Pubblico impiego – Concorso universitario – Ricercatore – Commissione – Valutazione comparativa – Iter valutativo
Nell’ambito di un concorso volto all’assegnazione di un posto da ricercatore universitario la Commissione deve anzitutto effettuare la delibazione dei titoli e delle pubblicazioni valutabili per ciascun candidato, indicando puntualmente gli uni e le altre; a seguire deve formulare la valutazione comparativa avente ad oggetto ogni singolo titolo ed ogni singola pubblicazione, in base ai parametri di giudizio fissati dagli artt. 2 e 3 del D.M. n. 89 del 2009; infine, deve pronunciarsi sul valore complessivo dei curricula e della produzione scientifica dei candidati.
N. 00900/2013 REG.PROV.COLL.
N. 01405/2012 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1405 del 2012, integrato da motivi aggiunti, proposto da Rotondo Francesco, rappresentato e difeso dall’avv. Nicolò De Marco, con domicilio eletto in Bari, via Abate Gimma, 189;
contro
Politecnico di Bari, rappresentato e difeso per legge dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bari, domiciliataria in Bari, via Melo, 97;
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca;
nei confronti di
Grassini Laura, rappresentata e difesa dall’avv. Filippo Panizzolo, con domicilio eletto in Bari, via M. Celentano, 27;
per l’annullamento,
previa sospensione dell’efficacia,
– del decreto rettorale n. 284 del 6 luglio 2012 – comunicato in data 11 luglio 2012 – pubblicato su Gazzetta Ufficiale n°158 del 27.7.2012, con cui sono stati approvati gli atti della procedura di valutazione comparativa per la copertura di un posto di Ricercatore Universitario presso la 1° Facoltà di Ingegneria del Politecnico di Bari per il settore scientifico disciplinare ICAR/20 “Tecnica e pianificazione urbanistica” indetta con decreto rettorale n. 556 del 13.12.2010, nominando vincitrice l’ing. Grassini Laura;
– nonchè di tutti gli atti della procedura concorsuale, presupposti connessi e consequenziali, con particolare riferimento a tutti i verbali ed ai giudizi individuali dei commissari Borri e Las Casas, al giudizio collegiale e riassuntivo, al parere di regolarità tecnica della procedura, nonchè alla nomina della controinteressata, se intervenuta;
quanto al ricorso per motivi aggiunti depositato in data 21 novembre 2012, per l’annullamento,
previa sospensione dell’efficacia,
– del decreto rettorale n. 392 del 2 ottobre 2012 con cui il Politecnico ha assunto in ruolo l’ing. Grassini Laura;
– nonchè di tutti gli atti censurati con il ricorso introduttivo;
e per la condanna dell’Amministrazione universitaria al risarcimento del danno ingiusto arrecato al ricorrente dai provvedimenti impugnati;
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Politecnico di Bari e di Grassini Laura;
Visto il ricorso incidentale proposto dalla controinteressata Grassini Laura;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore il dott. Francesco Cocomile e uditi nell’udienza pubblica del giorno 20 marzo 2013 per le parti i difensori avv.ti Nicolò De Marco, Giuseppe Zuccaro e Filippo Panizzolo;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
FATTO e DIRITTO
L’odierno ricorrente dott. Rotondo Francesco partecipava alla procedura di valutazione comparativa per la copertura di un posto di Ricercatore Universitario presso la 1° Facoltà di Ingegneria del Politecnico di Bari per il settore scientifico disciplinare ICAR/20 “Tecnica e pianificazione urbanistica”, procedura indetta con decreto rettorale n. 556 del 13.12.2010.
Alla stessa procedura di valutazione comparativa partecipava anche la controinteressata ing. Grassini Laura.
La Commissione giudicatrice veniva nominata con decreto rettorale n. 279 del 30 giugno 2010 nelle persone del prof. Dino Borri, della prof.ssa Giovanna Fossa e del prof. Giuseppe Las Casas.
