Giurisdizione – Pubblico impiego – Personale medico universitario – Rapporto lavorativo con azienda sanitaria – Giurisdizione del G.O. – Sussiste
Appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario la controversia avente ad oggetto il rapporto lavorativo del personale universitario con l’azienda sanitaria, poichè l’art. 5, comma 2, D.Lgs. n. 517/1999 distingue il rapporto di lavoro dei professori e ricercatori con l’università da quello instaurato dagli stessi con l’azienda ospedaliera e dispone che, sia per l’esercizio dell’attività assistenziale, sia per il rapporto con le aziende, si applicano le norme stabilite per il personale del servizio sanitario nazionale, con la conseguenza che, quando la parte datoriale si identifichi nell’azienda sanitaria, la qualifica di professore universitario funge da mero presupposto del rapporto lavorativo e l’attività svolta si inserisce nei fini istituzionali e nell’organizzazione dell’azienda, determinandosi perciò l’operatività del principio generale di cui all’art. 63, comma 1, D.Lgs. n. 165/2001 che sottopone al giudice ordinario le controversie dei dipendenti delle aziende e degli enti del servizio sanitario nazionale.
N. 00883/2013 REG.PROV.COLL.
N. 01931/2011 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1931 del 2011, proposto da Perosa Federico, rappresentato e difeso dall’avv. Alvio Perosa, con domicilio eletto presso l’avv. Nicola Lattanzio in Bari, via De Rossi, 135;
contro
Azienda Ospedaliero Universitaria Consorziale Policlinico di Bari, rappresentata e difesa dall’avv. Alessandro Delle Donne, con domicilio eletto presso il proprio ufficio legale in Bari, piazza Giulio Cesare, 11;
Università degli Studi di Bari, rappresentata e difesa dagli avv.ti Gaetano Prudente e Cecilia Antuofermo, con domicilio eletto presso la propria Avvocatura sita nel Palazzo Ateneo, in Bari, piazza Umberto I, 1;
per l’annullamento,
previa sospensione dell’efficacia,
– della nota di D.G. prot. n. 0089197/DG del 6.10.2011 avente ad oggetto “art. 27 lettera C – CCNL Dirigenza medica 98/01. Incarichi Referenziali”;
– di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale, ancorchè non conosciuto, lesivo degli interessi del ricorrente;
nonchè, per l’accertamento al diritto del ricorrente allo svolgimento delle funzioni medico-assistenziali inerenti la posseduta qualifica di professore universitario attraverso l’attribuzione di un incarico di direzione di unità operativa, con la dotazione di risorse umane e strumentali che gli consentano lo svolgimento dell’attività assistenziale connessa e strumentale all’attività didattica;
quanto al ricorso per motivi aggiunti depositato in data 14 novembre 2012, per l’annullamento,
previa sospensione dell’efficacia,
– della deliberazione del commissario ad acta n. 1 del 7.9.2012, comunicava con nota dell’A.O. Policlinico di Bari prot. n. 0074 775/04 dell’11.9.2012, nella parte in cui il commissario ad acta ha attribuito al prof. Federico Perosa l’incarico di direzione della struttura semplice a valenza non dipartimentale denominata “Patologie reumatologiche e autoimmuni sistemiche” nell’ambito dell’Unità Operativa Complessa “G. Baccelli” dell’A.O. Policlinico;
– di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale, ancorchè non conosciuto ed, ove occorra, della deliberazione dell’A.O. Policlinico n. 840 del 10 luglio 2012, comunicata con nota prot. n. 73049/D.G. del 5.9.2012, nonchè di ogni ulteriore atto lesivo degli interessi del ricorrente;
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Azienda Ospedaliero Universitaria Consorziale Policlinico di Bari e dell’Università degli Studi di Bari;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore il dott. Francesco Cocomile e uditi nell’udienza pubblica del giorno 20 marzo 2013 per le parti i difensori avv.ti Alvio Perosa, Alessandro Delle Donne e Cecilia Antuofermo;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
FATTO e DIRITTO
L’odierno ricorrente Perosa Federico (professore ordinario di reumatologia presso l’Università degli Studi di Bari con l’incarico di svolgere attività assistenziale presso l’U.O.C. di Medicina Interna III “G. Baccelli” annessa al Dipartimento di Medicina Interna dell’Azienda Ospedaliero Universitaria Consorziale Policlinico di Bari) impugna sia con l’atto introduttivo sia con i successivi motivi aggiunti provvedimenti afferenti il proprio rapporto lavorativo con l’Azienda sanitaria, in quanto soggetto facente parte del personale universitario.
