Leggi, decreti, regolamenti – Monopoli di Stato – Autorizzazioni – Competenza funzionale TAR Lazio – Incidente di costituzionalità – Violazione del principio di ragionevolezza – Non manifesta infondatezza
Risulta non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale della norma introdotta dall’art. 1 della l. n. 44/2012 di conversione del D.L. 2 marzo 2012, n. 16 che devolve alla competenza funzionale del TAR Lazio “le controversie aventi ad oggetto i provvedimenti emessi dall’Autorità di polizia relativi al rilascio di autorizzazione di giochi pubblici con vincita di denaro” per violazione del principio costituzionale di ragionevolezza, atteso che la deroga al criterio generale di individuazione della competenza, fissato nel Tribunale amministrativo regionale nella cui circoscrizione territoriale ha sede l’Amministrazione autrice del provvedimento, si pone in aperta violazione degli art. 3 Cost. (principio di uguaglianza) e 125 Cost. (articolazione, su base regionale del sistema di giustizia amministrativa).
Lo scrutinio di ragionevolezza della discrezionalità di cui il legislatore fruisce anche nella disciplina della competenza non risulta superato nè dalle esigenze di uniformità della giurisprudenza sin dalle prime pronunce del giudice di primo grado, nè dalle esigenze di tutela immediata e unitaria di situazioni di emergenza e straordinarietà , dato che la materia delle autorizzazioni dei generi di monopolio, per un verso, attiene come altre – rispetto alle quali il legislatore non si è posto esigenze di uniformità – alla materia del commercio, e per l’altro prevede lo scrutinio dei requisiti soggettivi dell’istante con un’attività del tutto ordinaria da parte della Questura in quanto svolta non per contenere, a livello nazionale, la domanda e l’offerta del gioco, bensì soltanto per prevenire possibili infiltrazioni criminali.
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Le ordinanze 814, 815, 816 del 23 maggio 2013 sono identiche nelle massime e ad esse rinviano le ordinanze nn. 826, 827 e 828 del 24 maggio 2013.
N. 00813/2013 REG.PROV.COLL.
N. 00471/2013 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 471 del 2013, proposto da:
Vincenzo Salvatore Testa, rappresentato e difeso dagli avv. Federica Ferrari, Cesare Di Cintio, con domicilio eletto presso Paola Loiacono in Bari, via Abate Gimma n.147;
contro
Ministero dell’Interno, Questura di Foggia, rappresentati e difesi dall’Avvocatura Distr.le Stato di Bari, domiciliata in Bari, via Melo, 97;
per l’annullamento
– del decreto di rigetto n. Cat. 11E/2012, avente ad oggetto l’istanza di rilascio dell’autorizzazione di Pubblica Sicurezza ex art. 88 T.U.L.P.S, reso dalla Questura di Foggia il 12 dicembre 2012 e notificato al ricorrente il 16 gennaio 2013;
– nonchè di tutti gli atti presupposti, preparatori, connessi e consequenziali;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell’Interno e di Questura di Foggia;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 10 maggio 2013 il dott. Roberto Michele Palmieri e uditi per le parti i difensori Cesare Di Cintio;
1. Il Fatto.
1.1. Il ricorrente gestisce una agenzia di scommesse sportive sotto l’insegna e il marchio “planetwin365.com”, di cui è titolare SKS365 Group GmbH (SKS), società bookmaker di Innsbruck.
Egli si pone quindi come Centro Elaborazione/Centro Trasmissione Dati (CED/CTD), operando pertanto quale intermediario nell’ambito delle scommesse, con il compito di raccogliere e registrare le giocate degli scommettitori italiani, per poi comunicarle alla società SKS, con sede all’estero, che fa le veci di allibratore.
Al fine dell’esercizio dell’attività di raccolta delle giocate il ricorrente ha presentato alla Questura di Foggia istanza per il rilascio dell’autorizzazione prevista dall’art. 88 r.d. n. 773/31 (TULPS), in ossequio al disposto degli artt. 46-47 d.P.R. n. 445/2000, depositando la documentazione all’uopo richiesta.
