Pubblica sicurezza – Misure di prevenzione – Finalità  – Discrezionalità  amministrativa – Limiti di sindacabilità  – Fattispecie

Poichè le misure di prevenzione sono dirette a prevenire i reati piuttosto che a reprimerli, la valutazione della pericolosità  – sebbene fondata su concreti comportamenti dell’interessato – è ampiamente discrezionale, sindacabile dal giudice solo sotto i profili dell’abnormità  dell’iter logico, dell’incongruenza della motivazione e del travisamento dei fatti; nel caso di specie, nonostante l’assoluzione disposta in sede penale ai sensi dell’art. 88 c.p. (per infermità  totale di mente), in considerazione del comportamento tenuto dal ricorrente è stato espresso un giudizio di pericolosità  ai fini dell’adozione delle misure di polizia, quale il foglio di via obbligatorio.

N. 00800/2013 REG.PROV.COLL.
N. 00359/2013 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 359 del 2013, proposto da: 
M. rappresentato e difeso dall’avv. Giacomo Valla, con domicilio eletto presso Giacomo Valla in Bari, via Q.Sella, 36; 

contro
Questura di Bari; Ministero dell’Interno, rappresentato e difeso per legge dall’Avvocatura Distr.le Stato Di Bari, domiciliata in Bari, via Melo, 97; 

per l’annullamento
– del provvedimento di “foglio di via obbligatorio” del 25.1.2013 (provv. n. 09.01.13 – AVV – 11.01.2013), notificato il 7.2.2013, con cui si è ordinato al ricorrente “di non far ritorno per tre anni nel Comune di Bisceglie”;
– di ogni altro atto presupposto, connesso e conseguenziale, compresa – ove mai occorra – la “richiesta” del 17.7.2012 del Comando Tenenza Carabinieri di Bisceglie.
 

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di Ministero dell’Interno;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 10 maggio 2013 il dott. Sergio Conti e uditi per le parti i difensori Giacomo Valla e Valter Campanile;
Sentite le stesse parti ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
 

