1. Processo amministrativo – Principi generali – Decisione in forma semplificata – Assenza volontaria della parte – Causa ostativa – Non sussiste
2. Processo amministrativo – Principi generali – Decisione in forma semplificata – Questioni rilevabili d’ufficio ex art. 73, co. 3 c.p.a. – Assenza volontaria delle parti – Causa ostativa – Non sussiste
3. Processo amministrativo – Giudizio impugnatorio – Annullamento – Atto endoprocedimentale – Carenza di interesse – Inammissibilità
1. Accertato il rispetto della ritualità della trattazione dell’istanza cautelare, l’assenza volontaria della parte nella camera di consiglio non costituisce motivo ostativo alla definizione del giudizio con sentenza in forma semplificata ex art. 60 c.p.a., in considerazione della connotazione ufficiosa del potere di conversione del rito.
2. Il carattere ufficioso del potere di definizione del giudizio con sentenza in forma semplificata, implica la possibilità per il giudice di porre a fondamento della decisione una questione rilevata d’ufficio, ex art. 73, co. 3 c.p.a., qualora emersa prima del passaggio in decisione. Tale possibilità sussiste anche se i difensori delle parti costituite abbiano volontariamente rinunciato, con la loro assenza in camera di consiglio, a svolgere ogni difesa circa qualsivoglia eventuale questione rilevata dal giudice.
3. àˆ inammissibile, per carenza di interesse, il ricorso volto ad ottenere l’annullamento di atti endoprocedimentali (nel caso di specie, è stata dichiarata l’inammissibilità del ricorso proposto avverso la comunicazione dell’avviso negativo espresso dalla Direzione territoriale del lavoro e il preavviso di rigetto dell’istanza di emersione dal lavoro irregolare, ex art. 5 D.Lgs. n. 109/2012).
N. 00801/2013 REG.PROV.COLL.
N. 00434/2013 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 434 del 2013, proposto da:
Sarbjeet Singh, rappresentato e difeso dall’avv. Davide Ascari, con domicilio eletto presso Segreteria T.A.R. Bari in Bari, Pza Massari;
contro
Ministero dell’Interno, U.T.G. – Prefettura di Bari – S.U.I., rappresentati e difesi per legge dall’Avvocatura Distr.le Stato Di Bari, domiciliata in Bari, via Melo, 97;
per l’annullamento
del decreto dello Sportello Unico per l’Immigrazione – Prefettura di Bari, che ha respinto l’istanza di emersione dal lavoro irregolare, nonchè di ogni altro atto connesso presupposto e/o conseguenziale;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell’Interno e di U.T.G. – Prefettura di Bari – S.U.I.;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 10 maggio 2013 il dott. Sergio Conti e uditi per le parti i difensori Grazia Matteo;
Sentite le stesse parti ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con il ricorso all’esame, tempestivamente notificato e depositato, il cittadino extracomunitario Singh Sarbjeet impugna l’atto in data 27.12.2012, con il quale – secondo la sua prospettazione – lo SUI della Prefettura/UGT di Bari ha respinto l’istanza di regolarizzazione – presentata a suo favore dal datore di lavoro Ida Maria Recchia – ex art. 5 D.lgs. n. 109/2012, lamentando “Eccesso di potere e disparità di trattamento, ingiustizia manifesta, mancanza di idonei parametri di riferimento”.
Si è costituita in giudizio, tramite l’Avvocatura dello Stato, l’intimata Amministrazione, producendo la relazione datata dello SUI di Bari con allegata documentazione.
Alla c.c. del 10.5.2013 è stato dato avviso ex art. 60 CPA, della possibile definizione del ricorso nel merito con sentenza breve nonchè sulla sussistenza di una ipotesi d’inammissibilità rilevabile d’ufficio ex art. 73, c.3 CPA.
Va preliminarrmente rilevato che non costituisce causa ostativa all’adozione di una sentenza in forma semplificata, ai sensi degli artt. 60 c.p.a., nella camera di consiglio fissata per l’esame della domanda cautelare, la mancata presenza del difensore del ricorrente (cfr. Cons. St., Sez. III, 1 febbraio 2012 n. 506; idem 20 dicembre 2011 n. 6759).
Infatti, la tutela dell’interesse eventualmente contrario delle parti costituite risulta sufficientemente garantita una volta che risulti assodata la ritualità della trattazione dell’istanza cautelare, onde l’assenza volontaria della parte alla detta camera di consiglio non può avere l’effetto di precludere in radice la conversione del rito, che è potere a chiara caratterizzazione ufficiosa
Pertanto, per poter definire il giudizio con sentenza in forma semplificata, il Collegio deve solo verificare la completezza del contraddittorio e la completezza dell’istruttoria ed accertare che le parti (anche se non presenti) non abbiano esposto ragioni ostative alla definizione del giudizio in relazione alla possibilità di proporre motivi aggiunti, ricorso incidentale, regolamento di competenza o regolamento di giurisdizione.
Sotto altro aspetto, va rilevato che il suddetto potere a carattere ufficioso comporta la possibilità per il giudice di porre a fondamento della decisione una questione rilevata d’ufficio, una volta che questa sia emersa prima del passaggio in decisione anche se i difensori delle parti costituite abbiano volontariamente rinunciato, con la loro assenza in camera di consiglio, ad essere sentiti e dunque a svolgere ogni difesa circa qualsivoglia eventuale questione rilevata dal giudice (cfr. Cons. St., Sez. III, 20 dicembre 2011 n. 6759).
Il ricorso va dichiarato inammissibile.
Come evidenziato dall’Amministrazione con la relazione depositata in giudizio in data 6 aprile 2013, l’atto qui impugnato non ha valenza provvedimentale, trattandosi della mera comunicazione al lavoratore da regolarizzare (odierno ricorrente) del negativo avviso espresso dalla Direzione territoriale del lavoro nonchè della trasmissione al datore di lavoro richiedente la regolarizzazione del preavviso di rigetto dell’istanza ai sensi dell’art. 10 bis L. n. 241/90.
Con la citata relazione, l’Amministrazione ha poi rappresentato che l’atto finale del procedimento non è stato ancora emesso.
Pertanto, in assenza di un provvedimento finale e a fronte dell’assunzione di atti meramente endoprocedimentali, il gravame risulta inammissibile per carenza d’interesse, giacchè la lesione della sfera giuridica del ricorrente non si è ancora verificata ma sarà determinata solo dall’atto che conclude il procedimento.
Sussistono giusti motivi, attesa la natura della controversia, per compensare le spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Terza)
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile per carenza d’interesse.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 10 maggio 2013 con l’intervento dei magistrati:
Sergio Conti, Presidente, Estensore
Antonio Pasca, Consigliere
Rosalba Giansante, Primo Referendario
IL PRESIDENTE, ESTENSORE | ||
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 22/05/2013
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)