1. Processo amministrativo – Principi generali –  Udienza pubblica   – Istanza di Rinvio – Rigetto –  Fattispecie


2. Edilizia e urbanistica – Attività  edilizia privata – Interventi di ristrutturazione edilizia – Permesso di costruire – Necessità  – Odine di demolizione – ammissibilità 


3. Edilizia e urbanistica – Attività  edilizia privata –  Ordine di demolizione – Natura vincolata – Sospensione dei lavori – Equiparazione alla comunicazione avvio procedimento -Conseguenze


4. Edilizia e urbanistica – Attività  edilizia privata – Ordine di demolizione – Commissione edilizia comunale – Parere – Assenza – Effetti

1. Nel giudizio amministrativo, non sussiste  in capo alle parti un diritto al rinvio della discussione, poichè il principio dispositivo deve essere calato nel sistema di giustizia amministrativa, dove l’esistenza di interessi pubblici al cui assetto occorre dare certezza impone, salvo situazioni oggettive tempestivamente allegate, che una volta fissata (su istanza di chi promuove il giudizio) l’udienza di discussione del ricorso si svolga nella data stabilita (nella specie è stata respinta l’istanza di rinvio della trattazione del merito non sorretta, a detta del TAR,  da valide motivazioni).


2.  La realizzazione di interventi di ristrutturazione edilizia per i quali il TUE prevede l’obbligo del permesso di costruire, se realizzati con la presentazione di d.i.a., risultano realizzati in assenza di titolo edilizio e, in quanto tali legittimamente resi oggetto i un ordine di demolizione.


3. In tema di opere edilizie abusive, il carattere rigorosamente vincolato e doveroso di un’ordinanza di demolizione rende non necessaria la previa comunicazione dell’avvio procedimentale dell’atto di cui all’art. 7, L.n. 241 del 1990 non essendovi spazio per momenti partecipativi del destinatario dell’atto, tanto più che, per costante giurisprudenza la sospensione dei lavori surroghi la comunicazione di avvio del procedimento sanzionatorio.  


4. Attesa la natura vincolata dell’ordine di  demolizione, esso discende direttamente dalla violazione della disciplina edilizia vigente e non può ritenersi inficiato dalla mancata acquisizione del parere propedeutico della commissione edilizia comunale, laddove ancora esistente.


*
La sentenza n. 802/2013 è identica nella massima.

N. 00803/2013 REG.PROV.COLL.
N. 01779/2008 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1779 del 2008, proposto da: 
Luigi Francavilla, rappresentato e difeso dall’avv. Giuseppe Verde, con domicilio eletto presso Gianluca Nocco in Bari, via Piccinni N. 128; 

contro
Comune di San Giovanni Rotondo in Persona del Sindaco, rappresentato e difeso dall’avv. Maria Rosa Palladino, con domicilio eletto presso Michele Saccogna -Ag.Center Express- in Bari, via Calefati, 377; 

per l’annullamento
Dell’ordinanza di demolizione n. 274/2008 del Dirigente del Settore Urbanistica e LL.PP., del 31 luglio 2008 e notificata in pari data, con la quale il Comune resistente ingiungeva di demolire le opere abusivamente eseguite, ovvero di ripristinare lo stato originario dei luoghi entro 90 giorni dalla notifica del provvedimento, senza pregiudizio delle sanzioni penali, con l’avvertimento, che in caso di inadempienza, si procederà  a norma delle citate leggi, fatto salvo ed impregiudicato ogni altro provvedimento ai sensi di legge.
Nonchè di ogni altro provvedimento ad esso connesso, prodromico, coevo e consequenziale, ancorchè non conocsciuto.
 