Con decreto n. Cat. 11E/2012 del 12.12.2012, notificato al ricorrente il successivo 16.1.2013, il Questore della Provincia di Foggia, ritenuto che “l’oggetto della domanda presentata ¦ per la sua assoluta indeterminatezza e specificità della richiesta non è inquadrabile in nessuna fattispecie prevista e disciplinata dal legislatore, tanto meno in quella prevista dall’art. 88 TULPS (richiesta specifica di licenza per attività di scommesse) perchè essa riguarda unicamente la disciplina dell’accettazione di scommesse da parte di soggetti concessionari o autorizzati da parte dei ministeri o altri enti ¦ e comunque in nessun caso ha riguardo all’intermediazione dati di proposte negoziali tramite rete telematica”; presto atto altresì del principio di tipicità degli atti amministrativi, e operato infine un raffronto della presente fattispecie con i risultati cui è pervenuta sul punto la giurisprudenza nazionale e comunitaria, ha rigettato la suddetta istanza.
1.2. Il decreto di rigetto è stato ritualmente impugnato dal ricorrente, che ha dedotto i seguenti motivi di gravame: 1) eccesso di potere per travisamento dei fatti e illogicità della motivazione; 2) violazione degli art. 8, 49, 54, 56 TFUE; disparità di trattamento; violazione del principio di diritto comunitario di mutuo riconoscimento; 3) violazione degli art. 18-52 TFUE; violazione del principio di libera concorrenza; eccesso di potere per travisamento dei fatti e disparità di trattamento.
Ha chiesto pertanto, previa concessione della tutela cautelare, l’annullamento dell’atto impugnato.
1.3. Costituitisi in giudizio, il Ministero dell’Interno e la Questura di Foggia hanno chiesto il rigetto del ricorso, preliminarmente eccependo la competenza funzionale del TAR Lazio ex art. 135 comma 1, lett. q-quater) c.p.a.
1.4. All’udienza camerale del 10.5.2013 il Collegio, accertata la completezza del contraddittorio e dell’istruttoria, sentite sul punto le parti costituite, ha riservato di definire il giudizio con sentenza in forma semplificata, ai sensi dell’art. 60 c.p.a, dando altresì rituale avviso alle parti, ai sensi dell’art. 73 co. 3 c.p.a, della possibilità di sospensione del giudizio per prospettazione ex officio della questione di legittimità costituzionale dell’art. 135 co. 1 lett. q-quater) c.p.a, nella parte in cui la norma devolve alla competenza funzionale e inderogabile del TAR Lazio, sede di Roma, “le controversie aventi ad oggetto i provvedimenti ¦ emessi dall’Autorità di polizia relativi al rilascio di autorizzazioni in materia di giochi pubblici con vincita in denaro”.
2. Rilevanza della questione di legittimità costituzionale dell’art. 135, comma 1, lett. q-quater) c.p.a.
2.1. Ai sensi dell’art. 135 comma 1, lett. q-quater) c.p.a, introdotto dall’art. 10, comma 9-ter, d.l. 2 marzo 2012 n.16, convertito con modificazioni in l. 26 aprile 2012, n. 44, sono devolute alla competenza funzionale e inderogabile del Tribunale amministrativo regionale del Lazio, sede di Roma, “le controversie aventi ad oggetto i provvedimenti ¦ emessi dall’Autorità di polizia relativi al rilascio di autorizzazioni in materia di giochi pubblici con vincita in denaro”.
Avuto riguardo a tale previsione normativa, è interdetto pertanto a questo Tribunale di emettere sentenza ex art. 60 c.p.a, stante la propria incompetenza funzionale a decidere il merito della controversia (scrutinio di legittimità del diniego di licenza ex art. 88 TULPS, emesso dal Questore della Provincia di Foggia), per essere la stessa devoluta al TAR capitolino.
