Pubblica sicurezza – Extracomunitari – Emersione lavoro irregolare – Potestà  valutative della Direzione territoriale del lavoro – Onere di motivazione – Fattispecie

In tema di emersione da lavoro irregolare, è attribuita alla Direzione territoriale del lavoro una potestà  valutativa da effettuare in relazione a ciascun singolo caso in ordine alla capacità  economica del datore di lavoro e, in considerazione di tale margine di apprezzamento, è fatto onere alla DTL di esternare  un’adeguata motivazione delle valutazioni poste in essere, non risultando a tal fine ammissibile l’integrazione postuma (nel caso di specie, è stato ritenuto fondato il ricorso in quanto il provvedimento definitivo di diniego della sanatoria non ha aggiunto alcunchè alla scarna motivazione contenuta nel preavviso di diniego nonostante l’articolata memoria presentata dal ricorrente in sede procedimentale).

N. 00792/2013 REG.PROV.COLL.
N. 00382/2013 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 382 del 2013, proposto da: 
Tommaso D’Ercole, rappresentato e difeso dall’avv. Tiziana Sangiovanni, con domicilio eletto presso Tiziana Sangiovanni in Bari, via Napoli 138; 

contro
U.T.G. – Prefettura di Bari, Ministero dell’Interno, rappresentati e difesi per legge dall’Avvocatura Distr.le Stato Di Bari, domiciliata in Bari, via Melo, 97; 

per l’annullamento
dei provvedimenti emessi dalla Prefettura di Bari – U.T.G., Prefettura – UT.G., di Bari- Sportello Unico per l’Immigrazione di Bari, in data 14.12.2012, comunicati all’odierno ricorrente in data 16.01.2013, con i quali sono stati disposti i rigetti delle istanze di emersione dal lavoro irregolare ex D.Lgs. 109/2912 prot. n P-BA/L/N/2012/101813 (relativo al sig. HUAN ZHENG), prot. n. P-BA/L/N/2012/l 01814 (relativo al sig. HUI HU) e prot. n.P-BA/L/ /2012/101811 (relativo al sig. SHIDONG YANG), tutte presentate in data 26.09.2012, dal sig. Tommaso D’Ercole, nella sua qualità  di Amministratore Unico della TD Management S.r.l.
nonchè di ogni altro atto ad esso presupposto, conseguente e/o comunque connesso, sem­pre nei limiti dell’interesse.
 

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di U.T.G. – Prefettura di Bari e di Ministero dell’Interno;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 10 maggio 2013 il dott. Sergio Conti e uditi per le parti i difensori Tiziana Sangiovanni e Grazia Matteo;
Sentite le stesse parti ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
 

