Processo amministrativo – Giudizio impugnatorio – Ottemperanza di sentenza appellata – Esecutività  – Modalità  – Discrezionalità   della p.A. – Fattispecie

L’esecutività  della sentenza di primo grado, nella pendenza di un giudizio di appello, comporta unicamente l’obbligo a carico dell’Amministrazione di non porre in essere atti in contrasto con le statuizioni in essa contenute nonchè la facoltà  di darvi esecuzione, attraverso una valutazione non esente da profili di discrezionalità  (nel caso in specie, il Collegio – in considerazione della giurisdizione di merito in materia – ha ritenuto ragionevole la determinazione del Comune di non procedere, in pendenza del giudizio di appello, alla demolizione di un’opera edilizia abusiva).
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Vedi Cons. St., sez. IV, sentenza 13 marzo 2014, n. 1205 – 2014; ric. n. 5410 – 2013
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N. 00805/2013 REG.PROV.COLL.
N. 01374/2012 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1374 del 2012, proposto da: 
Luigi Liberato, rappresentato e difeso dall’avv. Antonio L. Deramo, con domicilio eletto presso Antonio L. Deramo in Bari, via F.S. Abbrescia, 83/B; 

contro
Comune di Peschici; 

nei confronti di
Irma Franca Teresa Mauro, rappresentato e difeso dagli avv. Enrico Follieri, Ilde Follieri, Fabrizio Lofoco, con domicilio eletto presso Fabrizio Lofoco in Bari, via Pasquale Fiore, 14; 

per l’annullamento
della illegittimità  del silenzio serbato dal Comune di Peschici sull’istanza diffida del ricorrente notificata l’8.8.2012 con cui si chiede la conclusione del procedimento sanzionatorio di abusi edilizi in danno della controinteressata Irma Franca Teresa Mauro, nonchè per l’accertamento ex art. 117 c.p.a. dell’obbligo del Comune di adottare gli atti e di porre in essere le attività  anche materiali finalizzate alla concreta demolizione dell’opera abusiva teorizzata dalla controinteressata.
 

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di Irma Franca Teresa Mauro;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 10 maggio 2013 il dott. Antonio Pasca e uditi per le parti i difensori Antonio Liugi Deramo e Fabrizio Lofoco;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
 