Alla stessa stregua, è parimenti interdetto a questo TAR di decidere sulla richiesta cautelare, posto che, ai sensi dell’art. 15 co. 2 c.p.a, nel testo novellato dal d. lgs. n. 160/12, “In ogni caso il giudice decide sulla competenza prima di provvedere sulla domanda cautelare e, se non riconosce la propria competenza ai sensi degli articoli 13 e 14, non decide sulla stessa”.
2.2. Per tali ragioni, reputa questo TAR la rilevanza della q.l.c. dell’art. 135 co. 1 lett. q-quater) c.p.a, nella parte in cui tale norma devolve alla competenza funzionale e inderogabile del TAR Lazio, sede di Roma, tra l’altro, “le controversie aventi ad oggetto i provvedimenti ¦ emessi dall’Autorità di polizia relativi al rilascio di autorizzazioni in materia di giochi pubblici con vincita in denaro”, non potendo l’odierno giudizio essere definito nè in sede di merito, nè in sede cautelare, se non a seguito della risoluzione del rilevato incidente di costituzionalità .
3. Non manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell’art. 135, comma 1, lett. q-quater) c.p.a, in riferimento all’art. 3 Cost.
3.1. Questo TAR dubita della legittimità costituzionale dell’art. 135, comma 1, lett. q-quater), c.p.a, nella parte che in questa sede rileva, e segnatamente in relazione alla devoluzione alla competenza funzionale e inderogabile del TAR Lazio, sede di Roma, delle “controversie aventi ad oggetto i provvedimenti ¦ emessi dall’Autorità di polizia relativi al rilascio di autorizzazioni in materia di giochi pubblici con vincita in denaro”, e ciò in riferimento agli artt. 3 e 125 Cost.
3.2. Per quel che attiene al primo parametro costituzionale (art. 3), premette il Collegio che è pacifica l’esclusione del sindacato giurisdizionale sul merito delle leggi, avendo la Corte costituzionale, sin dalle sue prime pronunce, rimesso all’esclusivo apprezzamento del legislatore ogni valutazione circa l’opportunità , la completezza o l’equità del dettato normativo (cfr, in tal senso, C. Cost. n. 46/1959 e 119/80).
In tempi più recenti, il giudice delle leggi ha chiarito che spetta al legislatore “un’ampia potestà discrezionale nella conformazione degli istituti processuali, col solo limite della non irrazionale predisposizione di strumenti di tutela, pur se tra loro differenziati”; discrezionalità di cui il legislatore fruisce anche “nella disciplina della competenza” (Corte cost, n. 341/2006. In termini confermativi, Corte cost. n. 206/04).
Se ciò è vero, è tuttavia altrettanto pacifica la risalente giurisprudenza della Corte volta a sindacare la ragionevolezza delle scelte legislative che diano luogo a situazioni giuridiche tra di loro differenziate. In tal senso, valutazioni in termini di necessità di sussistenza – ad opera di norme prevedenti situazioni differenziate verso determinate categorie di soggetti – di “ragionevoli motivi” (C. Cost. n. 61/1964), di “presupposti logici obiettivi” (C. Cost. n. 7/63), del “limite della ragionevolezza” (C. Cost. n. 2/66), costituiscono da tempo una costante dell’insegnamento della Corte costituzionale, tutte riconducibili alla tradizione medioevale della “rationabilitas” e della “causa legis”, valori ai quali deve necessariamente informarsi, in uno Stato di diritto, l’attività , pur ampiamente discrezionale, di produzione normativa.
3.3. Tanto premesso, e venendo ora al caso di specie, rileva il Collegio che il legislatore (art. 1 co. 1 l. n. 44/12), in sede di conversione del d.l. 2 marzo 2012 n.16, (Semplificazione fiscale), ha aggiunto al variegato panorama di controversie già devolute alla competenza funzionale inderogabile del TAR Lazio, sede di Roma (art. 135 c.p.a.), una ipotesi ulteriore, e segnatamente quella di cui al cennato art. 135 co. 1 lett. q-quater) c.p.a.
