Istruzione pubblica – Università  – Corso di laurea a numero programmato – Trasferimento ad altra Università  –  Requisito superamento prove di ammissione al corso di laurea – Allegazione –  Integrazione postuma – Possibilità 

In caso di richiesta di trasferimento ad altra Università  per gli anni successivi al primo, il possesso del requisito del superamento delle prove di ammissione a corsi di laurea a numero programmato presso Università  italiane, rileva solo come attestazione di idoneità  al trasferimento, pertanto la sua mancata allegazione all’istanza di trasferimento, non richiesta dalla modulistica predisposta dall’Università , non determina il rigetto dell’istanza e l’attestazione può essere depositata in sede di integrazione postuma (nella fattispecie l’adito TAR ha accolto l’istanza cautelare ordinando il riesame dell’istanza di trasferimento ad altra Università  per gli anni successivi al primo).

N. 00299/2013 REG.PROV.CAU.
N. 00595/2013 REG.RIC.           

REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
 
ORDINANZA
 
sul ricorso numero di registro generale 595 del 2013, proposto da:

Antonio Salzano, rappresentato e difeso dagli avv. Michele Bonetti e Santi Delia, con domicilio eletto presso l’avv. Filomena Bruno in Bari, alla via Beata Elia di S.Clemente n. 200;

contro
Università  degli Studi di Bari, in persona del Rettore p.t., rappresentata e difesa dagli avv.ti Marcella Loizzi e Bianca Massarelli, con domicilio eletto presso la sede dell’Avvocatura interna in Bari, alla piazza Umberto n.1 (palazzo Ateneo); 

nei confronti di
Michele Vitolo; 

per l’annullamento
previa sospensione dell’efficacia,
-dei verbali della Commissione istruttoria istanze trasferimenti nominata dal Preside della Facoltà  e approvata nel consiglio di Facoltà  del 24 settembre 2012, del 9 e 18 ottobre 2012, mai comunicati, nella parte in cui si decreta che la domanda di trasferimento presso il Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia di parte ricorrente non è stata valutata perchè ritenuta inammissibile;
 

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Università  degli Studi di Bari;
Vista la domanda di sospensione dell’esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l’art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 5 giugno 2013 la dott.ssa Giacinta Serlenga e uditi per le parti i difensori avv.ti Anna Filomena Bruno, per delega dell’avv. Santi Delia; Marcella Loizzi;
 

Considerato che non è in discussione il possesso del controverso requisito da parte del ricorrente (superamento delle prove di ammissione a corsi di laurea a numero programmato presso Università  italiane) e che, ove riferito ai trasferimenti di studenti iscritti ad anni successivi al primo, non può che rilevare in assoluto come attestazione di idoneità  e non già  come titolo di accesso ai posti disponibili nell’anno cui il test stesso si riferisce; tanto più che la Conferenza nazionale dei Presidi delle Facoltà  di Medicina ha deliberato all’unanimità  di riferire, in tali casi, la ricognizione dei posti disponibili al ciclo complessivo dei sei anni di corso (cfr. verbale del tavolo tecnico del 21.3.2012);
Rilevato, altresì, che l’apposito Regolamento universitario e la predisposta modulistica non includono l’attestazione del requisito in parola nell’elenco della documentazione la cui mancanza, anche parziale, comporta il rigetto dell’istanza, sicchè deve ritenersi ammissibile anche un’integrazione documentale postuma;
Ritenuto sussistere il periculum in mora giacchè viene interdetta al ricorrente la prosecuzione del corso di studi nel Paese di origine;
P.Q.M.
il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Prima) accoglie la su indicata istanza cautelare incidentale e, per l’effetto, ordina il riesame. Spese compensate.
La presente ordinanza sarà  eseguita dall’Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà  a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 5 giugno 2013 con l’intervento dei magistrati:
 
 
Corrado Allegretta, Presidente
Giacinta Serlenga, Primo Referendario, Estensore
Francesco Cocomile, Primo Referendario
 
 
 
 

 
 
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
 
 
 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 06/06/2013
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)