Nel corso della prima seduta (30 novembre 2011 – verbale n. 1) la Commissione procedeva alla discussione dei criteri di massima in base ai quali sarebbe stata effettuata la valutazione comparativa relativamente ai titoli ed alle pubblicazioni dei candidati.
Nella seconda seduta (1° dicembre 2011) la Commissione continuava la discussione di cui al precedente verbale.
Nel corso della riunione telematica del 14 dicembre 2011 la Commissione decideva di convergere all’unanimità sulla definizione dei criteri di valutazione di titoli e pubblicazioni di cui al quadro allegato al verbale di detta riunione:
«Allegato al Verbale n. 1 (terzo incontro telematico della Commissione, tenutosi il 14.12.1011)
La Commissione decide, in fine, di adottate un quadro di criteri di valutazione dei titoli e delle pubblicazioni di candidate e candidati composto nel modo che qui segue:
â— titoli da valutarsi analiticamente, come prescritto dal bando, con precisazione che la Commissione adatterà la forma quali-quantitativa della valutazione, fino a un massimo di 30 punti su un massimo di 100 punti di merito, sulla base dei seguenti punteggi:
(i1) dottorato di ricerca: 2 punti/anno concluso e 4 punti per titolo conseguito per max 10 punti
(i2) assegni di ricerca e contratti ai sensi della L. 449/1997 e borse post-doc ai sensi della L 398/1959: max 2 punti/anno per max 10 punti
(i3) posizione di ricercatore a tempo determinato ai sensi della L 230/2005: max 2 punti/anno per max 10 punti
(i4) premi e riconoscimenti internazionali e nazionali per attività di ricerca: max 10 punti
(i5) organizzazione, direzione e coordinamento di gruppi di ricerca nazionali e internazionali: 5 punti a progetto sino a max 10 punti
(i6) partecipazione a conferenze internazionali e nazionali in qualità di relatore invitato: max 8 punti
(i7) partecipazione a progetti di ricerca internazionali e nazionali: max 8 punti
(i8) titolarità di brevetti: max 6 punti
altri titoli: max 6 punti (attività didattica universitaria in Italia o all’estero: max 1 punto/anno per max 6 punti, prestazione di servizi di formazione e ricerca anche con rapporto di lavoro a tempo determinato in istituti pubblici in Italia o all’estero per max 4 punti, svolgimento di attività di ricerca presso soggetti privati in Italia o all’estero: max 4 punti)
(i9) altri titoli significativi – purchè congruenti al ssd Icar 20 – ai fini della valutazione comparativa affidata alla Commissione: max 2 punti
â— pubblicazioni da valutarsi anch’esse in forma quantitativa fino a un massimo di 70 punti su un massimo di 100 punti di merito, sulla base dei seguenti punteggi:
(ii1) per ogni libro a diffusione internazionale di cui il candidato sia autore o coautore: max 24 punti
(ii2) per ogni libro a diffusione internazionale di cui il candidato sia curatore o co-curatore oppure capitolo di libro a diffusione internazionale di cui il candidato sia autore o coautore: max 12 punti
(ii3) per ogni saggio su rivista internazionale con revisori internazionali di cui il candidato sia autore o coautore: max 12 punti
(ii4) per ogni libro a diffusione nazionale di cui il candidata sia autore o coautore: max 6 punti
(ii5) per ogni libro a diffusione nazionale di cui il candidato sia curatore o co-curatore oppure capitolo di libro a diffusione nazionale di cui il candidato sia autore o coautore: max 3 punti
(ii6) per ogni saggio su rivista nazionale di cui il candidato sia autore o coautore: max 3 punti
(ii7) per ogni cura di o saggio in atti di conferenze internazionali: max punti 2
(ii8) per ogni cura di o saggio in atti di conferenze nazionali: max punti 1;
â— i Commissari si atterranno alla regola di non superare in alcun caso il punteggio complessivo massimo di 30 per i titoli e 70 per le pubblicazioni, ciascun commissario calibrando le proprie valutazioni in modo comparativo tra i candidati.