Tale previsione normativa, nella parte – che in questa sede rileva – in cui devolve alla competenza funzionale e inderogabile del TAR capitolino “lecontroversie aventi ad oggetto i provvedimenti ¦ emessi dall’Autorità di polizia relativi al rilascio di autorizzazioni in materia di giochi pubblici con vincita in denaro”, opera una deroga al criterio generale di individuazione della competenza, fissato nel tribunale amministrativo regionale nella cui circoscrizione territoriale ha sede l’amministrazione autrice del provvedimento impugnato (art. 13 1° comma, prima parte, c.p.a.).
3.4. Ciò chiarito, occorre ora accertare se tale deroga trovi o meno una qualche giustificazione nell’ordito costituzionale, oppure sia eccentrica rispetto ad esso, ponendo in essere una disparità di trattamento priva di qualsivoglia ragionevolezza. A tal fine, non potranno che essere utilizzate le indicazioni sul punto offerte dal giudice della “Magna Charta”.
3.4.1. Il criterio dell’uniformità del giudizio.
La Corte costituzionale, con sentenza n. 189 del 1992, ebbe a individuare – unitamente alla peculiare posizione costituzionale del CSM – quale motivo idoneo a giustificare la prima delle deroghe introdotte dal legislatore all’ordinario sistema di ripartizione della competenza tra i diversi tribunali amministrativi regionali (competenza funzionale inderogabile del TAR Lazio, sede di Roma, per le controversie in tema di provvedimenti emessi dal CSM e riguardanti i magistrati ordinari), la “esigenza largamente avvertita circa l’uniformità della giurisprudenza fin dalle pronunce di primo grado”.
3.4.2. Senonchè, se tale è la ratio che a suo tempo giustificò il radicamento di competenza, nelle controversie suddette, in capo al TAR romano, non sembra che essa sussista anche nel caso di specie. Invero, nel caso sottoposto al presente scrutinio, si controverte in ordine a provvedimenti emessi non già da una autorità centrale (nel qual caso occorrerebbe tuttavia interrogarsi sulla compatibilità della relativa deroga con la diversa previsione di cui all’art. 13, co. 1, seconda parte c.p.a, che stabilisce la competenza del TAR locale, in relazione a provvedimenti pur emessi da autorità centrali, ma i cui effetti si esauriscano in ambito locale), sibbene da un’autorità periferica, e segnatamente la Questura, competente per l’appunto al rilascio di autorizzazioni ex art. 88 TULPS.
Pertanto, la possibilità che in subiecta materia si formino pronunce contrastanti tra i vari TT.AA.RR. dislocati sul territorio della Repubblica si pone nella stessa misura in cui sussiste in relazione a controversie di altra natura (es. in materia di espropriazioni, appalti, contenzioso elettorale, licenze commerciali, ecc.). Controversie rispetto alle quali, tuttavia, non vi è, in primo grado, alcun accentramento di competenza in capo ad un particolare Tribunale amministrativo regionale, ma una ripartizione fondata sui criteri generali di cui all’art. 13 c.p.a, e in cui l’uniformità della giurisprudenza viene garantita, in sede di gravame, dal Consiglio di Stato, ed in particolar modo dall’Adunanza Plenaria (art. 99 c.p.a.).
3.4.3. Per tali ragioni, la deroga in esame si pone in termini del tutto distonici rispetto all’ordinario sistema di riparto delle competenze tra i vari Tribunali amministrativi regionali scolpito dall’art. 13 c.p.a, e appare ispirata, più che dalla “esigenza largamente avvertita circa l’uniformità della giurisprudenza fin dalle pronunce di primo grado” (Corte cost. n. 189/92 cit.), da una riedizione – seppur in versione minore, in quanto riferita alla sola competenza – del criterio di riparto di giurisdizione tra g.o. e g.a. fondato esclusivamente sui cc.dd. “blocchi di materie”, criterio esploso sul finire degli anni ’90 (cfr. artt. 33-34 d. lgs. n. 80/98) e stigmatizzato dalla Corte costituzionale con le note sentenze nn. 204/04 e 191/06.
