Sanità  e farmacie – Assegnazione sedi farmaceutiche – Bando di concorso per titoli – Trasferimento – Disciplina applicabile 

Anche nel concorso straordinario per titoli per l’assegnazione di sedi farmaceutiche, si ritiene applicabile, in mancanza di contraria disposizione, la disciplina prevista dall’art. 12 della L. n. 475 del 1968 in materia di trasferimento della titolarità  della farmacia. 

N. 00269/2013 REG.PROV.CAU.
N. 00509/2013 REG.RIC.           

REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
 
ORDINANZA
 
sul ricorso numero di registro generale 509 del 2013, proposto da:

Rita Ferreri, rappresentata e difesa dall’avv. Pierluigi Balducci, con domicilio eletto presso il suo studio in Bari, alla via Melo n. 114;

contro
Regione Puglia, in persona del Presidente della G.R. p.t., rappresentata e difesa dall’avv. Mariangela Rosato, con domicilio eletto presso la sede dell’Avvocatura regionale in Bari, al lungomare N. Sauro nn. 31-33; Ministero della Salute, in persona del Ministro p.t., rappresentato e difeso per legge dall’Avvocatura distrettuale dello Stato e presso la stessa domiciliato in Bari, alla via Melo, n. 97; 

per l’annullamento
previa sospensione dell’efficacia,
-del bando di concorso pubblico Regionale straordinario per titoli per l’assegnazione delle sedi farmaceutiche disponibili per il privato esercizio nella Regione Puglia, pubblicato sul BURP n. 20 del 07/02/2013 e del relativo provvedimento di indizione (determinazione n. 39 dell’1/2/2013 del Dirigente Servizio Programmazione Assistenza Territoriale e Prevenzione), per quanto di interesse della ricorrente;
-del provvedimento di esclusione (non noto) della ricorrente dalla selezione di cui al suindicato bando;
-di ogni altro atto preordinato, connesso e conseguente (inclusa l’eventuale adozione di un bando-tipo da parte del Ministero);
 

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Regione Puglia e del Ministero della Salute;
Vista la domanda di sospensione dell’esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l’art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 22 maggio 2013 la dott.ssa Giacinta Serlenga e uditi per le parti i difensori avv.ti Pierluigi Balducci; Mariangela Rosato e Grazia Matteo;
 

-ritenuto ad un sommario esame, tipico della presente fase cautelare e con riserva di approfondimento nella sede di merito, che l’art.12 della legge n.475/68 debba trovare applicazione anche con riferimento al concorso straordinario per cui è causa, in assenza di contraria disposizione;
P.Q.M.
il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Prima), respinge la su indicata istanza cautelare incidentale. Spese compensate.
La presente ordinanza sarà  eseguita dall’Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà  a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 22 maggio 2013 con l’intervento dei magistrati:
 
 
Corrado Allegretta, Presidente
Giacinta Serlenga, Primo Referendario, Estensore
Francesco Cocomile, Primo Referendario
 
 
 
 

 
 
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
 
 
 




DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 23/05/2013
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)