â— i Commissari perverranno alle graduatorie conclusive, sia per i titoli che per le pubblicazioni, il più possibile con criterio di collegialità , e cioè evitando la mera media aritmetica dei punteggi espressi a livello individuale dai singoli Commissari
â— nel caso di pubblicazioni a più autori dove sia difficile enucleare i singoli contributi i Commissari decidono di applicare la seguente tabella di pesi al giudizio di merito nel suo complesso:
numero coautori – coefficiente
1 —————————— 1
2 ————————— 0,7
3 ————————— 0,6
4 ————————— 0,5
5 ————————— 0,3
6 o più ——————– 0,2
â— i Commissari decidono che i punteggi delle pubblicazioni eventualmente da essi firmate con Candidati e Candidate siano da valutarsi unicamente dai Commissari in esse non coinvolti
â— i Commissari decidono che le pubblicazioni presentate come ancora in corso di stampa passano considerarsi solo quando tra i documenti presentati al Concorso siano incluse certificazioni della procedura di stampa in corso sottoscritte dall’Editore
â— i Commissari decidono che sia da essi da farsi ogni sforzo per costruire per i Candidati indici di citazione e per valutare i fattori di impatto delle differenti pubblicazioni da questi».
In data 27 gennaio 2012 la Commissione procedeva all’apertura della busta contenente l’elenco dei candidati (n. 12) ed i singoli commissari dichiaravano l’insussistenza di cause di astensione e di ricusazione.
In data 9 febbraio 2012 la Commissione disponeva l’apertura dei plichi contenenti i curricula, i titoli e le pubblicazioni dei candidati.
Nella seduta del 19 marzo 2012 (verbale n. 5) i candidati illustravano e discutevano i titoli e le pubblicazioni presentate.
Nelle riunioni del 2 aprile 2012 e del 3 aprile 2012 (verbale n. 6) la Commissione procedeva alla valutazione dei titoli e delle pubblicazioni allegate alle domande dei candidati che avevano sostenuto il colloquio.
Nel corso della seduta del 14 maggio 2012 (verbale n. 8) la Commissione, previa valutazione comparativa dei giudizi individuali e collegiali espressi sui candidati, formulava i giudizi finali e procedeva alla votazione per l’individuazione del vincitore.
All’esito di tali operazioni la Commissione giudicatrice indicava la dott.ssa Grassini Laura vincitrice della predetta procedura di valutazione comparativa.
Infine, con decreto n. 284 del 6 luglio 2012 il Rettore approvava gli atti della procedura di valutazione comparativa, dichiarando la dr.ssa Laura Grassini vincitrice della stessa.
Il Rotondo impugnava in questa sede con il ricorso introduttivo gli atti della procedura, tra cui il citato decreto rettorale n. 284/2012.
Deduceva, tra i vari motivi di ricorso, la censura relativa alla omessa valutazione comparativa analitica dei titoli e delle pubblicazioni dei candidati in violazione delle clausole del bando e della normativa di riferimento.
Con ricorso per motivi aggiunti il Rotondo contestava il decreto rettorale n. 392 del 2 ottobre 2012 di assunzione della controinteressata Grassini, deducendo censure di illegittimità derivata.
Chiedeva, altresì, la condanna dell’Amministrazione resistente al risarcimento del danno ingiusto arrecato dai provvedimenti impugnati.
Si costituivano l’Amministrazione universitaria ed la controinteressata Grassini Laura, resistendo al gravame.
Con ricorso incidentale la controinteressata rilevava l’asserita erroneità delle valutazioni espresse dalla Commissione esaminatrice in ordine ai titoli ed alle pubblicazioni prodotte dalla stessa Grassini e dal ricorrente principale Rotondo.
Le parti hanno svolto difese in vista della pubblica udienza del 20 marzo 2013, nella quale la causa è passata in decisione.
Ciò premesso in punto di fatto, ritiene questo Collegio che il ricorso principale, integrato da motivi aggiunti, sia fondato, dovendosi accogliere il motivo di doglianza relativo alla omessa valutazione comparativa analitica dei titoli e delle pubblicazioni dei candidati.