FATTO e DIRITTO
Con ricorso notificato il 13.3.2013 e depositato il successivo giorno 19, M. impugna il FVO in data 25.1.2013 emesso nei suoi confronti dal Questore di Bari su proposta della Tenenza CC di Bisceglie. Il provvedimento, recante l’ordine di non fare ritorno nel comune di Bisceglie per anni tre, salvo specifica e preventiva autorizzazione del questore, risulta motivato con il riferimento all’avvenuto deferimento all’A.G. del M. per il reato di cui all’art. 527 c. 2 c.p. e per la presenza, a carico del medesimo, di “precedenti di polizia per le violazioni degli artt. 527, 609 bis e 609 ter c.p. e art. 75 del DPR 309/90″.
Il ricorrente articola la seguente doglianza: ” Violazione e falsa applicazione degli artt. 1 e 2 D.Lgs. 6.9.2011 n. 159; Eccesso di potere (sviamento; erroneità  e travisamento dei presupposti; difetto di istruttoria e di motivazione)”.
Si è costituita in giudizio l’intimata Amministrazione, chiedendo il rigetto del gravame.
Alla Camera di consiglio del 4.4.2013 (ord. N. 4740/13) la Sezione ha disposto incombenti istruttori a carico dell’Amministrazione, con rinvio della trattazione alla c.c. del 10.5.2013.
In data 17.4.2013 l’Amministrazione ha effettuato il deposito istruttorio.
All’esito della discussione alla c.c. del 10.5.2013 le parti sono state avvertite della possibilità  della definizione del giudizio con sentenza in forma semplificata ex art. 60 c.p.a.
Il ricorrente evidenzia il travisamento dei fatti ed il difetto d’istruttoria derivanti dalla mancata considerazione, da parte dell’Autorità  di P.S., del fatto che le denunce nei suoi confronti non hanno trovato conferma in sede penale, dato che per i suddetti episodi egli è stato o prosciolto ovvero ritenuto non imputabile, nel mentre la violazione dell’art. 75 DPR309/90 integra mero illecito amministrativo.
Pertanto mancherebbero nella fattispecie i necessari presupposti – richiesti dagli artt. 1 e 2 del D.Lgs. 6.9.2011 n. 159 – della sussistenza della pericolosità  sociale e della ascrivibilità  ad una delle categorie dei soggetti a cui sono applicabili le misure di prevenzione. Infine, il provvedimento non avrebbe preso in considerazione le osservazioni al riguardo svolte in sede procedimentale a seguito di comunicazioni di avvio del procedimento.
Il ricorso non risulta fondato.
L’art. 1 del D.Lgs. n. 159 del 2011 prevede che le misure di prevenzione possono essere applicate in relazione alle seguenti categorie di soggetti: “1) coloro che debba ritenersi, sulla base di elementi di fatto, che sono abitualmente dediti a traffici delittuosi; 2) coloro che per la condotta ed il tenore di vita, debba ritenersi, sulla base di elementi di fatto, che vivono abitualmente, anche in parte, con i proventi di attività  delittuose; 3) coloro che per il loro comportamento debba ritenersi, sulla base di elementi di fatto, che sono dediti alla commissione di reati che offendono o mettono in pericolo l’integrità  fisica o morale dei minorenni, la sanità , la sicurezza o la tranquillità  pubblica”.
L’ art. 2 dispone che “qualora le persone indicate nell’articolo 1 siano pericolose per la pubblica sicurezza e si trovino fuori dei luoghi di residenza, il questore può rimandarvele con provvedimento motivato e con foglio di via obbligatorio, inibendo loro di ritornare, senza preventiva autorizzazione” per un determinato periodo di tempo.
Va previamente osservato che si verte in tema di misura di polizia, la quale risulta diretta a prevenire reati, piuttosto che a reprimerli. Al riguardo, la giurisprudenza ha posto in luce che il giudizio di pericolosità  per la sicurezza pubblica deve necessariamente essere fondato su concreti comportamenti attuali dell’interessato, ossia su episodi di vita che, secondo il prudente apprezzamento dell’autorità  di polizia, rivelino oggettivamente un’apprezzabile probabilità  che il soggetto- rientrante in una delle categorie previste dall’art. 1 (un tempo della L. 1423 del 1956, ora del ) D.Lgs. n. 159 del 2011 – possa commettere reati.
Tale prognosi di pericolosità  costituisce valutazione ampiamente discrezionale, che sfugge al sindacato di legittimità  del giudice amministrativo se non sotto i profili dell’abnormità  dell’iter logico, dell’incongruenza della motivazione e del travisamento della realtà  fattuale.
Secondo la consolidata giurisprudenza:
– la misura di prevenzione, in quanto comminabile ante delictum e diretta a prevenire reati piuttosto che a reprimerli, è legittimamente applicata indipendentemente dalla esistenza di pendenze penali a carico dell’interessato;
– se è vero che il provvedimento preventivo deve essere motivato con riferimento a concreti comportamenti attuali del soggetto dai quali possano desumersi talune delle ipotesi previste dalla legge come indice di pericolosità  per la sicurezza e la moralità  pubblica, resta fermo che tali comportamenti non debbono necessariamente concretarsi in circostanze univoche ed episodi definiti, ma possono desumersi da una valutazione indiziaria fondata su circostanze di portata generale e di significato tendenziale, o su contesti significativi nel loro complesso.
Tanto rilevato in via generale, con riguardo alla fattispecie all’esame va notato che l’odierno ricorrente – come documentato dagli atti versati in giudizio dall’Amministrazione – si è reso protagonista di una serie di episodi di “esibizionismo”. La circostanza, posta in rilievo dalla difesa del ricorrente, che in sede penale, per i fatti accaduti nel 2005/2006 il Mastropasqua sia stato assolto in quanto non imputabile ex art. 88 c.p., sicchè sarebbe stata espressamente esclusa la sussistenza della pericolosità  sociale, non è rilevante.
Infatti, nessun effetto può dispiegare sulla legittimità  dell’atto in questa sede impugnato la circostanza che in sede di condanna penale sia stata formulata la previsione che l’imputato si asterrà  in futuro dal ricadere nell’illecito: il giudizio dal giudice penale ai fini della concessione del beneficio è di tipo prognostico, volto a valutare l’eventuale possibilità  di reiterazione dei reati già  commessi, mentre al fine dell’adozione di misure di polizia, quale il FVO, è posta in essere una diversa valutazione, che è finalizzata al prevenire la stessa possibilità  di commissione di reati.
Nè la sottoposizione a cure mediche per il disturbo di personalità  dal quale il ricorrente è affetto non può costituire ex se circostanza dirimente, posto che l’ultimo episodio (del 2012) è intervenuto dopo una volontaria interruzione del trattamento, sicchè è confermata la sussistenza del pericolo per la integrità  morale dei minorenni che la norma vuole proteggere.
Il provvedimento impugnato dunque – ancorchè concisamente motivato con riguardo alla sussistenza di una pluralità  di episodi di “esibizionismo”- risulta immune dai vizi lamentati, dovendosi scorgere in relazione ai comportamenti tenuti dal Mastropasqua la sussistenza dei presupposti di legge per addivenire all’adozione del provvedimento di FVO
Sussistono tuttavia giusti motivi per disporre la compensazione delle spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Terza)
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità  amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 10 maggio 2013 con l’intervento dei magistrati:
 
 
Sergio Conti, Presidente, Estensore
Antonio Pasca, Consigliere
Rosalba Giansante, Primo Referendario
 
 
 
 

 
 
IL PRESIDENTE, ESTENSORE
 
 
 
 
 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 22/05/2013
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

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