Pubblico impiego – Rapporto di servizio – Magistrati – Trattamento retributivo – Decurtazioni di cui all’art. 9, co. 2, D.L. 78/2010 – Sentenza di illegittimità  costituzionale – Efficacia retroattiva ed erga omnes – Conseguenze

L’efficacia retroattiva ed erga omnes della sentenza n. 223/2012, con cui la Corte Costituzionale ha dichiarato l’illegittimità  dell’art. 9, comma 2, D.L. 31.3.2010, n. 78, determina il riconoscimento del diritto dei ricorrenti (magistrati ordinari in servizio) al trattamento retributivo spettante, senza le decurtazioni stipendiali previste dalla norma ritenuta costituzionalmente illegittima, nonchè il riconoscimento della rivalutazione monetaria e degli interessi dalla maturazione dei singoli ratei sino all’effettivo soddisfo.
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La sentenza n. 791/2013 è identica nella massima.

N. 00794/2013 REG.PROV.COLL.
N. 01042/2012 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1042 del 2012, proposto da: 
Angela Arbore, Paola Barracchia, Giuseppe Battista, Adolfo Blattmann D’Amelj, Filippo Bortone, Antonio Buccaro, Eustacchio Cafaro, Giovanna Campanile, Carlo Capristo, Elena Carusillo, Gianfranco Castellaneta, Costanzo Mario Cea, Giuseppe Chieco, Antonio Civita, Rita Pasqualina Curci, Marcello De Cillis, Antonio De Luce, Egiziano Di Leo, Giuseppe Di Trani, Adriana Doronzo, Patrizia Fama’, Francesco Federici, Lidia Giorgio, Salvatore Grillo, Luciano Guaglione, Marco Guida, Giuseppe Iacobellis, Valentino Lenoci, Filomena Mari, Ambrogio Marrone, Francesco Mattiace, Fiorella Mezzina, Maria Mitola, Valeria Montaruli, Chiara Morfini, Renato Nitti, Liberato Paolitto, Patrizia Papa, Alfonso Pappalardo, Giuseppe Pellegrino, Antonio Pizzi, Anna Maria Rosaria Polemio, Elisabetta Pugliese, Angela Quitadamo, Patrizia Rautiis, Roberto Rossi, Simonetta Rubino, Michele Ruggiero, Vincenzo Russo, Matteo Antonio Sansone, Manuela Saracino, Giuseppe Scelsi, Luigi Scime’, Pietro Silvestri, Ernesta Tarantino, Angela Tomasicchio, Anna Maria Tosto, Maria Luisa Traversa, Ludovico Vaccaro, Rossella Volpe, rappresentati e difesi dagli avv.ti Marco Cuniberti, Luca Formilan, Michele Maggio e Vittorio Angiolini, con domicilio eletto presso l’avv. Francesco Tedeschi in Bari, via Calefati, 350; 

contro
Ministero della Giustizia, in persona del Ministro pro tempore, Ministero dell’Economia e delle Finanze, in persona del Ministro pro tempore, Presidenza del Consiglio dei Ministri, in persona del Presidente del Consiglio pro tempore, rappresentati e difesi per legge dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bari, domiciliataria in Bari, via Melo, 97; 

per l’accertamento
del diritto al trattamento retributivo spettante senza tener conto delle decurtazioni previste dall’art. 9, comma 2, del D.l. 31 marzo 2010, n. 78, convertito in L. 30 luglio 2010, n. 122, e confermate dall’art. 2, comma 1, del D.l. 13 agosto 2011, n. 138, come modificato in sede di conversione dalla L. 14 settembre 2011, n. 148;
nonchè per la condanna delle Amministrazioni resistenti
al pagamento delle somme corrispondenti, con ogni accessorio di legge.
 

