Processo amministrativo –  Giudizio impugnatorio – Edilizia privata – Piano di lottizzazione – Approvazione – Impugnazione – Interesse 

Non integra i requisiti di gravità  ed irreparabilità  del danno, richiesti per la concessione della misura cautelare della sospensione della deliberazione comunale di approvazione di un piano di lottizzazione l’interesse all’attribuzione di una modesta cubatura (pari a mc. 41), tenuto conto che l’interesse sostanziale fatto valere in giudizio non è la rivendicazione della cubatura spettante in sede di doverosa perequazione, bensì quello di poter effettuare un intervento edificatorio diretto sul lotto di proprietà .

N. 00282/2013 REG.PROV.CAU.
N. 00295/2013 REG.RIC.           

REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
 
ORDINANZA
 
sul ricorso numero di registro generale 295 del 2013, proposto da:

Angela Pascazio, rappresentato e difeso dagli avv. Lorenzo Derobertis, Vito Aurelio Pappalepore, con domicilio eletto presso Lorenzo Derobertis in Bari, via Niccolo’ Pizzoli N.8; Vito Burdi, rappresentato e difeso dagli avv. Vito Aurelio Pappalepore, Lorenzo Derobertis, con domicilio eletto presso Lorenzo Derobertis in Bari, via Niccolo’ Pizzoli N.8;

contro
Comune di Bari, rappresentato e difeso dagli avv. Anna Valla, Augusto Farnelli, con domicilio eletto presso Anna Valla in Bari, c/o Avv.Ra Comunale via P.Amedeo 26; Regione Puglia; 

nei confronti di
Edilproject S.r.l., Progress S.r.l., Recchia Francesco e Giuseppe S.n.c., Consorzio Giardinelli, rappresentati e difesi dall’avv. Filippo Panizzolo, con domicilio eletto presso Filippo Panizzolo in Bari, via M.Celentano, 27; 

per l’annullamento
previa sospensione dell’efficacia,
– della deliberazione G.C. 28.6.2012 n. 389 del Comune di Bari, avente ad oggetto “Piano di Lottizzazione n. 215/04 suoli ubicati nell’ambito del PRG di Bari nella maglia 26 con destinazione espansione “C3” int: Edilproject s.r.l. ed altri. Approvazione “;
– della note di notifica della suddetta deliberazione della Giunta Comunale del Direttore della Ripartizione Urbanistica ed Edilizia Privata del Comune di Bari, prot. 269672 in data 26.11.2012 (Pascazio) e prot. 272433 in data
28.11.201 2 (Burdi), successivamente pervenute ai due destinatari;
– di ogni atto presupposto, connesso e consequenziale, ancorchè non conosciuto, ivi compresi la deliberazione di C.C. n. 54 in data 1.7.2010, di adozione della stessa Lottizzazione, nonchè, ove occorra, il parere paesaggistico favorevole con prescrizioni rilasciato dalla Regione Puglia con D.G.R. 22.11.2011 n. 2542.
 

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Comune di Bari e di Edilproject S.r.l. e di Progress S.r.l. e di Recchia Francesco e Giuseppe S.n.c. e di Consorzio Giardinelli;
Vista la domanda di sospensione dell’esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l’art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 23 maggio 2013 il dott. Antonio Pasca e uditi per le parti i difensori Vito Aurelio Pappalepore, Lorenzo Derobertis, Augusto Farnelli, Anna Valla e Filippo Panizzolo.;
 

Considerato che l’interesse sostanziale fatto valere in via principale dal ricorrente non attiene ad una pretesa rivendicazione della cubatura spettante in sede di doverosa perequazione nell’ambito del p. d. l. di che trattasi, bensì alla possibilità  di edificazione diretta sul lotto di proprietà  secondo la tipologia a villa unifamiliare;
Considerato che tale tipologia di possibilità  edificatoria si pone in contrasto con l’assetto e le tipologie edilizie previste dal p. d. l. e neanche compatibile con la cubatura esprimibile dalla modesta superficie dell’area di proprietà  del ricorrente (appena mq 897 su complessivi mq 161.652) e che il subordinato interesse all’attribuzione di mc 41 non integra i requisiti di gravità  ed irreparabilità  del danno richiesti per la concessione della misura cautelare;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Bari – Sezione Terza – respinge l’istanza cautelare proposta.
Compensa tra le parti le spese della presente fase cautelare.
La presente ordinanza sarà  eseguita dall’Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà  a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 23 maggio 2013 con l’intervento dei magistrati:
 
 
Sergio Conti, Presidente
Antonio Pasca, Consigliere, Estensore
Rosalba Giansante, Primo Referendario
 
 
 
 

 
 
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
 
 
 




DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 24/05/2013
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)