Commercio, industria, turismo – Concessione demaniale – Istanza di ampliamento  –  Titolo di preferenza –  Vicinanza all’area di titolarità  del richiedente – Insufficienza – Ragioni – Conseguenze 

Ove sia richiesto l’ampliamento di un’area  soggetta a concessione demaniale, il  titolare della predetta concessione può vantare un titolo di preferenza soltanto se  l’area dove esercita la concessione sia confinante con quella oggetto della richiesta di ampliamento (nella specie, viceversa, distava dalla stessa pochi metri, ragione per la quale l’Ente concedente era comunque tenuto, ai sensi degli art. 24 del DPR n. 328/1982 e 37 della L.R. n. 17/06, a bandire un’apposita asta).

N. 00832/2013 REG.PROV.COLL.
N. 00487/2013 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 487 del 2013, proposto da: 
Giovanni Degrassi, rappresentato e difeso dall’avv. Luigi Paccione, con domicilio eletto presso Luigi Paccione in Bari, via Q.Sella, 120; 

contro
Comune di Bari, rappresentato e difeso dall’avv. Rosaria Basile, con domicilio eletto presso Rosaria Basile in Bari, c/o Avv.Ra Comunale via P.Amedeo 26; Capitaneria di Porto di Bari; 

nei confronti di
Associazione il Pensionato, Giuseppe Dilorenzo, Giacomo Biancofiore, Soc. San Marco, Soc. Sea Sports Yachting Club Srl, Circolo Culturale Sportivo La Torre; 

per l’annullamento
– della determinazione dirigenziale del Comune di Bari – Ripartizione Sviluppo Econimico – n. 15 del 4.1.2013, nella parte in cui nega preferenza all’istanza di ampliamento della concessione demaniale formulata dal ricorrente;
– del sottostante parere della Commissione per valutare eventuali priorità  riunitasi presso la Capitaneria di Porto di Bari in Bari 6.3.2008;
– di ogni atto presupposto e/o connesso;
 

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Bari;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 10 maggio 2013 il dott. Antonio Pasca e uditi per le parti i difensori Luigi Paccione e Rosaria Basile;
Sentite le stesse parti ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm.;
 

Considerato che il ricorrente, titolare di concessione demaniale (in Torre a Mare alla p.lla 492), relativa ad un’area con sovrastante piccolo fabbricato, ove esercita attività  di ristorazione, in data 27.8.2004 ha proposto istanza di ampliamento dell’area in concessione, in relazione alla intervenuta disponibilità  di un’area contigua, per effetto dello scioglimento della cooperativa che ne era titolare;
considerato che il ricorrente ha reiterato l’istanza di che trattasi in date 10.7.2006 e 10.11.2006, cui ha fatto seguito l’impugnato provvedimento di diniego, con cui il Comune di Bari ha negato la sussistenza di un diritto di preferenza in favore del ricorrente;
considerato che il ricorrente deduce i seguenti motivi di censura:
1) violazione dei principi costituzionali di buon andamento e di efficienza della pubblica Amministrazione; violazione dell’art. 24 del Regolamento per l’esecuzione del Codice della Navigazione, approvato con D.P.R. 15.2.1952 n. 328; eccesso di potere per difetto assoluto di istruttoria e di motivazione;
2) violazione dei principi costituzionali di buon andamento e di efficienza della p.A.; violazione dell’art. 37 del Codice della Navigazione in relazione all’art. 24 del Regolamento; eccesso di potere per carente motivazione e difetto assoluto di istruttoria.
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Bari;
Rilevato che nell’odierna Camera di Consiglio del 10.5.2013 il Presidente del Collegio ha reso edotte le parti dell’intendimento del Collegio medesimo di definire il ricorso nel merito con sentenza in forma semplificata e che i difensori presenti nulla hanno osservato in proposito;
considerato che il ricorso in esame, anche a prescindere dalla eccepita tardività  (risultando in atti documentato l’accesso alla documentazione da parte del ricorrente in data 10.1.2013), risulta comunque manifestamente infondato nel merito;
considerato che non ricorrono i presupposti per l’attribuzione del titolo di preferenza, atteso che l’area di che trattasi – ancorchè posta ad una distanza di pochi metri da quella già  di titolarità  del ricorrente – risulta separata e distinta da quest’ultima;
considerato che l’indizione di apposita asta per l’attribuzione dell’area in concessione si configura come atto dovuto ai sensi della normativa di riferimento;
visti gli artt. 24 del D.P.R. 15.2.1982 n. 328 e l’art. 37 c.n. e 9 l.r. 17/06;
considerato che, a fronte dell’obbligatorietà  della pubblica gara come mezzo ordinario per l’individuazione del concessionario, l’ipotesi derogatoria pretesa dal ricorrente, costituendo evidente eccezione, va riguardata con estremo rigore quanto alla sussistenza dei relativi presupposti;
considerato che il ricorso va pertanto respinto con spese a carico del soccombente;
ritenuto di liquidare le spese di giudizio in complessivi euro 1.200,00 oltre i.v.a e c.p.a. se dovuti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Bari Sezione Terza definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna il ricorrente al pagamento, in favore del Comune di Bari, delle spese di giudizio, che si liquidano in complessivi euro.1.200,00 oltre i.v.a e c.p.a. se dovuti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità  amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 10 maggio 2013 con l’intervento dei magistrati:
 
 
Sergio Conti, Presidente
Antonio Pasca, Consigliere, Estensore
Rosalba Giansante, Primo Referendario
 
 
 
 

 
 
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
 
 
 
 
 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 24/05/2013
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

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