Giurisdizione – Pubblico impiego – Mobilità  – Giurisdizione G.A. – Non sussiste – Fattispecie – Mobilità  regionale

In tema di procedura di mobilità , sia esterna che interna, quand’anche attivata a seguito di avviso pubblico (per titoli e colloquio), non sussiste la giurisdizione del giudice amministrativo in quanto tale procedura non comporta la costituzione di un nuovo rapporto mediante procedura selettiva concorsuale, quindi non rientra nella residuale area di giurisdizione del G.A. di cui all’art. 63, comma 4, D.Lgs. n. 165/2001 (nella specie il TAR ha dichiarato il difetto di giurisdizione sulla controversia avente ad oggetto una procedura di mobilità  regionale precisando che tale specifica mobilità  non può equipararsi ad un concorso, dal momento che incide unicamente sulla sede del servizio e che, soprattutto, interviene in costanza del rapporto di lavoro alla stregua di un atto di gestione del rapporto stesso, come tale adottato con la capacità  e i poteri del privato datore di lavoro).

N. 00853/2013 REG.PROV.COLL.
N. 01448/2012 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1448 del 2012, proposto da Mauro Sasso, rappresentato e difeso dall’avv. Amerigo Maggi, con domicilio eletto presso l’avv. Maria Ilenia Macchia in Bari, via G. Bovio, 43/L; 

contro
Azienda Sanitaria Locale Barletta Andria Trani, rappresentata e difesa dall’avv. Alessandro Delle Donne, con domicilio eletto presso l’avv. Alfredo Mele in Bari, via Abate Gimma n. 231; 

per l’annullamento
– dell’avviso pubblico, per titoli e prova-colloquio, di mobilità  regionale per la copertura presso l’ASL BAT, di n. 1 posto di dirigente biologo – disciplina di patologia clinica, di cui alla deliberazione dell’ASL BAT n. 915 del 14.6.2012, pubblicato sul sito web aziendale ai sensi dell’art. 32, comma I, della legge n. 69/2009, a decorrere dal 19.6.2012, e sul Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 118 del 9.8.2012;
– di ogni altro atto presupposto, conseguente e/o comunque connesso a quelli espressamente impugnati.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Azienda Sanitaria Locale Barletta Andria Trani;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 11 aprile 2013 il cons. Giuseppina Adamo e uditi per le parti i difensori, avv. Amerigo Maggi e avv. Raffaele Daloiso, su delega dell’avv. A. Delle Donne;
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue.
 

FATTO e DIRITTO
Il dott. Mauro Sasso impugna l’avviso pubblico, per titoli e colloquio, di mobilità  regionale per la copertura presso l’ASL BAT di n. 1 posto di dirigente biologo – disciplina di patologia clinica, indetto ai sensi dell’art. 20 del CCNL 8 giugno 2000 della dirigenza SPTA e dell’art. 2, comma secondo, della legge regionale 24 settembre 2010 n. 12.
Lamenta l’istante che tale procedura sia stata indetta prima che fosse definita la sua domanda di mobilità  e senza tener conto della sua peculiare situazione, occupando egli proprio il posto oggetto dell’avviso, in posizione di comando dall’Azienda sanitaria di appartenenza (ovvero dalla ASL della provincia di Taranto).
Il Collegio reputa fondata l’eccezione di difetto di giurisdizione del Tribunale amministrativo, sollevata dall’Azienda intimata sulla scorta di una pacifica giurisprudenza che è giunta a tale conclusione in tema di mobilità  sia esterna sia interna (tra le più recenti: T.A.R Lazio, Sez. III, 4 febbraio 2013 n. 1170; T.A.R. Toscana, Sez. I, 20 dicembre 2012 n. 2048; T.A.R. Campania, Salerno, Sez. II, 19 dicembre 2012 n. 2331; T.A.R. Sicilia, Palermo, Sez. I, 8 novembre 2012 n. 2271).
Nello stesso senso si è pronunciato anche questo Tribunale (Sez. III, 6 ottobre 2011 n. 1484), secondo il quale tali procedure non comportano “la costituzione di un nuovo rapporto mediante una procedura selettiva concorsuale” e quindi “non rientrano nella residuale area di giurisdizione del giudice amministrativo di cui al comma 4, dell’art. 63 del d. lgs. n. 165 del 2001, ma in quella di cui al primo comma del medesimo art. 63 che predica in generale la giurisdizione del giudice ordinario nelle controversie aventi ad oggetto il lavoro pubblico privatizzato (cfr. da ultimo Cass. Civ. SS.UU., 9 settembre 2010, n. 19251 e Cass. Civ. SS.UU., 12 dicembre 2006, n. 26420 ivi richiamata)”.
In particolare, per quanto riguarda specificamente la mobilità  regionale, si deve osservare che certamente essa non è affatto equivalente, ai fini della giurisdizione amministrativa, ad un concorso, dal momento che interviene in costanza di rapporto di lavoro dei soggetti interessati e determina unicamente una modificazione della loro sede di servizio: le norme sulla giurisdizione non possono, infatti, essere applicate in via analogica o estensiva oltre le ipotesi espressamente indicate dalla legge, così che, nella fattispecie, si appalesa irrilevante la circostanza che la contestata mobilità  sia avvenuta a seguito di avviso pubblico e con una procedura selettiva.
Inoltre, proprio perchè si tratta di atti relativi alla gestione di rapporti di lavoro già  in essere, ai sensi dell’art. 5 del menzionato D. Lgs. n. 165/2001, questi atti devono intendersi adottati dagli organi preposti “con la capacità  e i poteri del privato datore di lavoro” e tanto esclude anche la possibilità  di ravvisarvi l’esercizio di un potere pubblicistico di natura autoritativa (T.A.R. Marche 30 giugno 2006, n. 498).
In conclusione, dev’essere dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, appartenendo la giurisdizione al giudice ordinario; l’eventuale riproposizione della domanda è disciplinata dell’art. 11 del decreto legislativo 2 luglio 2010 n. 104.
Alla luce dell’esito della causa, sussistono giusti motivi per compensare integralmente le spese tra le parti.
P.Q.M.
il Tribunale amministrativo regionale per la Puglia (Sezione seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, appartenendo la giurisdizione al giudice ordinario innanzi al quale la causa dovrà  essere riproposta nei termini di cui all’art. 11 c.p.a.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità  amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 11 aprile 2013 con l’intervento dei magistrati:
 
 
Sabato Guadagno, Presidente
Giuseppina Adamo, Consigliere, Estensore
Giacinta Serlenga, Primo Referendario
 
 
 
 

 
 
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
 
 
 
 
 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 29/05/2013
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

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