1. Pubblico impiego – Rapporto di servizio – Forze Armate – Riconoscimento infermità dipendente da causa di servizio – Parere Comitato di verifica – Assenza di vizi logici – Legittimità
2. Processo amministrativo – Giudizio impugnatorio – Istruttoria – C.T.U. – Possibilità di nomina – Limiti
1. Il giudizio relativo alla dipendenza di una patologia da causa di servizio è espressione di discrezionalità tecnica, sindacabile in sede giurisdizionale soltanto in presenza di evidenti e macroscopici vizi logici desumibili dalla motivazione dell’atto impugnato. Pertanto, se il parere espresso dal comitato di verifica per le cause di servizio risulta adeguatamente motivato, il ricorso deve essere dichiarato infondato.
2. La consulenza tecnica è utilizzabile nella giurisdizione generale di legittimità unicamente se sono ravvisabili evidenti e macroscopici vizi logici desumibili dalla motivazione dell’atto impugnato, mentre non può essere disposta per sopperire ad una carenza probatoria della parte onerata.
N. 00884/2013 REG.PROV.COLL.
N. 00379/2012 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 379 del 2012, proposto da Baudo Francesco, rappresentato e difeso dagli avv.ti Giuseppe Sardano e Alberto Sardano, con domicilio eletto presso l’avv. Vito Nanna in Bari, via Cardassi, 26;
contro
Ministero della Difesa, rappresentato e difeso per legge dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bari, domiciliataria in Bari, via Melo, 97;
per l’annullamento,
previa sospensione dell’efficacia,
– del decreto n. 4611/N del 13.12.2011, notificato in data 15.1.2012, con il quale veniva decretato che: l’infermità “lisi istmica di L5 con discreta anterolistesi”, sofferta dal ricorrente, non dipende da causa di servizio, alle luce del nuovo giudizio espresso dal Comitato di Verifica per le Cause di Servizio n. 15603/2011, reso nell’adunanza n. 227/2011 del 30.9.2011;
– nonchè di ogni altro atto presupposto, connesso e conseguente, e segnatamente del parere del Comitato di Verifica per le Cause di Servizio n. 15603/2011, reso nell’adunanza n. 227/2011 del 30.9.2011;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore il dott. Francesco Cocomile e uditi nell’udienza pubblica del giorno 20 marzo 2013 per le parti i difensori avv.ti Marcello Petrosillo, su delega dell’avv. Giuseppe Sardaro, e Giuseppe Zuccaro;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
FATTO e DIRITTO
L’odierno ricorrente Baudo Francesco (ex militare dell’Arma dei Carabinieri) proponeva dinanzi a questo T.A.R. ricorso r.g. n. 1158/2009 contro il Ministero della Difesa, Direzione Generale delle Pensioni Militari, del Collocamento a Lavoro dei Militari Congedati e della Leva, per l’annullamento del decreto n. 2162/D del 18.11.2008, notificato in data 7.5.2009, con il quale era stato escluso che l’infermità “Lisi istmica di L5 con discreta anterolistesi” sofferta dallo stesso istante dipendesse da causa di servizio.
Chiedeva, altresì, l’annullamento di ogni altro atto presupposto, connesso e conseguente e segnatamente del parere negativo n. 43396/2007 del Comitato di Verifica per le Cause di Servizio, reso nell’Adunanza n. 568/08 del 3.10.2008.
Il Tribunale con sentenza n. 4082/2010 depositata il 3.12.2010 accoglieva il ricorso, annullando gli atti impugnati.
La predetta sentenza non veniva impugnata dal Ministero della Difesa.
Con nota n. 050827 del 21.3.2011 l’Amministrazione chiedeva al Comitato di Verifica il riesame del parere n. 43396/2007 del 3.10.2008 reso nell’adunanza n. 568/2008 del 3.10.2008.
Il Comitato di Verifica per le Cause di Servizio in sede di riesame, nel corso dell’adunanza del 30.9.2011 n. 227/2011, emetteva un nuovo parere (n. 15603/2011) in ordine alla predetta infermità , ritenendola non dipendente da fatti di servizio con la seguente motivazione:
«… l’infermità : “Lisi istmica di L5 con discreta anterolistesi” non può riconoscersi dipendente da fatti di servizio, in quanto trattasi di scivolamento in avanti di una o più vertebre non risultando, nel caso di specie, eventi traumatici locali che possano aver agito in senso postero-anteriore, l’affezione, legata frequentemente a schisi dell’arco posteriore di un corpo vertebrale, deve ritenersi contratta per cause estranee al servizio».