Invero, l’art. 7 (rubricato “Valutazione comparativa”) del bando così dispone:
«Ciascuna Commissione giudicatrice, per procedere alla valutazione comparativa dei candidati, predetermina i criteri di massima e li consegna al responsabile del procedimento di cui al successivo art. 13, il quale ne assicura la pubblicità presso la sede del Rettorato e delle Facoltà a cui sono attribuiti i posti di cui all’art. 1. I criteri sono pubblicati almeno sette giorni prima della prosecuzione dei lavori della Commissione.
Per le determinazioni di cui al precedente comma, ciascuna Commissione può avvalersi di strumenti telematici di lavoro collegiale, previa autorizzazione del Rettore.
La valutazione comparativa sarà effettuata da ciascuna Commissione in conformità alle disposizioni dell’art. 1, co. 7, del decreto legge 10/11/2008, convertito in legge 09/01/2009, n. 1, sulla base dei titoli, illustrati e discussi davanti alla Commissione dai candidati, e delle pubblicazioni, compresa la tesi di dottorato.
Le Commissioni giudicatrici effettuano analiticamente la valutazione comparativa dei titoli presentati dai candidati sulla base dei seguenti elementi debitamente documentati, giusta D.M. del 28/07/2009, n. 89:
a) possesso del titolo di dottore di ricerca o equivalente, conseguito in Italia o all’estero;
b) svolgimento di attività didattica a livello universitario in Italia o all’estero;
c) prestazione di servizi di formazione e ricerca, anche con rapporto di lavoro a tempo determinato, presso istituti pubblici italiani o all’estero;
d) svolgimento di attività di ricerca, formalizzata da rapporti istituzionali, presso soggetti pubblici e privati italiani e stranieri;
t) svolgimento di attività in campo clinico relativamente a quei settori scientifico-disciplinari in cui sono richieste tali specifiche competenze;
f) realizzazione di attività progettuale relativamente a quei settori scientifico-disciplinari nei quali è prevista;
g) organizzazione, direzione e coordinamento di gruppi di ricerca nazioni e internazionali;
h) titolarità di brevetti relativamente a quei settori scientifico-disciplinari nei quali e prevista, i) partecipazione in qualità di relatore a congressi e convegni nazionali e internazionali,
j) conseguimento di premi e riconoscimenti nazionali e internazionali per attività di ricerca.
Ai sensi dell’art. 1, comma 7, della legge 4/11/2005, n. 230, costituiscono titoli preferenziali il dottorato di ricerca, le attività svolte in qualità di assegnisti e contrattisti ai sensi dell’art. 51, comma 6, della legge 27/12/1997, n. 449, di borsisti post-dottorato ai sensi della legge 30/11/1989, n. 398, nonchè di contrattisti ai sensi del comma 14 del citato art. 1 della legge n. 230/2005.
La valutazione di ciascun elemento sopra specificato è effettuata considerando specificamente la significatività che esso assume in ordine alla qualità e quantità dell’attività di ricerca svolta dal singolo candidato.
Le Commissioni giudicatrici, nell’effettuare la valutazione comparativa dei candidati, prendono in considerazione esclusivamente pubblicazioni o testi accettati per la pubblicazione secondo le norme vigenti nonchè saggi inseriti in opere collettanee e articoli editi su riviste in formato cartaceo o digitale con l’esclusione di note interne o rapporti dipartimentali.
Le Commissioni giudicatrici effettuano la valutazione comparativa delle pubblicazioni presentate dai candidati sulla base dei seguenti criteri:
a) originalità , innovatività e importanza di ciascuna pubblicazione scientifica;
b) congruenza di ciascuna pubblicazione con il settore scientifico-disciplinare per il quale è bandita la procedura, ovvero con tematiche interdisciplinari ad esso correlate;
c) rilevanza scientifica della collocazione editoriale di ciascuna pubblicazione e sua diffusione all’interno della comunità scientifica;
d) determinazione analitica, anche sulla base di criteri riconosciuti nella comunità scientifica di riferimento, dell’apporto individuale del candidato nel caso di partecipazione del medesimo a lavori in collaborazione.
