Pubblico impiego – Concorso – Omessa sottoscrizione domanda di partecipazione – Inammissibilità della domanda
àˆ da respingere la domanda cautelare volta ad ottenere la sospensione dell’efficacia della delibera della ASL con cui viene dichiarata l’inammissibilità della domanda di partecipazione all’avviso pubblico per soli titoli, in ragione dell’omessa sottoscrizione dell’istanza, in quanto, difettando tale requisito essenziale, per di più non suscettibile di sanatoria, non è apprezzabile la volontà giuridicamente rilevante di partecipare alla medesima procedura.
N. 00305/2013 REG.PROV.CAU.
N. 00643/2013 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 643 del 2013, proposto da:
Rocco Goffredo, rappresentato e difeso dall’avv. Amerigo Maggi, con domicilio eletto presso l’avv. Maria Ilenia Macchia in Bari, via G. Bovio 43/L;
contro
Azienda Sanitaria Locale Barletta Andria Trani;
nei confronti di
Franca Ferrara;
per l’annullamento
previa sospensione dell’efficacia,
della deliberazione n. 611 del 18.4.2013 dell’ASL BAT, con cui è stata dichiarata la non ammissibilità , per mancata sottoscrizione, della domanda del ricorrente di partecipazione all’avviso pubblico, per soli titoli, per il conferimento d’incarichi professionali di base, a termine, di dirigente medico nella disciplina di patologia clinica, indetto con deliberazione n.1283/CS del 15.9.2011 e pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n.155 del 6.10.2011;
di ogni altro atto presupposto, conseguente e/o connesso a quelli espressamente impugnati.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Vista la domanda di sospensione dell’esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l’art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore la dott. Francesca Petrucciani;
Udito per la ricorrente nella camera di consiglio del giorno 5 giugno 2013 il difensore avv. Amerigo Maggi;
Ritenuto che, al sommario esame proprio della presente fase, non paiono sussistenti i presupposti per l’accoglimento dell’istanza cautelare, essendo pacifica la mancata sottoscrizione della domanda di partecipazione alla procedura selettiva e difettando, pertanto, la manifestazione di volontà giuridicamente rilevante di partecipare, in mancanza della quale l’atto è privo di un elemento essenziale in relazione alla funzione cui è destinato e quindi non suscettibile nemmeno di sanatoria (ex multis Cons. Stato, sez. II, n. 4699 del 19 gennaio 2012);
Considerato, peraltro, che proprio alla luce della funzione essenziale svolta dalla sottoscrizione, l’apposita previsione di esclusione contenuta nell’avviso pubblico non appare illegittima;
Ritenuto che ricorrono, comunque, le ragioni che giustificano la compensazione delle spese della fase cautelare;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, sede di Bari (Sezione Prima), respinge l’istanza cautelare.
Compensa le spese della presente fase.
La presente ordinanza sarà eseguita dall’Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 5 giugno 2013 con l’intervento dei magistrati:
Corrado Allegretta, Presidente
Francesco Cocomile, Primo Referendario
Francesca Petrucciani, Primo Referendario, Estensore
L’ESTENSORE | IL PRESIDENTE | |
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 06/06/2013
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)