1. Sanità  e farmacie – Autorizzazioni – Diniego installazione apparecchiature tecniche – Insussistenza condizioni immobile ospitante – Rigetto istanza cautelare

2.  Sanità  e farmacie – Autorizzazioni – Sicurezza sul lavoro – D.lgs. n. 81/2008 – Divieto di destinare al lavoro locali sotterranei – art. 65 – Presupposti per la deroga  

1. Merita rigetto l’istanza cautelare avverso il diniego di installazione di R.M. e di T.A.C. ove il relativo immobile non soddisfi anche una delle condizioni all’uopo previste dal locale regolamento edilizio comunale.


2. In tema di sicurezza sul lavoro, l’art. 65 del D.Lgs n.81/2008 contempla soltanto una mera possibilità  di deroga al generale divieto di destinare al lavoro locali chiusi sotterranei ove sussistano “particolari esigenze tecniche”, non già  una autorizzazione all’utilizzazione del locale per “usi speciali”, eventualmente prevista in sede regolamentare comunale.
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vedi Cons. St., sez. III, ordinanza 8 novembre 2013, n. 4396 – 2013 ric. n. 7394 – 2013
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N. 00304/2013 REG.PROV.CAU.
N. 00627/2013 REG.RIC.           

REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
 
ORDINANZA
 
sul ricorso numero di registro generale 627 del 2013, proposto da:

Centro Radiodiagnostico dott. Perfetto e C. s.a.s., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall’avv. Raffaele De Vitto, con domicilio eletto presso l’avv. Rosa Cerabino in Bari, alla via Melo n. 141;

contro
Azienda Sanitaria Locale Foggia, in persona del Direttore generale p.t., rappresentata e difesa dall’avv. Raffaele Irmici, con domicilio eletto presso l’avv. Antonio Distaso in Bari, al c.so Vittorio Emanuele n.60; Comune di Foggia, in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dagli avv.ti Michele Barbato e Domenico Dragonetti, con domicilio eletto presso l’avv. Luigi D’Ambrosio in Bari, alla piazza Garibaldi n. 23; 

per l’annullamento
previa sospensione dell’efficacia,
-del parere sfavorevole della ASL FG prot.0049429-12 del 16.3.2013 Dipartimento di Prevenzione Servizio Igiene e Sanità  Pubblica ex FG/3,comunicato dal Comune di Foggia in data 10.4.2013 con il quale, in relazione alla richiesta della ricorrente di installazione di TAC e di una RM, la ASL FG ha espresso parere sfavorevole “perchè non conforme all’art 57 del vigente regolamento edilizio comunale di Foggia”;
-della nota prot. 32830 del 10.4.2013 dello Sportello unico per le Attività  Produttive, con la quale -sulla scorta del parere sanitario negativo- è stato dichiarato inammissibile l’intervento per cui è causa;
-di tutti atti connessi,preordinati e conseguenti comunque lesivi,
 

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Azienda Sanitaria Locale Foggia e del Comune di Foggia;
Vista la domanda di sospensione dell’esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l’art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 5 giugno 2013 la dott.ssa Giacinta Serlenga e uditi per le parti i difensori avv.ti Raffaele De Vitto; Raffaele Irmici; Michele Barbato;
 

-considerato che l’art.57 del Regolamento edilizio comunale contiene -al comma 6- un elenco dettagliato delle possibili utilizzazioni commerciali dei locali interrati dettandone le condizioni tra cui, per quel che qui rileva, l’altezza minima di m.3,30 che il locale in discussione comunque non presenta;
-considerato altresì che non si rileva il denunziato contrasto tra la stessa norma regolamentare e l’art.65 del d.lgs. n.81/08; quest’ultima si limita, invero, a contemplare una mera possibilità  di deroga al generale divieto di destinare al lavoro locali chiusi sotterranei per “particolari esigenze tecniche” e la norma regolamentare contempla -testualmente- all’ultimo comma “..l’eventuale utilizzazione per usi speciali”, autorizzabile caso per caso;
-rilevato che, nel caso di specie, non risulta agli atti una richiesta di deroga nè sembra ricorrere il presupposto delpericulum in mora giacchè la determinazione negativa si riferisce alla sola possibilità  di ampliamento nei locali interrati per cui è causa;
P.Q.M.
il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Prima) respinge la su indicata istanza cautelare incidentale. Spese compensate.
La presente ordinanza sarà  eseguita dall’Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà  a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 5 giugno 2013 con l’intervento dei magistrati:
 
 
Corrado Allegretta, Presidente
Giacinta Serlenga, Primo Referendario, Estensore
Francesco Cocomile, Primo Referendario
 
 
 
 

 
 
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
 
 
 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 06/06/2013
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)