Sulla scorta di tale parere, l’Amministrazione militare decretava con l’impugnato provvedimento n. 4611/N del 13.12.2011 l’annullamento del decreto ministeriale n. 2162/D emesso in data 18.11.2008 “nella parte in cui l’infermità “Lisi istmica di L5 con discreta anterolistesi” è ritenuta non dipendente da causa di servizio in quanto non risultano sussistere nel tipo di prestazioni di lavoro rese disagi e strapazzi di particolare intensità , nè elementi di eccezionali gravità , che abbiano potuto prevalere sui fattori individuali almeno sotto il profilo concausale efficiente e determinante, tenuto conto della particolare natura della patologia di cui trattasi”.
Decretava, altresì, all’art. 2 che: “l’infermità sofferta dal Brig. CC Baudo Francesco, ¦, alla luce del nuovo giudizio espresso dal Comitato di Verifica per le Cause di Servizio n. 15603/2011 reso nell’adunanza n. 227/2011 del 30/09/2011, è riconosciuta non dipendente da causa di servizio”.
Il Baudo impugnava in questa sede il decreto n. 4611 del 13.12.2011 ed il presupposto parere n. 15603/2011.
Deduceva motivi così sinteticamente riassumibili:
1) violazione e/o falsa applicazione dell’art. 11 d.p.r. n. 461/2001; violazione e/o falsa applicazione dell’art. 201, comma 1, punto b) dlgs n. 81/2008; violazione e/o falsa applicazione del D.M. 9.4.2008; eccesso di potere per errore sui presupposti e conseguente travisamento, difetto di istruttoria e di motivazione, ingiustizia grave e manifesta, contraddittorietà , illogicità : secondo la prospettazione di parte ricorrente il Ministero della Difesa avrebbe illegittimamente aggirato il giudicato costituito dalla sentenza di questo T.A.R. n. 4082/2010 (che, in quanto tale, copre tutto il dedotto ed il deducibile), non essendo permesso all’Amministrazione di porre in discussione un verdetto costituente cosa giudicata (ed il parere del verificatore prof. Francesco Introna recepito nella citata sentenza) mediante il ricorso a nuove verifiche non motivate e la sottoposizione al Comitato di Verifica degli stessi atti e documenti già oggetto di valutazione da parte del Tribunale; il giudizio espresso nel gravato parere del 30.9.2011 si fonderebbe su un palese travisamento dei presupposti di fatto e non descriverebbe neanche sinteticamente la patologia di che trattasi; a ben vedere, la motivazione dell’impugnato parere sarebbe la stessa del precedente parere del Comitato di Verifica del 3.10.2008 già annullato con la menzionata sentenza n. 4082/2010; pertanto, vi sarebbe stata un’evidente duplicazione di atti basati sugli stessi fatti oggetto di impugnativa; già nel corso del primo giudizio la relazione del consulente tecnico di parte (dr. Antonio Bianchi) e la verificazione avrebbero affermato la sussistenza della causa di servizio; sarebbe, inoltre, documentato che l’attività svolta dal ricorrente (in prevalenza su imbarcazioni militari e motovedette con prolungata esposizione alle vibrazioni) lo avrebbe esposto per molti anni ad intense sollecitazioni del rachide lombare; anche gli studi più recenti sui rischi professionali e la legislazione in materia di infortuni sul lavoro (cfr. art. 201 dlgs n. 81/2008) prenderebbero atto della esposizione del corpo a vibrazioni, scuotimenti e impatti in conseguenza delle attività lavorative svolte a bordo di mezzi di trasporto o di movimentazione (tra cui le imbarcazioni), fattori che possono risultare nocivi per il lavoratore;
2) violazione e/o falsa applicazione dell’art. 11 d.p.r. n. 461/2001; violazione e/o falsa applicazione dell’art. 201, comma 1, punto b) dlgs n. 81/2008; violazione e/o falsa applicazione del D.M. 9.4.2008; eccesso di potere per errore sui presupposti e conseguente travisamento, difetto di istruttoria e di motivazione, ingiustizia grave e manifesta, contraddittorietà , illogicità : il provvedimento impugnato (i.e. decreto n. 4611 del 13.12.2011 che si fonda sul parere del Comitato di Verifica del 30.9.2011) non sarebbe adeguatamente motivato, in quanto recepirebbe supinamente il suddetto parere del Comitato di Verifica;
3) violazione e/o falsa applicazione dell’art. 11 d.p.r. n. 461/2001; violazione e/o falsa applicazione dell’art. 201, comma 1, punto b) dlgs n. 81/2008; violazione e/o falsa applicazione del D.M. 9.4.2008; eccesso di potere per errore sui presupposti e conseguente travisamento, difetto di istruttoria e di motivazione, ingiustizia grave e manifesta, contraddittorietà , illogicità : il provvedimento impugnato disattenderebbe le risultanze istruttorie svolte in precedenza (i.e. verificazione disposta nel corso del giudizio r.g. n. 1158/2009), senza fornire spiegazioni in ordine a detto radicale contrasto.