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di Comune di San Giovanni Rotondo in Persona del Sindaco;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 10 maggio 2013 il dott. Sergio Conti e uditi per le parti i difensori Giuseppe Verde e Stefano Pio Foglia;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
 

FATTO e DIRITTO
Con ricorso notificato l’11 novembre 2008 e depositato il 4 dicembre 2008 Luigi Francavilla ha impugnato il provvedimento di cui in epigrafe con il quale gli è stato ordinato di demolire le seguenti opere abusive, realizzate in via Poerio n. 188, primo piano, : <realizzazione di un porticato, in difformità  alla D.I.A. prot. 20158 del 27.7.2006 avente per oggetto la realizzazione di pergolato in legno sormontato da teli, mentre la copertura della struttura è costituita da travi, tavole in legno , tegole canadesi e pluviali. Il porticato è bullonato alla parete ovest dell’immobile, chiuso sul lato est con vetrate e porte poggianti su un muretto di circa un metro di altezza, parzialmente tampognato sul lato nord in perlinato e totalmente perlinato sul lato sud. Le dimensioni interne della struttura sono di m. 8,95 x m. 4,00, con altezza massima di m. 2,80 e minima di m. 2,55¦>.
Il ricorrente articola le seguenti doglianze:
1) Violazione e falsa applicazione del DPR n. 380/01, Eccesso di potere per difetto di istruttoria, carenza di motivazione ed ingiustizia manifesta; per non essersi l’Amministrazione previamente pronunciata sulla DIA presentata il 27.7.2006;
2) Sotto altro profilo, Violazione e falsa applicazione del DPR n. 380/01, Eccesso di potere per difetto di istruttoria, carenza di motivazione, illogicità , irrazionalità , evidente errore di fatto, ingiustizia manifesta; sostenendo che la realizzazione del pergolato non necessiterebbe di titolo abilitativo, ma al più di una DIA e contestando la sussistenza della difformità  rispetto a quanto previsto dalla DIA presentata.;
3) Violazione artt. 7 e ss. l. 7.8.1990 n. 241 ed eccesso di potere per evidente elusione della normativa; eccesso di potere per contraddittorietà  e stravolgimento del giusto procedimento; lamentando la mancata comunicazione dell’avvio del procedimento impedendo la partecipazione che avrebbe consentito di rappresentare l’insussistenza del contestato abuso;
4) Violazione e falsa applicazione della legge: Regione Puglia n. 56 del 31.5.1980 art. 40 e seguenti, per la mancata assunzione dei pareri del tecnico comunale e della commissione edilizia e per il superamento del termine di 30 gg. dalla notifica dell’ordinanza di sospensione lavori;
5) Violazione di legge: errata applicazione del DPR 380/2001 (art. 31 e 34); in quanto non ricorre nella specie l’ipotesi della realizzazione di un organismo edilizio integralmente diverso nè l’esecuzione di ulteriori volumi edilizi;
6) Violazione di legge: Violazione e falsa applicazione DPR 380/2001 (art. 37); in quanto per gli interventi non assoggettati a rilascio di permesso di costruire non si applica la sanzione demolitoria ma solo quella pecuniaria.
In data 10 marzo 2009 si è costituito in giudizio l’intimato Comune di San Giovanni Rotondo, producendo memoria con cui replica alle dedotte censure con allegata la documentazione relativa.
Il ricorso veniva quindi chiamato all’udienza di “ruolo aggiunto”(finalizzato alla verifica della persistenza dell’interesse alla decisione) del 5.7.2012, in vista della quale il difensore della ricorrente depositava (in data 3.7.2012) dichiarazione di persistenza dell’interesse alla decisione.
Il ricorso veniva quindi fissato per la pubblica udienza del 10.5.2013.
Con atto in data 12.9.2012 si costituiva in giudizio, a seguito di conferimento di procura da parte del ricorrente, l’avv. Giuseppe Verde, in sostituzione dell’avv. Augello, che con atto in data 6.7.2012 aveva rimesso il mandato.
All’udienza del 10.5.2013 il difensore del ricorrente formulava istanza di rinvio per la pendenza di trattative fra le parti, alla quale aderiva il difensore del Comune.
Come anticipato alla parti in sede di pubblica udienza, siffatta istanza non può essere accolta ed il ricorso deve essere introitato per la decisione.
