Contratti pubblici – Esecuzione  – Servizio RSU – Scadenza del contratto – Ordinanza sindacale per la prosecuzione del servizio – Sospensione temporanea –  Non può essere concessa  

Non può essere sospesa in via provvisoria con decreto presidenziale, dovendosi  attendere il responso cautelare in sede collegiale, l’ordinanza sindacale che obbliga l’appaltatrice del servizio si RSU a proseguire  il suo lavoro sino alla celebrazione della nuova gara,  nonostante che il contratto sia scaduto sin dal  2010 e il Comune pretenda di remunerarlo alle stesse condizioni pattuite in precedenza.

N. 00286/2013 REG.PROV.CAU.
N. 00701/2013 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA
Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Seconda)

Il Presidente
ha pronunciato il presente
 
DECRETO
 
sul ricorso numero di registro generale 701 del 2013, proposto da: 
Monteco S.r.l., rappresentata e difesa dall’avv. Pier Luigi Portaluri, con domicilio eletto in Bari, presso lo studio dell’avv. Ida Maria Dentamaro, alla via De Rossi n. 16; 

contro
Comune di Locorotondo;
Sindaco del Comune di Locorotondo nella sua qualità  di Ufficiale di governo;
Ministero dell’Interno;
Presidenza del Consiglio dei Ministri; 

per l’annullamento
previa sospensione dell’efficacia,
dell’ordinanza contingibile e urgente n. 32 del 30/4/2013, con la quale il Sindaco del Comune di Locorotondo ha ordinato alla società  ricorrente di “provvedere all’espletamento del servizio di igiene urbana consistente nello spazzamento, raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani sul territorio del Comune di Lcorotondo fino all’espletamento della procedura concorsuale per l’espletamento del se4rvizio da parte dell’AROBa/6 e comunque non oltre il 31/12/2013 alle stesse condizioni ci cui al contratto n. 3632 di rep. del 10/3/2010¦”;
nonchè per l’accertamento e la declaratoria
del diritto della ricorrente a percepire i maggiore oneri derivanti dall’esecuzione di detto servizio;
e per la condanna
del Comune di Lcorotondo e del Ministero dell’Interno al pagamento delle maggiori somme derivante dall’espletamento del servizio, oltre interessi e rivalutazione sino al soddisfo.
 

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Vista l’istanza di misure cautelari monocratiche proposta dalla parte ricorrente, ai sensi dell’art. 56 cod. proc. amm.;
Ritenuto che non ricorrono i presupposti per la concessione dell’invocata tutela cautelare, non ravvisandosi l’estrema gravità  ed urgenza di provvedervi nelle more della decisione collegiale, nella quale valutare la legittimità  dell’operato dell’intimata Amministrazione comunale, che continua, con l’adozione di successivi provvedimenti, a reiterare l’affidamento del servizio gestione rifiuti, alle stesse condizioni, alla società  ricorrente, il cui contratto è scaduto il 31 marzo 2010, al’asserito fine di garantire la continuità  del servizio nel tempo occorrente per l’espletamento della nuova procedura di aggiudicazione;
 

P.Q.M.
RESPINGE l’istanza di misure cautelare monocratiche.
Fissa per la trattazione collegiale la camera di consiglio del 13 giugno 2013.
Il presente decreto sarà  eseguito dall’Amministrazione ed è depositato presso la Segreteria del Tribunale che provvederà  a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Bari il giorno 30 maggio 2013.
 
 
 
 
 

  Il Presidente
  Sabato Guadagno


DEPOSITATO IN SEGRETERIA
Il 31/05/2013
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)