E che l’esigenza di garantire l’uniformità (e quindi la prevedibilità ) delle decisioni sin dal primo grado di giudizio risulti, nella specie, di assai dubbia realizzazione, è tanto più palese se si considera che – come condivisibilmente affermato da TAR Calabria, Sez. Reggio Calabria, nell’ordinanza 11.4.2013, n. 217, di rimessione degli atti alla Corte costituzionale, per lo scrutinio di costituzionalità dell’art. 135 lett. p) c.p.a. – “proprio l’individuazione del Tar Lazio quale unico giudice funzionalmente competente si presenta antitetica rispetto all’obiettivo indicato dalla Corte, poichè l’ampliamento della struttura del Tar romano, in parte dovuto anche allo smisurato aumento, nel corso degli anni, delle sue competenze (tribunale oggi composto da ben dodici sezioni, con circa cinque – sei magistrati per sezione), unitamente al problema dell’efficiente organizzazione del lavoro (compresa la necessaria rotazione delle materie e dei giudici fra le sezioni), fa sì che esso non si presenti neppure in astratto idoneo ad assicurare l’ambita uniformità o, paradossalmente, si presenti addirittura come il meno idoneo”.
3.4.4. In sostanza, l’accentramento di competenza operato dall’art. 135 co. 1 lett. q-quater) c.p.a. in relazione alla controversie relative ai provvedimenti “¦ emessi dall’Autorità di polizia relativi al rilascio di autorizzazioni in materia di giochi pubblici con vincita in denaro”, oltre ad essere del tutto eccentrico in un sistema in cui la competenza a sindacare gli atti di autorità aventi competenza territorialmente limitata è devoluta al tribunale amministrativo regionale nella cui circoscrizione detta autorità ha sede (art. 13, 1° co, 1° parte, c.p.a.), rischia di tradursi, in concreto, in una sorta di eterogenesi dei fini, stante la concreta possibilità che, per le ragioni già lumeggiate dal TAR reggino, la norma in commento raggiunga obiettivi configgenti con quelli (l’uniformità delle decisioni sin dal primo grado di giudizio) ai quali essa pur dovrebbe tendere.
3.4.5. Per tali ragioni, reputa questo TAR che, rispetto a tale parametro di raffronto offerto dal giudice delle leggi (C. cost. n. 189/92), la q.l.c. dell’art. 135 co. 1 lett. q-quater) c.p.a, nella parte in cui tale norma devolve alla competenza funzionale e inderogabile del TAR Lazio, sede di Roma, “le controversie aventi ad oggetto i provvedimenti ¦ emessi dall’Autorità di polizia relativi al rilascio di autorizzazioni in materia di giochi pubblici con vincita in denaro”, sia, oltre che rilevante, altresì non manifestamente infondata, in relazione all’art. 3 Cost.
4. Il criterio della straordinarietà delle situazioni di emergenza.
4.1. Ciò detto quanto al primo termine di comparazione della norma in commento con il principio di ragionevolezza (uniformità delle decisioni sin dal primo grado di giudizio), va ora esaminato l’ulteriore torno del problema, rappresentato dalla possibilità che la deroga introdotta da tale norma possa reputarsi giustificata in ragione di altre finalità , del pari dotate di rilievo costituzionale.