Le Commissioni giudicatrici devono altresì valutare la consistenza complessiva della produzione scientifica del candidato, l’intensità e la continuità temporale della stessa, fatti salvi i periodi, adeguatamente documentati, di allontanamento non volontario dall’attività di ricerca, con particolare riferimento alle funzioni genitoriali.
Nell’ambito dei settori scientifico-disciplinari in cui ne è riconosciuto l’uso a livello internazionale le Commissioni nel valutare le pubblicazioni si avvalgono anche dei seguenti indici:
1) numero totale delle citazioni;
2) numero medio di citazioni per pubblicazione;
3) “impact factor” totale;
4) “impact factor” medio per pubblicazione;
5) combinazioni dei precedenti parametri atte a valorizzare l’impatto della produzione scientifica del candidato (indice di Hirsch o simili). ¦».
Nella fattispecie, peraltro, il menzionato art. 7 del bando di concorso riproduce pedissequamente i criteri di valutazione di cui agli artt. 2 e 3 del D.M. 28.7.2009, che dunque costituiscono anche lex specialis della procedura.
La stessa Commissione esaminatrice nel corpo del verbale n. 1 del 30 novembre 2011 prende atto di quanto stabilito dagli artt. 4 d.p.r. n. 117/2000 e 1, 2 e 3 D.M. n. 89/2009.
In concreto, tuttavia, dette regole sono state disattese dalla Commissione.
Passando in rassegna gli atti della procedura ed in particolare gli allegati al verbale n. 8 contenente i giudizi individuali e collegiali, emerge che:
a) i titoli dei candidati dr. Rotondo e dr.ssa Grassini vengono sommariamente elencati nei giudizi individuali per categorie, mentre delle pubblicazioni vi è soltanto l’indicazione delle stesse con l’assegnazione di un punteggio numerico;
b) i commissari esprimono i giudizi individuali sui titoli e sulle pubblicazioni dei candidati: in entrambi i casi, le valutazioni sono espresse in forma discorsiva e per lo più succinta, ma nessuno dei commissari analizza compiutamente la totalità delle pubblicazioni; i giudizi collegiali, per entrambi i candidati, si esauriscono in poche righe, sinteticamente calibrate sulle impercettibili sfumature dell’aggettivazione; del resto il verbale n. 8 del 14 maggio 2012 fa espresso riferimento alla necessità di un giudizio individuale “sintetico” espresso da ogni commissario (cfr. pag. 1 di detto verbale);
c) i commissari e la Commissione non effettuano alcun giudizio analitico sulle singole pubblicazioni e sui singoli titoli prodotti; i commissari deliberano a maggioranza di dichiarare vincitrice la dott.ssa Grassini, sulla base di valutazioni tra loro simili, che ancora una volta risultano caratterizzate da lievi distinzioni lessicali;
d) il giudizio collegiale è parimenti carente sotto il profilo della valutazione analitica relativamente alle singole pubblicazioni ed ai singoli titoli prodotti, essendosi la Commissione limitata ad effettuare una valutazione complessiva e cumulativa dei titoli e delle pubblicazioni dei candidati.
In definitiva, ad avviso del Collegio, la Commissione giudicatrice ha, da un lato, consapevolmente rifiutato di effettuare la valutazione analitica comparativa di ciascun titolo del ricorrente Rotondo e della controinteressata Grassini e, dall’altro, trascurato il doveroso giudizio di “significatività ” di ciascun titolo in ordine alla qualità e quantità dell’attività di ricerca, così disattendendo la regola dettata dall’art. 2 del d.m. 28 luglio 2009 (richiamato dall’art. 7 del bando e dal verbale n. 1 del 30 novembre 2011).
Inoltre, la Commissione ha omesso di valutare esplicitamente ciascuna pubblicazione scientifica del dott. Rotondo e della dott.ssa Grassini, per i distinti profili di “originalità “, “innovatività “, “importanza”, “congruenza con il settore scientifico-disciplinare”, “rilevanza editoriale” e “diffusione nella comunità scientifica”, codificati in termini chiari dall’art. 3 del d.m. 28 luglio 2009.
