Accesso agli atti della p.A. – Atti di accertamento di illeciti nei confronti di terzi – Provvedimento di diniego – Legittimità 

àˆ legittimo il diniego di accesso rispetto agli atti di accertamento di violazioni amministrative adottati nei confronti di soggetti diversi dal ricorrente, dovendosi accordare prevalenza alla tutela della privacy e della riservatezza degli stessi e comunque in ragione della irrilevanza di tali atti rispetto alla posizione del ricorrente, senza che possa valere a fondare una concreta posizione di interesse all’ostensione il fatto che lo stesso ricorrente sia insorto avverso analoghi atti di accertamento adottati nei suoi confronti, trattandosi di vicende autonome e distinte e comunque in ragione della natura vincolata degli atti in questione.

N. 00934/2013 REG.PROV.COLL.
N. 00413/2013 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 413 del 2013, proposto da: 
Teorema S.p.A., rappresentato e difeso dagli avv. Bice Annalisa Pasqualone, Domenico Curigliano, Elena Cafaro, con domicilio eletto presso Bice Annalisa Pasqualone in Bari, via Dalmazia, 161; 

contro
Acquedotto Pugliese S.p.A., rappresentato e difeso dall’avv. Vincenzo Libro, con domicilio eletto presso Vincenzo Libro in Bari, via Cognetti N.26 c/o A.Q.P.; 

per l’annullamento
del diniego di accesso ai documenti espresso dalla AQP con provvedimento n. 26221 del 4.3.2013 sull’istanza della ricorrente del 13.2.2013,
nonchè per l’accertamento
del diritto della ricorrente di ottenere copia della documentazione richiesta con istanza del 13.2.2013,
nonchè con condanna dell’AQP s.p.a. a consentire alla ricorrente la visione e l’estrazione di copia integrale di quanto richiesto
 

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di Acquedotto Pugliese S.p.A.;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 23 maggio 2013 il dott. Antonio Pasca e uditi per le parti i difensori Bice Annalisa Pasqualone e Ada Carabba;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
 