Invero, va ricordato che la giurisprudenza ha più volte chiarito (cfr. Cons. di St., V, 11.5.2004, n. 2952; id., IV, 25.11.2003, n. 7775; T.A.R. Liguria, Sez. II, 23.11.2006 n. 1576) che non esiste in capo alle parti un diritto al rinvio della discussione, poichè il principio dispositivo deve essere calato nel sistema di giustizia amministrativa, dove l’esistenza di interessi pubblici al cui assetto occorre dare certezza impone, salvo situazioni oggettive tempestivamente allegate, che una volta fissata (su istanza di chi promuove il giudizio) l’udienza di discussione del ricorso si svolga nella data stabilita.
D’altro canto, come ha già  avuto occasione di puntualizzare questo Tribunale (cfr. Sez. II, 10.12. 2004 n 5748; 30.12.2004, n. 6334), l’accoglimento di siffatte istanze rischierebbe di pregiudicare il valore tutelato dall’art. 111 della Costituzione in relazione alla ragionevole durata del processo, spettando al giudice il potere-dovere di verificarne la fondatezza, evitando dilazioni ingiustificate dei tempi processuali.
Nel caso di specie, l’istanza di rinvio della trattazione del merito non appare sorretta da valide motivazioni, posto che a fronte della manifestazione della permanenza dell’interesse e alla conseguente fissazione dell’udienza pubblica, da tempo comunicata, l’istanza è stata formulata solo in sede di pubblica udienza.
Il ricorso non risulta fondato.
In punto di fatto va rilevato (alla stregua della documentazione versata in atti) che:
– l’odierno ricorrente presentava al Comune il 27.7.2006 DIA per la realizzazione, sul terrazzo del primo piano in via Poerio n. 188, di un pergolato in legno (tipo uno più) sormontato da teli , avente (secondo quanto attestato dal tecnico arch. De Angelis) le dimensioni di m. 9,30 x 4,50 con altezza di m. 2,70;
– con sopralluogo in data 13.6.2008 della P.M. di San Giovanni Rotondo, veniva accertata la realizzazione in difformità  rispetto alla DIA suddetta, di un porticato in legno chiuso da vetrate e porte scorrevoli con copertura in travi e tegole canadesi completo di pluviali;
– con ordinanza n. 2021 del 16.6.2008 il Dirigente Settore Urbanistica comunale, richiamata la segnalazione fatta dal Direttore lavori arch. De Angelis in data 12.6.2008 circa la realizzazione di opere ulteriori rispetto alla DIA del 2006; ordinava la sospensione lavori , specificando che l’atto assumeva anche funzione di comunicazione di avvio del procedimento di riduzione in pristino ex art. 31 DPR 380/2001;
– in data 31.7.2008 veniva assunta l’impugnata ordinanza di demolizione ex art. 31 DPR 380/2001 per la realizzazione di opere abusive.
In punto di diritto va osservato che la DIA presentata dal ricorrente aveva per oggetto, come s’è visto, la realizzazione di un pergolato coperto da teli, mentre è stato realizzata una ben differente struttura (un porticato in legno chiuso da vetrate e porte scorrevoli con copertura in travi e tegole canadesi completo di pluviali) che si caratterizza per avere sia dimensioni maggiori di quelle del pergolato dichiarato sia soprattutto per costituire una vera e propria costruzione in quanto caratterizzata dalla realizzazione di un vero e proprio nuovo volume.
Circa la nozione di pergolato, va rilevato che (cfr. Cons. St. Sez. IV 29.9.2011 n. 5409) “ai fini edilizi si intende per pergolato un manufatto avente natura ornamentale realizzato in struttura leggera di legno o altro materiale di minimo peso, facilmente amovibile in quanto privo di fondamenta, che funge da sostegno per piante rampicanti, attraverso le quali realizzare riparo e/o ombreggiatura di superfici di modeste dimensioni”.
Al riguardo è stato altresì osservato (cfr. Cass. pen Sez. III 19.5.2008 n. 19973) che il pergolato costituisce una struttura aperta sia nei lati esterni che nella parte superiore ed è destinato a creare ombra , mentre la tettoia può essere utilizzata anche come riparo ed aumenta l’abitabilità  dell’immobile.
Pertanto, va affermato che, attraverso le opere abusivamente realizzate sopra descritte, è stata realizzata una nuova volumetria, sicchè si è in presenza di un nuovo organismo edilizio.
Invero, ai sensi dell’art. 10 lett. c) D.P.R. n. 380/01, rientrano nell’ambito degli interventi di ristrutturazione edilizia, come tali implicanti il previo rilascio di permesso di costruire, ovvero SCIA sostitutiva, ex art. 22 co. 3, tutti quegli interventi “¦ che portino ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente e che comportino aumento di unità  immobiliari, modifiche del volume, della sagoma, dei prospetti o delle superfici ¦”.