A tal riguardo, la Corte costituzionale, con sentenza n. 237/07, nel giustificare la legittimità costituzionale dell’art. 3, commi 2-bis, 2-ter e 2-quater, del decreto-legge 30 novembre 2005, n. 245 (Misure straordinarie per fronteggiare l’emergenza nel settore dei rifiuti nella regione Campania), commi aggiunti dalla legge di conversione 27 gennaio 2006, n. 21, ha precisato che: “la disciplina processuale a regime cui ha dato vita, in particolare, il comma 2-bis del contestato art. 3, trova la sua ragion d’essere proprio nella straordinarietà delle situazioni di emergenza (e nella eccezionalità dei poteri occorrenti per farvi fronte) che costituiscono il presupposto dei provvedimenti amministrativi, l’impugnativa dei quali forma l’oggetto dei giudizi devoluti alla competenza esclusiva del Tribunale amministrativo regionale del Lazio”.
4.2. Tale essendo la ratio della deroga al criterio generale della competenza, giustificata dalla Consulta in un’ottica di bilanciamento di contrapposti interessi, ne va scrutinata la positiva sussistenza nel caso in esame.
E sul punto, occorre muovere dall’individuazione dei presupposti normativi richiesti al fine del sorgere di uno “stato di emergenza”. Soccorre a tal riguardo l’art. 5, comma 1, l. n. 225/1992 (Istituzione del Servizio nazionale della protezione civile), che individua quale presupposto del suo sorgere il verificarsi di taluno degli eventi “di cui all’articolo 2, comma 1, lettera c)”, della medesima legge, vale a dire non quelli “naturali o connessi con l’attività dell’uomo”, come tali suscettibili di “essere fronteggiati mediante interventi attuabili dai singoli enti e amministrazioni competenti in via ordinaria” (o attraverso un coordinamento degli stessi), bensì solo “calamità naturali, catastrofi o altri eventi che, per intensità ed estensione, debbono essere fronteggiati con mezzi e poteri straordinarida impiegare durante limitati e predefiniti periodi di tempo”.
4.3. Tale essendo la definizione di “stato di emergenza”, che a termini di Corte cost. n. 237/07 esclude che l’intervento legislativo in deroga alle regole generali vigenti in tema di competenza costituisca esercizio manifestamente irragionevole della discrezionalità legislativa (come tale lesivo dell’art. 3 Cost.), non sembra a questo TAR che detta emergenza ricorra nel caso di specie.
Invero, si verte, nel caso in esame (art. 88 TULPS), nel campo delle “licenz(e) per l’esercizio delle scommesse”, ovvero di autorizzazioni di polizia necessarie al fine dell’esercizio di attività commerciali. Attività invero particolari, in quanto a concreto rischio di infiltrazioni da parte di organizzazioni criminose, e sottoposte pertanto a duplice scrutinio, di tipo sia concessorio, (attraverso le attività propedeutiche al rilascio del relativo titolo da parte dell’Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato), e sia autorizzatorio, mediante la preliminare verifica – effettuata appunto dalla Questura – in ordine alle qualità personali dell’istante e all’idoneità dei locali da adibire al giuoco. Scrutinio che, come ampiamente chiarito dalla giurisprudenza, sia comunitaria (Corte di Giustizia, 6.3.2007, cause riunite C-338/04, C-359/04, C-360/04, Placanica), sia interna (Cass. pen, SS.UU, 26.4.2004, n. 23271), si propone non già di contenere la domanda e l’offerta del giuoco, ma di canalizzarla in circuiti controllabili, ai fine di prevenirne la possibile degenerazione criminale.
4.4. Avuto riguardo, pertanto, ai sicuri approdi cui è addivenuta, in subiecta materia, la giurisprudenza sia comunitaria che interna, rimane oscura a questo Collegio la positiva ricorrenza della”straordinarietà delle situazioni di emergenza”, nonchè la “eccezionalità dei poteri occorrenti per farvi fronte”, che per il dettato di Corte cost. n. 237/07 giustificano la deroga al criterio generale di riparto della competenza sancito (ora) dall’art. 13 1° co 1° parte c.p.a.