FATTO
La ricorrente è titolare di un impianto produttivo di tipo industriale ubicato nel Comune di Acquaviva delle Fonti.
In assenza di autorizzazione allo scarico delle acque reflue industriali e di adeguato sistema di stoccaggio o smaltimento, la ricorrente assume di provvedere allo smaltimento delle stesse mediante conferimento presso impianti autorizzati, genericamente indicati.
Sino alla data dell’8.1.2013 la ricorrente, in assenza di collegamento alla rete fognaria civile, assume di aver provveduto anche allo smaltimento dei reflui fognari relativi alla palazzina uffici, mediante stoccaggio nella vasca imhoff e successivo prelievo tramite autospurgo e smaltimento presso impianti autorizzati.
La ricorrente ha ottenuto il collegamento alla rete fognaria dell’AQP in data 8.1.2013 per lo smaltimento dei reflui fognari della palazzina uffici.
A seguito di attività  di controllo dell’AQP s.p.a., mediante sopralluogo e prelevamento di campioni dal pozzetto a servizio della ricorrente eseguito in data 15.1.2013, è stato accertato a carico della ricorrente l’illecito conferimento nella rete fognaria cittadina di acque reflue con caratteristiche qualitative non riconducibili nell’ambito dei reflui domestici, essendosi rilevata la presenza di metalli in concentrazioni superiori ai limiti imposti dalla normativa di riferimento, e aventi, quindi, ad evidenza caratteristica di reflui industriali, come da rapporto di prova n. 1378.
Alla stregua di quanto sopra, la ricorrente – con istanza del 13.2.2013 – ha formulato richiesta di accesso non solo con riferimento agli atti richiamati nel provvedimento prot. 0013885 del 4.2.2013 relativo all’accertamento in danno di essa ricorrente, ma anche con riferimento a tutti i documenti connessi, ivi compreso il programma di tutti i campionamenti effettuati nello stesso periodo sulla rete fognaria del Comune di Acquaviva delle Fonti, degli esiti dei rapporti di prova e degli stessi rapporti di prova dei campionamenti compiuti nell’ambito delle verifiche effettuate sulla rete fognaria pubblica e conseguenti e/o comunicazioni assunte dall’AQP nei confronti dei responsabili.
In esito all’accertamento di cui sopra l’AQP ha diffidato la ricorrente all’immediata sospensione del collegamento di fornitura idrico-fognaria.
La ricorrente ha impugnato il predetto provvedimento con ricorso innanzi a questo Tribunale n. 229/2013 pendente presso la Prima Sezione, con espressa riserva di motivi aggiunti in esito all’acquisizione della documentazione richiesta.
Tale pendenza giudiziaria ha costituito il presupposto della motivazione posta a fondamento dell’istanza di accesso documentale.
Con l’impugnata nota del 4.3.2013 l’AQP s.p.a ha reso disponibili per la visione e l’estrazione di copia il verbale del prelievo effettuato presso il pozzetto sifonato dell’opificio della ricorrente in data 15.1.2003, denegando l’accesso agli altri documenti, trattandosi “di elementi inerenti l’attività  di controllo che questa società  espleta nei confronti di altre aziende sparse nel territorio di Acquavia e che, come tali, non possono essere oggetto di divulgazione se non ai diretti interessati”.
La ricorrente ha proposto dunque il ricorso in esame, deducendo violazione della normativa in materia di accesso e violazione dei principi di trasparenza e di imparzialità  dell’azione amministrativa.
Si è costituita in giudizio l’AQP s.p.a, contestando le avverse deduzioni e chiedendo al reiezione del ricorso.
Alla Camera di Consiglio del 23 maggio 2013 il ricorso è stato introitato per la decisione.
DIRITTO
Preliminarmente va dichiarata la irricevibilità  della documentazione depositata tardivamente in giudizio dalla AQP s.p.a, alla stregua della eccezione in tal senso sollevata dalla difesa della società  ricorrente, disponendosene quindi lo stralcio e la inutilizzabilità  e irrilevanza ai fini del decidere.
Ciò premesso, rileva il Collegio che il ricorso è manifestamente infondato.
Ed invero, il diniego all’accesso opposto dall’AQP s.p.a. per la parte di documenti relativi ad attività  di controllo espletate nei confronti di altri e diversi soggetti risulta perfettamente legittimo ed immune dai denunciati vizi.
L’accesso alla documentazione relativa agli accertamenti eseguiti nei confronti di altri soggetti è stato legittimamente negato alla ricorrente non solo in ragione della tutela del diritto alla privacy, ma anche e soprattutto in ragione della loro natura di atti di accertamento nell’ambito di attività  repressiva di illeciti e abusivi comportamenti, con conseguente evidente esigenza di riservatezza in ordine ad attività  sanzionatoria in itinere.
Nè appare sufficiente a giustificare l’accesso il mero richiamo alla pendenza del giudizio n. 299/2013, attesa la assoluta irrilevanza della richiesta documentazione relativa agli accertamenti nei confronti di altri soggetti ai fini della tutela in giudizio delle eventuali ragioni della ricorrente, in ragione peraltro della inconfigurabilità  di ipotizzati profili di eccesso di potere, integrando l’attività  repressiva e sanzionatoria natura vincolata, scevra da qualsivoglia profilo di discrezionalità  nell’ambito del trattamento sanzionatorio.
Il ricorso va dunque respinto.
Ricorrono giustificati motivi per dichiarare compensate tra le parti le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Bari Sezione Terza definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità  amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 23 maggio 2013 con l’intervento dei magistrati:
 
 
Sergio Conti, Presidente
Antonio Pasca, Consigliere, Estensore
Rosalba Giansante, Primo Referendario
 
 
 
 

 
 
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
 
 
 
 
 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 05/06/2013
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

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