperanza – Decreto ingiuntivo – Art. 112, comma 2, lett. c) cod. proc. amm. – Nozione di “altri provvedimenti”- Vi rientra
Ai sensi dell’art. 112, comma 2, lett. c) cod. proc. amm. “L’azione di ottemperanza può essere proposta per conseguire l’attuazione: … c) delle sentenze passate in giudicato e degli altri provvedimenti ad esse equiparati del giudice ordinario, al fine di ottenere l’adempimento dell’obbligo della pubblica amministrazione di conformarsi, per quanto riguarda il caso deciso, al giudicato; …”. Nell’ambito della nozione di “altri provvedimenti” del giudice ordinario equiparati alle sentenze passate in giudicato rientra indubbiamente l’ipotesi del decreto ingiuntivo non opposto, dovendosi confermare sul punto la giurisprudenza amministrativa formatasi sotto la vigenza della precedente normativa.
N. 00927/2013 REG.PROV.COLL.
N. 00410/2013 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 410 del 2013, proposto da:
Maria Scaramuzzi, rappresentata e difesa dall’avv. Luca Leoncini, con domicilio presso la Segreteria del T.A.R. Bari in Bari, Piazza Massari, come per legge (art. 25 c.p.a.);
contro
Ministero della Salute, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso per legge dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bari, domiciliataria in Bari, via Melo, 97;
per l’ottemperanza
al decreto ingiuntivo n. 1922/2012 del Tribunale di Bari, avente ad oggetto l’indennizzo per danni da emotrasfusione.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero della Salute;
Viste le memorie difensive;
Visto l ‘art. 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore la dott.ssa Francesca Petrucciani;
Uditi per le parti nella camera di consiglio del giorno 22 maggio 2013 i difensori avv.ti Luca Leoncini e Giovanni Cassano;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con decreto ingiuntivo n. 1922 del 19 luglio 2012 il Tribunale di Bari, sezione Lavoro, ha ingiunto al Ministero della Salute il pagamento in favore di Maria Scaramuzzi della somma di euro 20.951,33, quale rivalutazione dell’indennizzo percepito ai sensi dell’art. 2 della L. 210/92, oltre interessi, rivalutazione monetaria e spese della procedura.
Il decreto ingiuntivo è stato ritualmente notificato al Ministero della Salute in data 6 settembre 2012 e, non essendo stato opposto dall’Amministrazione, in data 16 novembre 2012 è stato dichiarato esecutivo.
Perdurando l’inadempimento, con il ricorso in esame Maria Scaramuzzi ha chiesto l’esecuzione del decreto, con ordine al Ministero della Salute di eseguire il pagamento della somma complessiva portata dal titolo, oltre interessi e spese legali, con condanna alle spese della presente procedura e nomina di un commissario ad acta, in caso di ulteriore inerzia dell’Amministrazione.
Il ricorso deve essere accolto in quanto fondato.
Ai fini della decisione giova rilevare che, ai sensi dell’art. 112, comma 2, lett. c) cod. proc. amm. “L’azione di ottemperanza può essere proposta per conseguire l’attuazione: … c) delle sentenze passate in giudicato e degli altri provvedimenti ad esse equiparati del giudice ordinario, al fine di ottenere l’adempimento dell’obbligo della pubblica amministrazione di conformarsi, per quanto riguarda il caso deciso, al giudicato; …”.
Nell’ambito della nozione di “altri provvedimenti” del giudice ordinario equiparati alle sentenze passate in giudicato rientra indubbiamente l’ipotesi del decreto ingiuntivo non opposto, dovendosi confermare sul punto la giurisprudenza amministrativa formatasi sotto la vigenza della precedente normativa.
Considerato che, nella specie, non risulta l’adempimento da parte del Ministero della Salute al giudicato formatosi sul decreto in questione per mancata opposizione, la domanda deve essere accolta.
Va quindi ordinato al Ministero della Salute di dare esecuzione al decreto n. 1922/2012 del Tribunale di Bari, con pagamento in favore della ricorrente della somma di euro 20.951,33 a titolo di sorte capitale, oltre interessi, rivalutazione monetaria, spese legali e alle spese del presente giudizio.
Va fissato il termine di sessanta giorni dalla notifica della presente sentenza per il pagamento delle somme suindicate.
Alla nomina del commissario ad acta si provvederà con separato provvedimento in caso di ulteriore inadempienza dell’Amministrazione.
Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e si liquidano nell’importo indicato in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, sede di Bari (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, ordina al Ministero della Salute di dare esecuzione al decreto ingiuntivo n. 1922/2012 del Tribunale di Bari, Sez. Lavoro, disponendo il pagamento in favore della ricorrente delle somme portate dal decreto nel termine di giorni sessanta dalla comunicazione o notificazione della presente sentenza.
Condanna il Ministero della Salute alla rifusione in favore della ricorrente delle spese del presente giudizio, che si liquidano in complessivi euro 1.000,00, oltre accessori come per legge, somma da distrarsi in favore del procuratore anticipatario.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 22 maggio 2013 con l’intervento dei magistrati:
Corrado Allegretta, Presidente
Francesco Cocomile, Primo Referendario
Francesca Petrucciani, Primo Referendario, Estensore
L’ESTENSORE | IL PRESIDENTE | |
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 05/06/2013
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)