FATTO
Il ricorrente, proprietario di immobile sito in Peschici e confinante con quello di proprietà  della controinteressata, in relazione all’abusiva realizzazione da parte di quest’ultima di una soletta balcone di metri 3 per 0,90 di profondità  in zona sottoposta a vincolo paesaggistico, ha sollecitato l’attivazione del procedimento sanzionatorio ad opera dell’Amministrazione, cui ha fatto seguito l’ordinanza di ingiunzione a demolire n. 121/2005.
Il ricorrente, rilevando che tale provvedimento non veniva eseguito d’ufficio, nonostante le istanze in tal senso rivolte al Comune, ha proposto ricorso innanzi a questo Tribunale, chiedendo dichiararsi l’illegittimità  dell’inerzia serbata dal Comune in ordine alla finalizzazione del procedimento sanzionatorio dell’abuso edilizio di che trattasi.
Tale ricorso è stato accolto con sentenza di questo Tribunale n. 374/2009, con cui è stato ordinato al Comune di Peschici di adottare i dovuti provvedimenti sull’istanza del ricorrente entro 60 giorni, salvo nomina di Commissario ad acta.
Su istanza della controinteressata sig.ra Mauro, il Comune di Peschici ha rilasciato in favore della stessa permesso di costruire in sanatoria n. 127 del 21.10.2009.
Il ricorrente ha impugnato tale provvedimento innanzi a questo Tribunale, il quale – in accoglimento del ricorso – con sentenza n. 484/2011 del 25.3.2011 – ha annullato il provvedimento di sanatoria di cui sopra.
Assume il ricorrente che, nonostante il chiaro tenore delle predette sentenze del Giudice Amministrativo, il Comune di Peschici sarebbe rimasto inerte, anche dopo la notifica in data 8.8.2012 di formale diffida proposta da esso ricorrente e finalizzata ad ottenere la conclusione del procedimento sanzionatorio con demolizione del manufatto abusivo.
Il ricorrente pertanto propone il ricorso in esame con cui chiede dichiararsi l’illegittimità  del comportamento tenuto dal Comune nei termini sopra evidenziati, deducendo:
1) violazione di legge (artt. 2 e 21 quater l. 241/1990; art. 31 del D.P.R. 380/2001, in relazione all’art. 31 del D.Lgs. 104/2010; principi generali in tema di procedimento sanzionatorio edilizio).
Si è costituita in giudizio la controinteressata, contestando le avverse deduzioni e chiedendo la reiezione del ricorso.
Alla Camera di Consiglio del 10 maggio 2013 la causa è stata introitata per la decisione.
DIRITTO
Il ricorso in esame, pur nella fondatezza della pretesa sostanziale sottostante, risulta tuttavia infondato.
Occorre premettere in fatto che la controinteressata ha interposto appello innanzi al Consiglio di Stato avverso la sentenza di questo Tribunale n. 484/2011, con cui è stato annullato il permesso di costruire in sanatoria del 21.10.2009, giudizio pendente innanzi alla Sez. IV (r.g. 3509/2011).
La controinteressata ha proposto altresì istanza incidentale di sospensione dell’efficacia della citata sentenza, istanza definita tuttavia con ordinanza n. 2374/2011 dell’1.6.2011 recante presa d’atto della dichiarata rinuncia da parte della Mauro all’istanza di sospensione della sentenza di cui trattasi.
Sulla base della rinuncia alla istanza cautelare in sede di appello da parte dell’odierna controinteressata e considerato che la mera pendenza dell’appello non giustifica di per sè l’inerzia del Comune, attesa l’esecutività  ex lege della sentenza di primo grado, il ricorrente ha proposto la domanda in esame.
La controinteressata, da parte sua, con apposita perizia tecnica di parte, ha rappresentato che l’eventuale demolizione della soletta balcone abusivamente realizzata e nelle more della definizione del giudizio in appello, per il caso di favorevole esito di quest’ultimo, comporterebbe un danno stimato in oltre 15.000,00 euro.
Ciò premesso e considerato, rileva il Collegio che il thema decidendi proposto attiene essenzialmente alla distinzione logico-giuridica tra le fattispecie del giudicato e della esecutività , quest’ultima propria della sentenza di primo grado a prescindere dall’eventuale proposizione o meno di impugnazione.
Secondo consolidato orientamento l’obbligo di esecuzione delle statuizioni del Giudice consegue pleno iure alla sentenza passata in giudicato, comportando viceversa l’esecutività  della sentenza di primo grado unicamente l’obbligo dell’Amministrazione di non porre in essere atti in contrasto con le statuizioni della sentenza di primo grado, nonchè la facoltà  – e non già  l’obbligo – di darvi esecuzione.
L’esecuzione della sentenza di primo grado nella pendenza del giudizio di appello risulta pertanto configurata dal sistema come mera facoltà , nel senso che l’Amministrazione può legittimamente darvi esecuzione, ma attraverso una valutazione non esente da profili di discrezionalità .
Nel caso di specie, come emerge dalla nota prot. 2305 del 16.10.2012 a firma del Dirigente dell’Ufficio Urbanistica, il Comune di Peschici ha ritenuto in via prudenziale opportuno attendere l’esito del giudizio di appello “al fine di non esporre l’Ente a eventuali richieste di risarcimento danni”, connesse evidentemente alla demolizione ed eventuale successiva ricostruzione della soletta balcone di cui trattasi.
Tale elaborazione giurisprudenziale risulta peraltro recepita nell’art. 114 comma 4 lett. c) c.p.a., ove si prevede che il Giudice “¦nel caso di ottemperanza di sentenze non passate in giudicato ¦ determina le modalità  esecutive, considerando inefficaci gli atti emessi in violazione o elusione e provvede di conseguenza, tenendo conto degli effetti che ne derivano”.
Alla stregua di tutto quanto sopra e considerato che in subiecta materia ricorre giurisdizione di merito in capo al Giudice Amministrativo ex artt. 7 comma 6 e 134 comma 1 lett. a) c.p.a., proprio il previsto potere sostitutivo del Giudice amministrativo nei confronti dell’Amministrazione induce a ritenere in definitiva ragionevole la determinazione assunta dal Comune di Peschici di soprassedere all’esecuzione anche coattiva del provvedimento di demolizione nelle more della definizione del giudizio di appello.
Il ricorso va pertanto respinto.
Ricorrono evidenti ragioni equitative per dichiarare compensate tra le parti le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Bari Sezione Terza definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità  amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 10 maggio 2013 con l’intervento dei magistrati:
 
 
Sergio Conti, Presidente
Antonio Pasca, Consigliere, Estensore
Roberto Michele Palmieri, Referendario
 
 
 
 

 
 
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
 
 
 
 
 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 22/05/2013
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

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