Si costituiva l’Amministrazione militare, resistendo al gravame.
Ciò premesso in punto di fatto, ritiene questo Collegio che il ricorso sia infondato.
Invero, il giudizio relativo alla dipendenza da causa di servizio è espressione di discrezionalità tecnica sindacabile in sede giurisdizionale soltanto in presenza di evidenti e macroscopici vizi logici desumibili dalla motivazione dell’atto impugnato che nel caso di specie non sussistono (cfr. Cons. Stato, Sez. IV, 14 aprile 2010, n. 2099 e Cons. Stato, Sez. IV, 4 maggio 2011, n. 2683).
Il contestato parere del 30.9.2011 (su cui si fonda il provvedimento negativo del 13.12.2011) risulta essere, infatti, adeguatamente motivato in ordine alla non dipendenza della patologia riscontrata nel ricorrente da causa di servizio:
«… l’infermità : “Lisi istmica di L5 con discreta anterolistesi” non può riconoscersi dipendente da fatti di servizio, in quanto trattasi di scivolamento in avanti di una o più vertebre non risultando, nel caso di specie, eventi traumatici locali che possano aver agito in senso postero-anteriore, l’affezione, legata frequentemente a schisi dell’arco posteriore di un corpo vertebrale, deve ritenersi contratta per cause estranee al servizio».
Tutte le censure articolate da parte ricorrente mirano in ogni caso a porre in discussione valutazioni tecniche espresse dal Comitato di Verifica nel corso dell’adunanza n. 227/2011 del 30.9.2011, valutazioni che – alla luce della suddetta motivazione – non appaiono inficiate da evidenti e macroscopici vizi logici.
Pertanto, non può ammettersi la consulenza tecnica d’ufficio invocata dal Baudo poichè – in base a quanto statuito da Cons. Stato, Sez. IV, 14 aprile 2010, n. 2099, alle cui conclusioni questo Collegio ritiene di aderire – la stessa è utilizzabile, anche nella giurisdizione generale di legittimità , unicamente se sono ravvisabili evidenti e macroscopici vizi logici desumibili dalla motivazione dell’atto impugnato, vizi che – come visto in precedenza – non sono ravvisabili nel caso di specie.
Peraltro, il suddetto mezzo istruttorio non può essere disposto per sopperire ad una carenza probatoria della parte onerata (cfr. art. 64 cod. proc. amm. in tema di onere della prova ed, ex multis, Cons. Stato, Sez. V, 2 novembre 2011, n. 5843).
Dalle argomentazioni espresse in precedenza discende la reiezione del ricorso.
In considerazione della natura e della peculiarità della presente controversia, nonchè della qualità delle parti, sussistono gravi ed eccezionali ragioni di equità per compensare le spese di giudizio.
P.Q.M.
il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, sede di Bari, Sez. I, definitivamente pronunciando sul ricorso come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 20 marzo 2013 con l’intervento dei magistrati:
Corrado Allegretta, Presidente
Giacinta Serlenga, Primo Referendario
Francesco Cocomile, Primo Referendario, Estensore
L’ESTENSORE | IL PRESIDENTE | |
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 31/05/2013
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)