FATTO e DIRITTO
Con il ricorso cumulativo all’esame, tempestivamente notificato e depositato, il datore di lavoro Tommaso D’Ercole – nella sua qualità  di Amministratore Unico della TD Management S.r.l. – impugna i provvedimenti, specificati in epigrafe, con i quali lo SUI della Prefettura/UGT di Bari ha respinto le istanze di regolarizzazione ex art. 5 D.lgs. n. 109/2012 presentate a favore dei cittadini extracomunitari Huang Zheng, Hui Hu e Shidong Yang.
Gli avversati provvedimenti di rigetto (recanti tutti la medesima motivazione) si fondano sul richiamo al parere negativo espresso dalla DPL (la quale ha rilevato che: 1)- dalla visura camerale risulta che la ditta esercita l’attività  di commercio¦ e non di terziario dichiarata nell’istanza; 2)- i redditi dichiarati all’agenzia delle entrate risultano insufficienti per l’assunzione dei 3 lavoratori relativi alla regolarizzazione del 2012 oltre a quelli già  alle proprie dipendenze, ai sensi e per gli effetti dell’art. 5 c. 7 del D.lgs. 109/12 e dell’art. 3 c. 2 del D. Interministeriale del 29/08/2012 previsto dall’art. 5 c. 1 del D.lgs. 109/12) e sul rilievo che, a seguito del preavviso di diniego ex art. 10bis L. n. 241/90, “il dichiarante ha fornito informazioni inadeguate”.
Il ricorrente deduce le seguenti doglianze:
1) Violazione e erronea applicazione dell’art. 5 del D.lgs. 109/2012, in combinato disposto con l’art. 3 del decreto interministeriale del 29.8.2012 e il comma 8 dell’art. 30bis del DPR 31.8.1999 n. 394, violazione e falsa applicazione di norme interne con riferimento alla circolare del Ministero del Lavoro n. 55/2000 nonchè per eccesso di potere per difetto di istruttoria ed errata valutazione dei fatti;
2) Eccesso di potere: difetto assoluto di motivazione, difetto di istruttoria, motivazione apparente. Omessa motivazione – Violazione delle norme sul procedimento amministrativo.
Si è costituita in giudizio, tramite l’Avvocatura dello Stato, l’intimata Amministrazione, producendo la relazione datata 24.4.2013 dello SUI di Bari con allegata documentazione.
Alla c.c. del 10.5.2013 è stato dato avviso ex art. 60 CPA, della possibile definizione del ricorso nel merito con sentenza breve.
Il ricorso è fondato.
La norma con cui è stata prevista una nuova ipotesi di sanatoria nell’anno 2012 (l’art. 5 del d.Lgs. 16.7.2012 n. 109) prevede (al c. 9) che lo sportello unico per l’immigrazione deve, fra l’altro, acquisire il parere della competente direzione territoriale del lavoro in ordine alla capacità  economica del datore di lavoro e alla congruità  delle condizioni di lavoro applicate.
A sua volta il D.M. 29.8.2012
Recante le norme di attuazione del cit. art. 5 D.Lgs. n. 109/12, dispone, all’art. 3 (requisito reddituale del datore di lavoro) che:
” 1. L’ammissione alla procedura di emersione è condizionata all’attestazione del possesso, da parte del datore di lavoro persona fisica, ente o società , di un reddito imponibile o di un fatturato risultante dall’ultima dichiarazione dei redditi o dal bilancio di esercizio precedente non inferiore a 30.000,00 (trentamila) euro annui, salvo quanto previsto al comma 2.
2. Per la dichiarazione di emersione di un lavoratore straniero addetto al lavoro domestico di sostegno al bisogno familiare, il reddito imponibile del datore di lavoro non può essere inferiore a 20.000 euro annui in caso di nucleo familiare composto da un solo soggetto percettore di reddito, ovvero non inferiore a 27.000 euro annui in caso di nucleo familiare inteso come famiglia anagrafica composta da più soggetti conviventi. Il coniuge ed i parenti entro il 2^ grado possono concorrere alla determinazione del reddito anche se non conviventi.
3. In caso di dichiarazione di emersione presentata dal medesimo datore di lavoro per più lavoratori, ai fini della sussistenza del requisito reddituale di cui ai commi 1 e 2, la congruità  della capacità  economica del datore di lavoro in rapporto al numero delle richieste presentate, è valutata dalla direzione territoriale del lavoro ai sensi del comma 8 dell’articolo 30-bis del D.P.R. 31 agosto 1999, n. 394.
4. ¦.”
Infine il c. 8 dell’art. 30 bis del DPR 31.8.199 n. 394 dispone che: . Lo Sportello unico, fermo quanto previsto dall’articolo 30-quinquies, procede alla verifica della regolarità , della completezza e dell’idoneità  della documentazione presentata ai sensi del comma 1, nonchè acquisisce dalla Direzione provinciale del lavoro, anche in via telematica, la verifica dell’osservanza delle prescrizioni del contratto collettivo di lavoro applicabile alla fattispecie e la congruità  del numero delle richieste presentate, per il medesimo periodo, dallo stesso datore di lavoro, in relazione alla sua capacità  economica e alle esigenze dell’impresa, anche in relazione agli impegni retributivi ed assicurativi previsti dalla normativa vigente e dai contratti collettivi nazionali di lavoro di categoria applicabili. ¦
Non v’è dubbio che le norme attribuiscano alla DTL una potestà  valutativa da effettuare in relazione a ciascun singolo caso in ordine alla capacità  economica del datore di lavoro.
 

In presenza di tale margine di apprezzamento è fatto onere alla DTL di svolgere un adeguata motivazione delle valutazioni poste in essere.
Nulla di tutto ciò emerge nei casi all’esame.
Anzi, a fronte della presentazione da parte dell’odierno ricorrente – a seguito della comunicazione del preavviso di diniego ex art. 10bis L. 241/90 – di una articolata e documentata memoria, il provvedimento definitivo di diniego nulla ha aggiunto alla scarna motivazione del parere DTL, limitandosi ad affermare che “il dichiarante ha fornito informazioni inadeguate”.
Nè possono valere ad integrare la mancante motivazione le argomentazioni svolte nella relazione dello SUI in data 24.4.2013, in quanto per pacifico orientamento giurisprudenziale risulta inammissibile l’integrazione postuma della motivazione del provvedimento amministrativo, in quanto costituente presidio del diritto di difesa del privato.
L’accoglimento del gravame, con l’assorbimento degli ulteriori profili di doglianza, comporta l’onere per l’amministrazione di rideterminarsi sulle istanze esprimendo un motivato e congruo giudizio sull’idoneità  dell’impresa del ricorrente ad assumere i tre lavoratori regolarizzandi.
Sussistono giusti motivi per disporre la compensazione delle spese fra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Terza)
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla gli atti impugnati.
Spese compensate.
Contributo unificato rifuso ex art. 13 c 6-bis.1 D.P.R. 30.5.2002 n. 115.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità  amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 10 maggio 2013 con l’intervento dei magistrati:
 
 
Sergio Conti, Presidente, Estensore
Antonio Pasca, Consigliere
Rosalba Giansante, Primo Referendario
 
 
 
 

 
 
IL PRESIDENTE, ESTENSORE
 
 
 
 
 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 22/05/2013
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

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