Conclusivamente, le opere realizzate dalla ricorrente comportano sia la creazione di un organismo edilizio diverso dal precedente (nella parte relativa alla sostituzione della copertura in telo con una copertura rigida, sormontata da tegole) sia l’aumento di superficie originariamente assentita, sicchè legittimamente l’amministrazione ha ingiunto la demolizione di quanto realizzato senza titolo edilizio.
Pertanto vanno rigettati il primo, il secondo, il quinto e il sesto motivo.
Pure infondato è la terza doglianza sulla mancata comunicazione di avvio del procedimento.
Infatti, anche volendo disattendere la prevalente giurisprudenza (secondo cui l’ordine di demolizione non deve essere preceduto dalla comunicazione di avvio del procedimento, trattandosi di atto dovuto e rigorosamente vincolato, con riferimento al quale non sono richiesti apporti partecipativi del destinatario ed il cui presupposto è costituito unicamente dalla constatata esecuzione dell’opera in totale difformità  o in assenza del titolo abilitativo), va rilevato che la concorde giurisprudenza ritiene che l’ordinanza di sospensione lavori surroghi comunque la comunicazione di avvio del procedimento sanzionatorio (cfr. ex multis T.A.R. Liguria, Sez. I, 28 gennaio 2011, n. 169).
Addirittura, nella fattispecie all’esame, è avvenuto che l’ordinanza di sospensione lavori qualifica espressamente l’atto (anche) come comunicazione ex art. 7 L. n. 241/90, enunciando tutti gli elementi dalla norma previsti.
Da ultimo va rigettato anche il quarto motivo, con il quale si lamenta la violazione dell’art. 41 LR n. 56 del 1980 sia per la mancata acquisizione del parere della Commissione edilizia comunale, sia per il superamento del termine di 45 giorni fra l’emissione dell’ordinanza di sospensione lavori e l’ordine di demolire.
Invero, quanto al primo aspetto, va affermato (cfr. TAR Lecce Sez. III 18/04/2012 N. 702) che l’ingiunzione a demolire le opere edilizie abusive non doveva essere preceduta dal parere della Commissione edilizia comunale, anche qualora questa non sia stata cancellata dall’organigramma comunale ai sensi dell’art. 96 del D.Lgs. n. 267 del 2000, dal momento che l’ordine di ripristino, quale atto vincolato, discende direttamente dalla violazione della disciplina edilizia vigente e non è inficiato, ai sensi dell’art. 21-octies L. 241/1990, da supposte violazioni procedimentali.
Infatti, deve ribadirsi (cfr. Cons. St., Sez. V, 6 giugno 2012, n. 3337, Sez. IV 10 agosto 2011 n. 4764) che l’esercizio del potere repressivo degli abusi edilizi costituisce attività  vincolata della p.a. con la conseguenza che i relativi provvedimenti, quali l’ordinanza di demolizione, costituiscono atti vincolati per la cui adozione non è necessario l’invio di comunicazione di avvio del procedimento, non essendovi spazio per momenti partecipativi del destinatario dell’atto, nè essendo necessario acquisire il parere di organi, quali la Commissione edilizia integrata.
In relazione al secondo profilo, va rilevato che il termine di 45 giorni – previsto dall’art. 41 LR n. 56 del 1980 così come quello posto dall’art. 27 comma 3, d.P.R. n. 380 del 2001 – decorrente dall’adozione dell’ordinanza di sospensione dei lavori , ha natura meramente ordinatoria, in assenza di una diversa qualificazione normativa e, pertanto, il suo superamento non impedisce l’emissione del provvedimento di demolizione, costituente atto vincolato e necessitato.
Sussistono giusti motivi per disporre la compensazione delle spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Terza)
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità  amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 10 maggio 2013 con l’intervento dei magistrati:
 
 
Sergio Conti, Presidente, Estensore
Antonio Pasca, Consigliere
Rosalba Giansante, Primo Referendario
 
 
 
 

 
 
IL PRESIDENTE, ESTENSORE
 
 
 
 
 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 22/05/2013
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

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