Al contrario, avuto riguardo sia al tipo di attività rilevante nel caso in esame (attività commerciale, costituzionalmente e comunitariamente garantita, ancorchè sottoposta a controlli di varia natura, per le ragioni sopra dette), e sia al tipo di accertamento che la Questura è chiamata a svolgere per la parte di sua competenza, si è in presenza di una situazione assolutamente fisiologica, tanto da essere fronteggiata con mezzi ordinari (i normali accertamenti di polizia), e disciplinata da una serie di disposizioni normative del tutto idonee al perseguimento degli scopi richiesti.
In sostanza, a fronte di istanza del privato volta al rilascio di licenza ex art. 88 TULPS, gli accertamenti che la Questura è chiamata a compiere non sono per nulla straordinari, tanto da non richiedere in alcun modo poteri eccezionali, e men che meno poteri “¦ da impiegare durante limitati e predefiniti periodi di tempo” (art. 2 co. 1 lett. c) l. n. 225/92 cit.).
Trattasi invece – si ribadisce – di poteri del tutto ordinari, tanto da essere previsti e minuziosamente regolati dalla legge, in chiave ampiamente preventiva rispetto al fatto (id est: le istanze ex art. 88 TULPS).
Ma, se così è, non è dato a questo Collegio di comprendere le ragioni di un accentramento dello scrutinio di legittimità dei provvedimenti emessi dalla Questura, ex art. 88 TULPS, in capo ad un unico Tribunale, nella specie il TAR Lazio, sede di Roma. Trattasi, invero, di accentramento del tutto irragionevole, che non sembra trovare alcuna rispondenza nelle finalità (il dover fronteggiare straordinarie situazioni di emergenza) avute di mira dalla citata sentenza della Corte costituzionale n. 237/07.
4.5. Per tali ragioni, reputa questo TAR che, anche sotto il profilo da ultimo delineato, la q.l.c. dell’art. 135 co. 1 lett. q-quater) c.p.a, in relazione all’art. 3 Cost, nella parte in cui la norma devolve alla competenza funzionale del TAR Lazio, sede di Roma, “le controversie aventi ad oggetto i provvedimenti ¦ emessi dall’Autorità di polizia relativi al rilascio di autorizzazioni in materia di giochi pubblici con vincita in denaro”, sia, oltre che rilevante, altresì non manifestamente infondata.
5. Non manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell’art. 135, comma 1, lett. q-quater) c.p.a, in riferimento all’art. 125 Cost.
5.1. Ciò detto quanto al possibile contrasto della norma censurata con l’art. 3 Cost, ne va ora evidenziato un ulteriore aspetto problematico, in riferimento, questa volta, alla diversa previsione di cui all’art. 125 Cost.
Ancora una volta, termine di raffronto è l’insegnamento offerto dal giudice delle leggi, il quale non ha mancato di sottolineare (sent. n. 237/07) che: “è innegabile che la contestata disciplina – tanto in ragione del suo carattere derogatorio dell’ordinario sistema ¦ di ripartizione della competenza tra i diversi organi di primo grado della giurisdizione amministrativa, quanto per il fatto di costituire solo l’ultimo esempio, in ordine di tempo, di una serie di ripetuti interventi legislativi che hanno concentrato presso il Tribunale amministrativo romano interi settori del contenzioso nei confronti della pubblica amministrazione – fa sorgere un delicato problema di rapporto con l’articolazione su base regionale, ex art. 125 Cost., del sistema di giustizia amministrativa. Di qui, la necessità di un criterio rigoroso in ordine alla verifica della non manifesta irragionevolezza della disciplina processuale in esame”.
5.2. Ad avviso del Collegio, tale affermazione implica un – sia pur parziale – superamento dell’originario impianto motivazionale fornito da Corte cost. n. 189/92, secondo cui: “l’attribuzione della competenza al Tribunale amministrativo regionale del Lazio, anzichè ai diversi Tribunali amministrativi regionali dislocati su tutto il territorio nazionale, non altera il sistema di giustizia amministrativa”.
