Edilizia e urbanistica – Attività  edilizia privata – Costruzioni abusive – Ordine di demolizione – Istruttoria preventiva – Necessità  – Fattispecie

Dev’essere sospeso l’ordine di demolizione fondato su assunto non supportato da verifica fattuale preventiva, ferma restando in ogni caso la possibilità  che in futuro l’A. eserciti l’autotutela in funzione conservativa del precedente ordine, purchè  sulla base di accertamenti di fatto compiuti prima dell’emanazione dell’atto  e dei quali si dia conto nel suo corpo motivazionale  (nel caso di specie, per espressa ammissione dell’Amministrazione, non era stato accertato in via preventiva lo sconfinamento del ricorrente in aree del demanio pubblico, posto a fondamento dell’ordine di demolizione).

N. 00276/2013 REG.PROV.CAU.
N. 01401/2012 REG.RIC.           

REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
 
ORDINANZA
 
sul ricorso numero di registro generale 1401 del 2012, proposto da:

Arturo Santoro, rappresentato e difeso dagli avv. Stefano Pio Foglia, Annarita Armiento, con domicilio eletto presso Nino Matassa in Bari, via Andrea da Bari, 35;

contro
Comune di Isole Tremiti, rappresentato e difeso dall’avv. Onofrio Lattanzio, con domicilio eletto presso Onofrio Lattanzio in Bari, via De Rossi n. 135; 

per l’annullamento
previa sospensione dell’efficacia,
– dell’ordinanza n.19/2012, prot. n. 3452 resa dal Responsabile del Settore Urbanistica, Patrimonio e LL.PP. del Comune di Isole Tremiti, datata 10.07.2012 e notificata il successivo 16.07.2012, recante “ingiunzione di demolizione e ripristino dello stato dei luoghi in merito ad una recinzione realizzata sul terreno di proprietà  comunale località  “Cala Tamariello”;
-di ogni altro atto presupposto, consequenziale e/o connesso a quello impugnato anche se non ancora conosciuto per il quale si formula espressa riserva di presentare motivi aggiunti ivi compresa ed ove occorra;
– della nota prot. n. 2680 del 06.06.2012 a firma del Responsabile del Settore Urbanistica, Patrimonio e LL.PP. del Comune di Isole Tremiti;
 

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di Comune di Isole Tremiti;
Vista la domanda di sospensione dell’esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l’art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 23 maggio 2013 il dott. Roberto Michele Palmieri e uditi per le parti i difensori Stefano Pio Foglia e Sabino Persichella;
 

– ritenuta la sussistenza del fumus di fondatezza della domanda. Invero, l’assunto dell’amministrazione comunale, contenuto nell’impugnato provvedimento, secondo cui il ricorrente avrebbe realizzato la recinzione in esame “sulla p.lla 677 del fg. 4, intestata al Comune”, non sembra trovare sicuro fondamento fattuale in accertamenti che siano stati compiuti prima della sua emanazione.
Piuttosto, nella nota a firma del Responsabile Urbanistica ed ERP del Comune del 30.7.2010 si legge invece che detta recinzione “¦ è stata realizzata giusta permesso di costruire rilasciato ¦ in data 3.4.2009 prot. 1231 ¦ ed è riferita ad un’area di proprietà  del sig. Santoro Arturo catastalmente individuata al foglio di mappa n. 4, p.lle nn. 241, 142 e 145”.
Inoltre, si legge nella medesima nota che: “l’ubicazione del recinto non può essere determinata ¦ in quanto per la verifica di eventuali avvenuti spostamenti e/o traslazioni dell’area di proprietà  dovrebbe utilizzarsi idonea strumentazione topografica”.
Alla luce di tali discordanti elementi fattuali, è pertanto alquanto dubbia la sussistenza dello “sconfinamento” del ricorrente in aree del demanio pubblico, la qual cosa non sembra fondare l’attuale ordine, a carico del ricorrente, di demolizione della realizzata recinzione. Il tutto facendo salvo l’esercizio del potere di autotutela dell’amministrazione, in funzione conservativa del precedente ordine, ma sulla base di accertamenti di fatto compiuti prima dell’emanazione del provvedimento, e di cui si dia conto nel corpus motivazionale dell’atto.
Ritenuta altresì la sussistenza del periculum, insito nelle ovvie conseguenze pregiudizievoli derivanti al ricorrente dalla rimozione di quanto realizzato;
– ritenuto pertanto, per tali ragioni, di concedere la chiesta tutela cautelare;
ritenuto di fissare udienza pubblica per il 6.3.2014;
– ritenuto di compensare le spese della presente fase;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, Sezione Terza,
accoglie la domanda di tutela cautelare, e per l’effetto:
a) sospende l’efficacia dell’atto impugnato;
b) fissa per la trattazione di merito del ricorso l’udienza pubblica del 6.3.2014.
Compensa le spese della presente fase cautelare.
La presente ordinanza sarà  eseguita dall’Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà  a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 23 maggio 2013 con l’intervento dei magistrati:
 
 
Sergio Conti, Presidente
Antonio Pasca, Consigliere
Roberto Michele Palmieri, Referendario, Estensore
 
 
 
 

 
 
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
 
 
 




DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 24/05/2013
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)