Non può dubitarsi che tale debba essere la portata vincolante del vigente decreto ministeriale, peraltro fedelmente recepito in parte qua dall’art. 7 del bando di concorso e dalla stessa commissione giudicatrice, in sede di predeterminazione dei criteri valutativi (cfr. verbale n. 1/2011).
La recente giurisprudenza amministrativa formatasi sulle disposizioni del d.m. 28 luglio 2009 ha affermato, in termini condivisibili, che i giudizi resi dalla Commissione sui titoli, quando risultino generici e non diano conto nè dell’oggetto concreto della valutazione (con riferimento ai singoli candidati ed ai singoli elementi indicati dall’art. 2 del decreto ministeriale), nè del criterio valutativo utilizzato e della significatività di ciascun elemento per l’attività di ricerca, ma si limitino a differenziare i candidati con l’utilizzo apodittico di aggettivazioni riferite ai predetti elementi, più o meno favorevoli e non correlate alle situazioni di fatto che intendono connotare ed al metro valutativo utilizzato, finiscono per essere non verificabili, contrastanti con la ratio di massima trasparenza che sta alla base delle vincolanti prescrizioni del d.m. 28 luglio 2009 e, pertanto, illegittimi (cfr. T.A.R. Puglia, Bari, Sez. I, 20 novembre 2012, n. 1963; T.A.R. Puglia, Bari, Sez. I, 24 febbraio 2012, n. 391; T.A.R. Calabria, Reggio Calabria, 11 agosto 2011, n. 653; T.A.R. Lombardia, Milano, Sez. I, 25 gennaio 2011, n. 195).
Deve ritenersi, dunque, superato il risalente orientamento giurisprudenziale, anteriore al d.m. 28 luglio 2009, secondo il quale nelle procedure di valutazione comparativa per posti di ricercatore universitario non occorrerebbe una valutazione analitica (i.e. puntuale ed individuale) dei singoli titoli e delle singole pubblicazioni, essendo viceversa sufficiente un accertamento globale e complessivo, finalizzato a verificare l’attitudine dei candidati alla ricerca scientifica.
Invero, l’art. 3, comma 2 del d.m. 28 luglio 2009 così dispone:
«Le commissioni giudicatrici di cui al comma 1 effettuano la valutazione comparativa delle pubblicazioni di cui al comma 1 sulla base dei seguenti criteri:
a) originalità , innovatività e importanza di ciascuna pubblicazione scientifica;
b) congruenza di ciascuna pubblicazione con il settore scientifico-disciplinare per il quale è bandita la procedura, ovvero con tematiche interdisciplinari ad esso correlate;
c) rilevanza scientifica della collocazione editoriale di ciascuna pubblicazione e sua diffusione all’interno della comunità scientifica;
d) determinazione analitica, anche sulla base di criteri riconosciuti nella comunità scientifica di riferimento, dell’apporto individuale del candidato nel caso di partecipazione del medesimo a lavori in collaborazione.».
Come si può facilmente constatare la disposizione richiede la valutazione di “ciascuna” pubblicazione.
Rileva il Collegio che la valutazione della “consistenza complessiva della produzione scientifica del candidato, l’intensità e la continuità temporale della stessa”, ossia quella valutazione globale degli scritti del candidato che un tempo la giurisprudenza riteneva sufficiente, è oggi prescritta dal comma 3 dell’art. 3 del d.m. 28 luglio 2009, ma deve aggiungersi e seguire (in questo senso depone, nel terzo comma, l’utilizzo dell’avverbio “altresì”) alla presupposta disamina analitica di ciascuna pubblicazione, ormai necessaria per tutti i candidati.