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero della Giustizia, del Ministero dell’Economia e delle Finanze e della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore la dott.ssa Francesca Petrucciani;
Uditi per le parti nell’udienza pubblica del giorno 3 aprile 2013 i difensori avv.ti Francesco Tedeschi, per delega dell’avv. Michele Maggio, e Grazia Matteo;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
 

FATTO e DIRITTO
I ricorrenti, magistrati ordinari attualmente in servizio, hanno adito questo Tribunale per il riconoscimento del diritto al trattamento retributivo spettante senza tener conto delle decurtazioni di cui al comma 2 dell’art. 9 del D.l. 31 marzo 2010 n. 78, convertito in L. 122/2010, ritenute costituzionalmente illegittime, e per sentir condannare l’Amministrazione al pagamento delle relative somme, con gli accessori di legge.
A sostegno del ricorso sono state dedotti i seguenti vizi:
1. illegittimità  costituzionale dell’art. 9, comma 2, D.l. 78/2010, violazione del principio di uguaglianza e ragionevolezza (art. 3 Cost.), anche in relazione al principio di solidarietà  (art. 2 Cost.) e di capacità  contributiva (art. 53 Cost.), disparità  di trattamento con le altre categorie di lavoratori, irragionevolezza e illogicità  manifeste, eccesso e sviamento di potere;
2. illegittimità  costituzionale dell’art. 9, comma 2, D.l. 78/2010, violazione e falsa applicazione degli artt. 2, 3, 36, 53, 97, 101, 102, 104, 107 e 108 Cost., irragionevolezza e illogicità  manifeste, eccesso e sviamento di potere.
I ricorrenti hanno concluso chiedendo che fosse sollevata la questione di costituzionalità  della disposizione citata onde pervenire, in caso di accoglimento della stessa, al riconoscimento del loro diritto a non subire le decurtazioni stipendiali introdotte.
Si sono costituiti la Presidenza del Consiglio dei Ministri, il Ministero della Giustizia e il Ministero dell’Economia e delle Finanze resistendo al ricorso.
Alla pubblica udienza del 3 aprile 2013 il ricorso è stato trattenuto in decisione.
Il ricorso deve essere accolto in quanto fondato.
Con la sentenza n. 223/2012, infatti, la Corte Costituzionale ha dichiarato l’illegittimità  costituzionale dell’art. 9, commi 2 e 22, D.l. 78/2012, convertito in L. 122/2010, in accoglimento di questione analoga a quella che i ricorrenti hanno proposto in questa sede, con conseguente venir meno dell’efficacia delle disposizioni nella stessa contenute a far data dalla loro entrata in vigore.
Costituendo le disposizioni caducate unico fondamento delle riduzioni stipendiali applicate, in conseguenza di tale pronuncia deve essere riconosciuto, in accoglimento del ricorso, il diritto dei ricorrenti al trattamento retributivo spettante senza tener conto delle decurtazioni previste dalla norma, con condanna dell’Amministrazione alla restituzione dei relativi importi.
Su tali somme il Ministero dovrà  corrispondere la rivalutazione monetaria e gli interessi legali, a partire dal momento di maturazione dei singoli ratei di retribuzione e fino all’effettivo soddisfo (Ad. Plen. C.S. n. 18 del 5.6.2012 e n. 6 del 20.7.1998).
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, sede di Bari (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, accerta il diritto dei ricorrenti alla retribuzione loro dovuta, senza tener conto delle decurtazioni di cui all’art. 9, comma 2, D.L. 31.3.2010 n. 78, convertito con L. 30.7.2010 n. 122, e condanna le Amministrazioni resistenti alla restituzione delle relative somme, oltre ad interessi e rivalutazione monetaria, nei termini di cui in motivazione;
Condanna le Amministrazioni resistenti alla rifusione in favore dei ricorrenti delle spese processuali, che si liquidano in complessivi Euro 3.500,00, oltre I.V.A. e C.P.A come per legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità  amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 3 aprile 2013 con l’intervento dei magistrati:
 
 
Corrado Allegretta, Presidente
Francesco Cocomile, Primo Referendario
Francesca Petrucciani, Primo Referendario, Estensore
 
 
 
 

 
 
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
 
 
 
 
 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 22/05/2013
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

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