Processo amministrativo – Giudizio impugnatorio – Dichiarazione di sopravvenuto difetto di interesse al ricorso – Opposizione del controinteressato – Irrilevanza

Non osta alla dichiarazione di improcedibilità  del ricorso per sopravvenuto difetto di interesse l’opposizione del controinteressato che non dimostri la valenza ostativa di detta pronuncia alla tutela del proprio interesse, attesa l’esclusione della natura oggettiva della giurisdizione amministrativa, improntata, invece, al principio dispositivo (nella specie la controinteressata ha dichiarato di aver impugnato con separato ricorso la determinazione di scorrimento della graduatoria di gara assunta dalla stazione appaltante in seguito al concretizzarsi della condizione risolutiva dell’aggiudicazione prevista dal bando, l’emanazione, cioè, del parere dell’autorità  di bacino che ha bocciato la proposta migliorativa della società  aggiudicataria controinteressata).

N. 00823/2013 REG.PROV.COLL.
N. 00282/2013 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 del codice del processo amministrativo;
sul ricorso numero di registro generale 282 del 2013, proposto dalla Impresa Nicola Daloiso e C. S.r.l., rappresentata e difesa dagli avv.ti Giuseppe Dicuonzo e Pietro Di Benedetto, con domicilio eletto presso l’avv. Simona Dicandia in Bari, via Pisanelli n. 44; 

contro
Comune di San Severo, rappresentato e difeso dall’avv. Mario Carlino, con domicilio eletto presso l’avv. Maria Petrocelli in Bari, corso Vittorio Emanuele, 52; 

nei confronti di
I.C.M. – Impresa Costruzioni Meridionali – S.r.l., rappresentata e difesa dagli avv.ti Filippo Maria Salvo e Massimo F. Ingravalle, con domicilio eletto presso l’avv. Umberto Pistone in Bari, corso Cavour 176; 

per l’annullamento
– della determina dirigenziale n. 1776 del 21.12.2012, assunta dal Coordinatore Area VI – RUP, Ambiente e Sviluppo Sostenibile del Comune di San Severo, con la quale è stato aggiudicato in via definitiva alla ditta ICM S.r.l., Impresa Costruzioni Meridionali, l’appalto per l’affidamento della progettazione esecutiva ed esecuzione dei lavori denominati: “iniziative per le infrastrutture di supporto agli insediamenti produttivi nell’ambito del programma Operativo FESR 2007-2013-ASSE VI-LINEA DI INTERVENTO 6.2.1”;
– dei verbali di gara, con particolare riferimento a quello n. 6 del 12 ottobre 2012, relativo alla valutazione delle offerte tecniche migliorative, all’assegnazione dei punteggi e alla formazione della graduatoria;
e per la condanna
del Comune di San Severo al risarcimento del danno in forma specifica o, in subordine, per equivalente.
 

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di San Severo e della I.C.M. – Impresa Costruzioni Meridionali – S.r.l.;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 11 aprile 2013 il cons. Giuseppina Adamo e uditi per le parti i difensori, avv. Giuseppe Dicuonzo, avv. Mario Carlino e avv. Umberto Pistone, su delega dell’avv. Filippo Maria Salvo;
Comunicata alle parti in forma diretta ed esplicita la possibilità  di adottare una sentenza semplificata, ricorrendone le condizioni previste;
Sentite le stesse ai sensi dell’art. 60 del codice del processo amministrativo, approvato con il decreto legislativo 2 luglio 2010 n. 104;
Ritenuto in fatto e in diritto quanto segue.
 

L’impresa Nicola Daloiso e C. S.r.l. ha impugnato la determina dirigenziale n. 1776 del 21.12.2012, assunta dal Coordinatore Area VI – RUP, Ambiente e Sviluppo Sostenibile del Comune di San Severo, con la quale sono state aggiudicate in via definitiva alla ditta ICM S.r.l., Impresa Costruzioni Meridionali la progettazione esecutiva e l’esecuzione dei lavori denominati “iniziative per le infrastrutture di supporto agli insediamenti produttivi nell’ambito del programma Operativo FESR 2007-2013-ASSE VI-LINEA DI INTERVENTO 6.2.1”, nonchè gli atti della procedura presupposti, connessi e collegati.
L’istante ha presentato altresì domanda di sospensione del provvedimento censurato.
Si sono costituiti in giudizio il Comune di San Severo e la I.C.M. – Impresa Costruzioni Meridionali – S.r.l., chiedendo il rigetto del gravame e dell’istanza cautelare.
Per la cui trattazione di quest’ultima veniva fissata la camera di consiglio del giorno 11 aprile 2013, nella quale parte ricorrente ha dichiarato di non aver più interesse alla decisione. In particolare, ha fatto presente che l’Amministrazione (il cui difensore ha aderito alla richiesta della società  istante) ha provveduto allo scorrimento della graduatoria di gara, con determina 13 marzo 2013 n. 343, con la quale il Coordinatore dell’Area VI ha preso atto che si è concretizzata la “condizione risolutiva della aggiudicazione prevista dal Bando di gara, al punto VI.3, lettera q), dal Disciplinare di gara, al Capo 6, lett. e), nonchè dalla Determinazione di aggiudicazione definitiva n. 1176 del 21/12/2012, punto 3), atteso…. il parere espresso dall’Autorità  di Bacino della Puglia sulle proposte migliorative presentate dalla società  ICM Srl”.
La controinteressata, invece, si oppone alla definizione della causa, avendo presentato ricorso contro la determina 13 marzo 2013 n. 343. La medesima parte però non dimostra la valenza ostativa di tale pendenza alla pronuncia da rendere sulla scorta della (pertinente e giustificata) dichiarazione della società  che ha promosso il giudizio; tale valenza invero non può riconoscersi, una volta che, sulla base dei dati storici e costituzionali, sia esclusa la natura oggettiva della giurisdizione amministrativa, improntata invece al principio dispositivo.
Di conseguenza, a norma degli artt. 35, primo comma, lett. c), e 85, nono comma, del codice del processo amministrativo, nulla resta al Collegio se non dichiarare l’improcedibilità  del ricorso.
Il complesso della vicenda giustifica l’integrale compensazione delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
il Tribunale amministrativo regionale per la Puglia (Sezione seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità  amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 11 aprile 2013 con l’intervento dei magistrati:
 
 
Sabato Guadagno, Presidente
Giuseppina Adamo, Consigliere, Estensore
Giacinta Serlenga, Primo Referendario
 
 
 
 

 
 
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
 
 
 
 
 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 23/05/2013
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

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