In altri termini, le Commissioni devono innanzitutto effettuare la delibazione dei singoli titoli e delle singole pubblicazioni valutabili per ciascun candidato, indicando puntualmente gli uni e le altre; poi devono formulare la valutazione comparativa avente ad oggetto ogni singolo titolo ed ogni singola pubblicazione, in base ai parametri di giudizio fissati dagli artt. 2 e 3 del d.m. 28 luglio 2009; infine, devono pronunciarsi sul valore complessivo deicurricula e della produzione scientifica dei candidati.
Non è più consentito alle Commissioni di giungere per saltum al giudizio sintetico complessivo sul valore dei titoli e delle pubblicazioni scientifiche dei candidati, come avvenuto nella presente fattispecie.
Nel caso in esame, la Commissione di concorso – come correttamente evidenziato dal Rotondo – è incorsa nel difetto di motivazione, non avendo adempiuto all’onere normativamente imposto di valutare analiticamente i titoli e gli scritti scientifici uno ad uno, quantomeno per i due candidati in lite.
Alla luce delle suesposte considerazioni il ricorso deve, quindi, essere accolto, con conseguente annullamento degli atti impugnati.
Ciò comporta la rinnovazione della procedura a partire dalla valutazione dei titoli e delle pubblicazioni, conformandosi a quanto statuito in motivazione e nel rispetto dei criteri fissati dal d.m. 28 luglio 2009 e dall’art. 7 del bando di concorso e richiamati dal verbale n. 1/2011.
Il riesame sarà limitato ai candidati Rotondo e Grassini.
Il Collegio ritiene opportuno, inoltre, che la nuova valutazione sia affidata ad una Commissione avente diversa composizione, onde garantire che la rinnovata istruttoria si svolga al di fuori di qualunque condizionamento collegabile alla pregressa vicenda concorsuale (cfr. Cons. Stato, Sez. V, 16 giugno 2009, n. 3882; Cons. Stato, Sez. IV, 18 ottobre 2006, n. 6196).
Appare, invero, inopportuno demandare la nuova valutazione al medesimo organo collegiale, che è incorso nel difetto d’istruttoria e di motivazione denunciato dal ricorrente.
Dalle argomentazioni espresse in precedenza discende l’accoglimento del ricorso principale, integrato da motivi aggiunti, e, per l’effetto, l’annullamento degli atti impugnati.
Ogni altra censura formulata da parte ricorrente resta assorbita.
Non può essere accolta la domanda risarcitoria azionata dal Rotondo con i motivi aggiunti in mancanza di adeguato supporto probatorio.
Infine, quanto al ricorso incidentale proposto dalla controinteressata Grassini, deve escludersi la portata “paralizzante” dello stesso rispetto alla pretesa azionata in giudizio dal Rotondo, in quanto non diretto a contestare la legittimazione del ricorrente principale mediante la censura della sua ammissione alla procedura per cui è causa, bensì in generale l’asserita erroneità delle valutazioni espresse dalla Commissione esaminatrice in ordine ai titoli ed alle pubblicazioni prodotte dai candidati.
Pertanto, il suddetto ricorso incidentale non deve essere esaminato in via prioritaria e può essere dichiarato improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse in considerazione dell’esito finale del giudizio (i.e. annullamento dei provvedimenti impugnati e necessità per la Commissione in diversa composizione di procedere alla rinnovazione della procedura di valutazione comparazione).
In considerazione della natura, della peculiarità e della complessità della presente controversia, nonchè della qualità delle parti, sussistono gravi ed eccezionali ragioni di equità per compensare le spese di giudizio.
P.Q.M.
il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, sede di Bari, Sez. I, definitivamente pronunciando sul ricorso come in epigrafe proposto, così provvede:
1) accoglie il ricorso principale, integrato da motivi aggiunti, e, per l’effetto, annulla gli atti impugnati;
2) respinge la domanda risarcitoria formulata con il ricorso per motivi aggiunti;
3) dichiara improcedibile il ricorso incidentale.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 20 marzo 2013 con l’intervento dei magistrati:
Corrado Allegretta, Presidente
Giacinta Serlenga, Primo Referendario
Francesco Cocomile, Primo Referendario, Estensore
L’ESTENSORE | IL PRESIDENTE | |
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 04/06/2013
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)