In particolare, sembra a questo Collegio che, per il dettato di Corte cost. n. 237/07, occorra piuttosto accertare di volta in volta la positiva sussistenza di “¦ ragioni idonee a giustificare la deroga agli ordinari criteri di ripartizione della competenza tra gli organi di primo grado della giustizia amministrativa”.
5.3. Senonchè, alla luce di quanto sopra detto, è ampiamente revocabile in dubbio la sussistenza di quei “criteri rigorosi” che, ai sensi di Corte cost. 237/07, consentono di ritenere “¦ che ci si trovi di fronte ad un esercizio non manifestamente irragionevole della discrezionalità legislativa, ciò che esclude la possibilità di ravvisare la paventata violazione dell’art. 3 della Costituzione”. Ciò in quanto da un lato non sembrano sussistere – o comunque, non più di quanto non ricorrano nella generalità delle controversie trattate dai vari TT.AA.RR. dislocati sulla Penisola, per le quali il legislatore non ha avvertito analoghe pulsioni – particolari esigenze di uniformità di decisioni sin dal primo grado di giudizio, tali da giustificare l’effettuato spostamento di competenza.
In secondo luogo, sembrano quanto mai evanescenti le eccezionali e straordinarie situazioni di emergenza, suscettibili di giustificare la deroga al citato criterio di riparto della competenza.
5.4. Per tali ragioni, ad avviso di questo TAR sono maturi i tempi per una rimeditazione, in parte qua, dell’originario orientamento offerto da Corte cost. n. 189/92, che consenta di ritenere fondate le censure di costituzionalità , per contrasto con l’art. 125 Cost, di tutte quelle norme volte – come nel caso in esame – a concentrare in un unico consesso giudiziario (nella specie, il TAR Lazio, sede di Roma) la disciplina di determinate controversie, in assenza di criteri diversi da quelli – di per sè irrilevanti – rappresentati dal particolare tipo di materia trattata.
6. La rimessione alla Corte costituzionale.
6.1. Conclusivamente, reputa questo TAR rilevante, e non manifestamente infondata, la q.l.c. dell’art. 135, comma 1, lett. q-quater) c.p.a, nella parte in cui tale norma devolve alla competenza funzionale e inderogabile del TAR Lazio, sede di Roma, “le controversie aventi ad oggetto i provvedimenti ¦ emessi dall’Autorità di polizia relativi al rilascio di autorizzazioni in materia di giochi pubblici con vincita in denaro”, in riferimento agli artt. 3-125 Cost.
6.2. Conseguentemente, l’odierno giudizio va sospeso, con immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, Sezione Terza,
– visti gli artt. 134 Cost. e 23 l. 11.3.1953 n. 87;
– ritenuta la rilevanza e non manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell’art. 135, comma 1, lett. q-quater) c.p.a, nella parte in cui tale norma devolve alla competenza funzionale e inderogabile del TAR Lazio, sede di Roma, “le controversie aventi ad oggetto i provvedimenti ¦ emessi dall’Autorità di polizia relativi al rilascio di autorizzazioni in materia di giochi pubblici con vincita in denaro”, così provvede:
1) sospende il presente giudizio;
2) dispone trasmissione degli atti alla Corte costituzionale, per il competente controllo di legittimità dell’art. 135, comma 1, lett. q-quater) c.p.a, nei limiti sopra chiariti, in riferimento agli artt. 3-125 Cost.
Manda alla Segreteria del Tribunale di provvedere: a) alla trasmissione della presente ordinanza alla Corte costituzionale; b) alla sua notifica alle parti in causa e al Presidente del Consiglio dei Ministri; c) alla sua comunicazione ai Presidenti della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 10 maggio 2013 con l’intervento dei magistrati:
Sergio Conti, Presidente
Antonio Pasca, Consigliere
Roberto Michele Palmieri, Referendario, Estensore
L’ESTENSORE | IL PRESIDENTE | |
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 23/05/2013
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)