Si costituivano l’Azienda Ospedaliero Universitaria Consorziale Policlinico di Bari e l’Università degli Studi di Bari, resistendo al gravame.
Alla pubblica udienza del 20 marzo 2013 la causa è stata trattenuta in decisione.
Ciò premesso, ritiene questo Collegio che debba essere dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo in ordine alla cognizione della presente controversia in favore della magistratura ordinaria.
Invero, secondo la giurisprudenza della Suprema Corte sussiste in subiecta materia la giurisdizione del giudice ordinario.
Afferma Cass. civ., Sez. Un., 15 maggio 2012, n. 7503 (decisione, peraltro, intervenuta nelle more del presente giudizio introdotto nel novembre del 2011) che “Appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario la controversia avente ad oggetto il rapporto lavorativo del personale universitario con l’azienda sanitaria, poichè l’art. 5, comma 2, d.lg. 21 dicembre 1999 n. 517 distingue il rapporto di lavoro dei professori e ricercatori con l’università da quello instaurato dagli stessi con l’azienda ospedaliera e dispone che, sia per l’esercizio dell’attività assistenziale, sia per il rapporto con le aziende, si applicano le norme stabilite per il personale del servizio sanitario nazionale, con la conseguenza che, quando la parte datoriale si identifichi nell’azienda sanitaria, la qualifica di professore universitario funge da mero presupposto del rapporto lavorativo e l’attività svolta si inserisce nei fini istituzionali e nell’organizzazione dell’azienda, determinandosi perciò l’operatività del principio generale di cui all’art. 63, comma 1, d.lg. 30 marzo 2001 n. 165, che sottopone al giudice ordinario le controversie dei dipendenti delle aziende e degli enti del servizio sanitario nazionale.”.
La controversia che origina dagli atti gravati in questa sede ha, infatti, ad oggetto la natura e la tipologia della struttura il cui incarico di direzione deve essere attribuito al ricorrente (professore universitario) nell’ambito dell’Unità Operativa Complessa “G. Baccelli” dell’Azienda Ospedaliero Universitaria Consorziale Policlinico di Bari e quindi, in ultima analisi, il rapporto lavorativo del dipendente universitario con l’Azienda sanitaria.
Da quanto esposto discende la declaratoria del difetto di giurisdizione del giudice amministrativo sulla domanda di cui al ricorso introduttivo, integrato da motivi aggiunti, in favore del giudice ordinario, innanzi al quale la domanda potrà essere riproposta nei termini di legge secondo i principi affermati dalle sentenze della Corte costituzionale, 12 marzo 2007, n. 77 e della Corte di Cassazione, Sez. Un., 22 febbraio 2007, n. 4109 ed in virtù delle previsioni normative di cui agli artt. 59 legge 18 giugno 2009, n. 69 e 11 cod. proc. amm.
In considerazione della natura e della peculiarità della presente controversia, nonchè della qualità delle parti, sussistono gravi ed eccezionali ragioni di equità per compensare le spese di giudizio.
P.Q.M.
il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, sede di Bari, Sez. I, dichiara il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo in ordine alla cognizione della domanda di cui al ricorso introduttivo, integrato da motivi aggiunti, ed indica il giudice ordinario quale giudice munito di giurisdizione su di essa.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 20 marzo 2013 con l’intervento dei magistrati:
Corrado Allegretta, Presidente
Giacinta Serlenga, Primo Referendario
Francesco Cocomile, Primo Referendario, Estensore
L’ESTENSORE | IL PRESIDENTE | |
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 31/05/2013
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)